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Sentenza — n. 25121/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's order denying third conditional suspension revocation due to lack of specific reasoning on crime similarity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25121/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order denying the prosecutor's request to revoke the third conditional suspension of sentence. The judge had refused revocation based on the nature of a subsequent minor offense, claiming it was not of the same kind as the original crime. The court found the decision void because it failed to provide specific reasoning comparing the factual nature and motives of the two offenses, violating the requirement for detailed motivation.

Regesto Legislator

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Art. 168, n. 1; Art. 101 cod. pen.: The execution judge must specifically verify the identity of the crime's nature and motives to justify revocation; a generic assertion without factual comparison renders the decision void.

Parole chiave

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conditional suspension revocation same kind of crime execution judge motivation procedural defect annulment with remand revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, n. 1 cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nel ritenere che, a fronte di un fatto estintivo successivo, potesse essere mantenuto in capo al condannato un beneficio concesso con violazione della legge, essendo chiaro che, ai sensi dell’art. 168, comma 3, cod.
Art. 101 cod. pen.
In ogni caso sarebbe stato violato il dettato di cui all’art. 101 cod.
Art. 164, comma 4 cod. pen.
in relazione all’art. 164, comma 4, cod.
Art. 167 cod. pen.
per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod.
art. 163 cod. pen
In considerazione dell’entità della pena che risultava all’epoca già precedentemente sospesa con la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in data 24/03/2009, irrevocabile dal 30/04/2009, era legittimo concedere il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen.
art. 101 cod. pen
E «nella individuazione dei "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen.
art. 167 cod. pen
per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari
Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchiano
pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena» (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchiano', Rv.
Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El
pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El, Rv.
Sez. 2, n. 9744 del 16/01/2020, Guida
deve farsi riferimento, aldilà dell'identità dei titoli di reato e della loro riferibilità alla lesione di analoghi beni giuridici, alla concreta natura dei fatti ed ai motivi che li hanno determinati, al fine di ravvisare specifici indici identitari» (Sez. 2, n. 9744 del 16/01/2020, Guida, Rv.
Corte Cost. n. 183/2013
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Testo completo

ONA;

RITENUTO IN FATTO

La richiesta dell’Ufficio requirente era motivata dal fatto che Adamo sarebbe stato beneficiato per la terza volta con quella sentenza della sospensione condizionale della pena, dopo che egli era stata concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in data 24/03/2009, irrevocabile dal 30/04/2009, e con la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in data 11/05/2010, irrevocabile dall’01/10/2010. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che all’epoca in cui era stata emessa la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 16/09/2010, che confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Ferrara in data 28/02/2007 (irrevocabile il 12/11/2010) era passata in giudicato solo la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in data 24/03/2009, irrevocabile dal 30/04/2009 e non anche la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in data 11/05/2010, irrevocabile dall’01/10/2010.

In considerazione dell’entità della pena che risultava all’epoca già precedentemente sospesa con la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in data 24/03/2009, irrevocabile dal 30/04/2009, era legittimo concedere il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. Il giudice dell’esecuzione aveva poi evidenziato che, a seguito dell’irrevocabilità della sentenza che gli aveva concesso per la terza volta il beneficio del quale ora si chiedeva la revoca, in particolare nei cinque anni successivi al 12/11/2010, Adamo non aveva commesso altri delitti; il certificato penale riporta una condanna a mesi quattro di arresto per una contravvenzione di indole diversa, commessa il 31/10/2014.

Sicchè nemmeno in ragione delle condanne successive il beneficio poteva essere revocato.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo ha proposto ricorso avverso la suddetta ordinanza e con un unico motivo ha lamentato violazione degli artt. 101, 163, 164, 167, 168 cod. pen., 666, 674 e 125 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nel ritenere che, a fronte di un fatto estintivo successivo, potesse essere mantenuto in capo al condannato un beneficio concesso con violazione della legge, essendo chiaro che, ai sensi dell’art. 168, comma 3, cod. pen. in relazione all’art. 164, comma 4, cod. pen., non è ammessa la concessione per la terza volta della sospensione condizionale della pena; e ciò a prescindere da ogni eventuale successiva condotta meritevole.

In ogni caso sarebbe stato violato il dettato di cui all’art. 101 cod. pen., secondo il quale sono reati della stessa indole anche quelli previsti da disposizioni di legge diverse, ma che per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, rappresentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni. E il reato oggetto della sentenza in data 02/10/2018, successiva a quella che aveva concesso illegittimamente per la terza volta il beneficio della sospensione condizionale della pena, aveva ad oggetto il reato di rifiuto dell’accertamento in stato di alterazione da stupefacenti di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs.n. 285/1992, condotta commessa il 31/10/2014, prima dello spirare dei cinque anni e da considerarsi della stessa indole di quelle precedenti di resistenza a pubblico ufficiale.

3. Il Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, ha chiesto l’annullamento con rinvio, ritenendo fondato solo l’argomento relativo alla sussistenza del requisito della medesima indole nel reato commesso successivamente alla concessione del terzo beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo il persuasivo orientamento di questa Corte nella sua più autorevole composizione, «è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita» (Sez.

U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01) Nel caso in esame al momento in cui veniva confermata la concessione per la seconda volta del beneficio della sospensione condizionale della pena con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 16/09/2010, di conferma della sentenza del Tribunale di Ferrara in data 28/02/2007, irrevocabile il 12/11/2010, non si era verificata la condizione che precludeva ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. il beneficio stesso; la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in data 11/05/2010 non era ancora passata in giudicato.

Di contro, va ricordato che «il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena» (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchiano', Rv. 286411 - 01) Tuttavia «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El, Rv. 273383 - 01).

E «nella individuazione dei "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. deve farsi riferimento, aldilà dell'identità dei titoli di reato e della loro riferibilità alla lesione di analoghi beni giuridici, alla concreta natura dei fatti ed ai motivi che li hanno determinati, al fine di ravvisare specifici indici identitari» (Sez. 2, n. 9744 del 16/01/2020, Guida, Rv. 278829 - 01) Su quest’ultima verifica il provvedimento impugnato è del tutto carente di motivazione, limitandosi ad affermare apoditticamente che l’illecito contravvenzionale successivamente commesso non era della stessa indole.

Tale affermazione, nella sua generica assertività, non si confronta con i diversi indicatori della medesima indole del reato di rifiuto dell’accertamento in stato di alterazione da stupefacenti di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs.n. 285/1992, condotta commessa il 31/10/2014, prima dello spirare dei cinque anni, rispetto alla condotta oggetto della sentenza che ha concesso il beneficio. Tale carenza rende irrimediabilmente viziata la decisione.

3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio affinchè il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica e in diversa persona fisica (Corte Cost. n. 183/2013) proceda a verificare le condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, richiesta dal Procuratore della Repubblica, in base ai criteri direttivi di legittimità sopra ric