Cassation court annuls execution order for conditional sentence revocation due to error in determining prior crime date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a first-instance order refusing to revoke a conditional sentence based on a subsequent conviction. The court found the lower judge erred by comparing the date of the new crime to the original crime's commission date rather than the date the original sentence became irrevocable. Consequently, the cassation court annulled the order and remanded the case for a new trial applying the correct legal standard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, primo comma, n. 2) cod. pen.; The date of a subsequent crime for revocation purposes must be compared to the date the original sentence becomes irrevocable, not the date of the crime's commission.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PESAROnel procedimento a carico di: MITRICA VICTOR IONUT (CUI 0631NTV) nato il 04/06/2001 avverso l'ordinanza del 31/03/2025 del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta del Pubblico ministero tesa ad ottenere la revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. della sospensione condizionale della pena concessa a Victor Ionut MITRICA con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 29 settembre 2021, irrevocabile il 17 ottobre 2023, in relazione al delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso il 28 settembre 2021. 1.1. Rilevato che il MITRICA era stato successivamente condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro il 24 gennaio 2023, irrevocabile il 20 aprile 2024, per fatti commessi il 29 dicembre 2022, osservava il Tribunale che «il condannato non risultava avere riportato altra condanna per delitto anteriormente commesso».
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione della legge penale e vizio di motivazione. Contesta il Procuratore ricorrente che il giudice dell'esecuzione abbia dato rilievo, per stabilire l'anteriorità dei delitti costituenti causa di revoca della sospensione condizionale già concessa (commessi il 29 dicembre 2022), alla data di consumazione del reato giudicato con la sentenza concedente il beneficio (28 settembre 2021) e non, come avrebbe dovuto, alla data di irrevocabilità della sentenza medesima (17 ottobre 2023).
3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro è fondato, essendo conclamata la violazione di legge in cui è incorso il giudice dell'esecuzione con riferimento all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. Come noto, la causa di revoca prevista dalla norma in esame è rappresentata da una condanna ulteriore per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che concesse il beneficio, che intervenga nei termini stabiliti dall'art. 163 cod. pen. per il compimento della prova sottesa alla sospensione condizionale, e cioè da una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data del passaggio in giudicato della prima sentenza (tra le altre, Sez. 5, n. 25529 del è 17/03/2023, Zanetti, Rv. 284930;
Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 133401). L'anteriorità del reato successivamente giudicato va, quindi, determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, P.M. in proc. Salamina, Rv. 280056), come erroneamente affermato nel provvedimento avversato. Nel caso in esame, alla luce dei principi richiamati, sussistevano, alla data della richiesta del Pubblico ministero territoriale, tutti i presupposti per la revoca di diritto, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.
Ed invero, a fronte della concessione della sospensione condizionale della pena di otto mesi di reclusione, inflitta, per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 29 settembre 2021, irrevocabile il 17 ottobre 2023, MITRICA è stato condannato, con sentenza resa dal Tribunale di Pesaro in data 24 gennaio 2023, irrevocabile il 20 aprile 2024 (quindi, prima dei cinque anni dalla irrevocabilità della decisione concedente il beneficio), alla pena di due mesi di reclusione e 400,00 euro di multa per fatti (furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di strumenti atti a offendere) commessi il 29 dicembre 2022, e dunque, anteriormente al 17 ottobre 2023, data della irrevocabilità della prima decisione.
2. Il riscontrato errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro che riesaminerà l'istanza di revoca attenendosi ai principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro.