Cassation Court dismisses appeal regarding false identity declaration, ruling facts do not constitute a crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Public Prosecutor's appeal against a partial reform of a lower court's acquittal. The lower court found the defendant did not commit the crime of false identity because he eventually provided correct details after initially showing a document with different names. The Court ruled the appeal was unfounded, stating the lower court correctly concluded the factual element of the crime did not exist rather than merely differing from the charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 521, 522 cod. proc. pen.: The court may acquit a defendant for non-existence of the criminal fact even if the factual description differs from the charge, provided the evaluation is motivated and does not violate procedural economy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: OUNAIES TAMMEM (C.U.I.03H88W0) nato il 28/06/1979 inoltre: ALIAS-ABASSI MOUHAMED (C.U.I. 03H88W0) nato a MAROCCO( MAROCCO) il 22/04/1979 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, GABRIELE MAZZOTTA, che ha concluso chiedendola la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Tammen Ouanies responsabile dei reati di cui agli artt. 495 cod. pen., e 10 bis comma 3 d. Igs. 286 del 1998, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 495 cod. pen. e rideterminando la pena in relazione al residuo reato in C 3.000 di ammenda. Con riferimento al contestato reato di cui all'art. 495 cod. penn., la Corte ha innanzitutto evidenziato la fondatezza della prima doglianza sollevata con l'atto di gravame dall'imputato, in cui si evidenziava come Ouanies fosse stato condannato per avere declinato le false generalità di Mouhamed Abbassi, e che tale condotta fosse difforme da quella erroneamente contestata (di avere fornito false dichiarazioni sulla propria identità attestando falsamente di chiamarsi Ouanies Tammen); ha tuttavia disatteso la richiesta formulata dal Procuratore generale presso la Corte territoriale, di dichiarare la nullità parziale della sentenza ai sensi degli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen., con restituzione degli atti al PM, valutando nel merito le ulteriori censure mosse, e pervenendo all'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.
La Corte ha infatti evidenziato come dagli atti emergesse che il prevenuto, sottoposto a controllo di polizia il 24/09/2022, avesse dapprima mostrato agli agenti un atto giudiziario recante le generalità di Mouhamed Abbassi, per poi, quando si trovava negli uffici della Questura, declinare le corrette (come da comunicazioni consolari) generalità di Tamnnen Ouanies: i Giudici hanno conclusivamente ritenuto che, essendo l'operazione di accertamento delle generalità fondamentalmente unitaria, fosse irrilevante la previa esibizione di un documento recante dati identificativi errati, atteso che, subito dopo, l'imputato forniva le proprie esatte generalità.
2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, che articola due motivi di seguito riassunto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo il Procuratore ricorrente si duole che la Corte non abbia dichiarato la parziale nullità della sentenza di primo grado, per difformità del fatto ritenuto dal primo Giudice rispetto a quello contestato; la declinazione delle false generalità di Mouhamed Abbassi era condotta diversa da quella contestata, e pertanto non poteva essere valutata nel merito dalla Corte territoriale, ponendosi al di là del perimetro che delimitava l'oggetto della decisione. 2.2.
Con il secondo, subordinato, motivo, il Procuratore censura l'impugnata sentenza per avere, con travisamento degli atti, assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 495 cod. pen., perché il fatto non sussiste: la circostanza che Ouanies abbia redatto il modulo di identificazione con le sue esatte generalità — successivamente ai rilievi dattiloscopici che già avevano consentito la sua compiuta identificazione -, non elide la penale rilevanza del comportamento serbato in precedenza, allorquando, fermato dagli agenti, aveva fornito le false generalità di Mouhamed Abbassi.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott. Gabriele Mazzotta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso della parte pubblica, che contiene anche censure inammissibili perché aspecifiche e rivalutative, è nel complesso infondato.
2. Infondato è il primo motivo di ricorso, con i quale il Procuratore ricorrente censura l'impugnata sentenza sotto il profilo della violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte bresciana omesso di trasmettere gli atti al pubblico ministero, in esito ad un accertamento del fatto in termini diversi da quelli descritti nel capo di imputazione. Il percorso motivazionale posto a fondamento della decisione della Corte appare infatti corretto, dal momento che i Giudici bresciani, nel valutare complessivamente la vicenda sottoposta al loro esame, hanno ritenuto decisiva ed assorbente la valutazione in ordine alla insussistenza del fatto - reato contestato al capo A) — art. 495 cod. pen., pervenendo ad un esito liberatorio con la formula "perché il fatto non sussiste".
A fronte di tale valutazione, si sarebbe appalesata all'evidenza contraria ai principi di economia processuale, la rilevazione dell'errore contenuto nel capo di imputazione, inerente alle generalità contestate come false. Peraltro, non è ultroneo osservare come l'ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521 comma 2 cod. proc. pen., presupponga una previa valutazione sulla sussistenza del "fatto", inteso come "fatto-reato": nel caso in esame i Giudici bresciani hanno ritenuto il fatto accertato "insussistente", e non "diverso" da quello enunciato nel capo di imputazione, di talchè, come condivisibilmente osservato anche dal Procuratore generale presso questa Corte in seno alla sua requisitoria, «ineccepibile si rivela l'esito assolutorio adottato dalla Corte di merito».
3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto declinato in fatto e meramente rivalutativo. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, i Giudici della Corte d'appello bresciana non sono incorsi in alcun travisamento di atti: la Corte territoriale ha infatti valutato correttamente le emergenze processuali evidenziando come lo straniero, fermato dalle forze di polizia, si fosse limitato a esibire agli operanti l'atto giudiziario recante il nominativo di Mohamed Abbassi, per poi, una volta giunto negli uffici della Questura, declinare le sue esatte generalità (Tammen Ouanies); si è ritenuto, con argomentare non illogico, che la mera ostensione dell'atto giudiziario riportante generalità errate non costituisse elemento di per sé sintomatico della volontà dell'imputato di declinare generalità diverse da quelle effettive, anche in considerazione dell'unitarietà dell'accertamento (dapprima su strada, e poi negli uffici), e dalle corrette indicazioni rese dal prevenuto una volta giunto presso la Questura.
Le censure dedotte in ricorso dal Procuratore ricorrente sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
4. L'impugnazione va, per