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Sentenza — n. 25101/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal, annulling recidiva aggravation but upholding teleological nexus for evasion crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against a second-instance judgment regarding Alessio Trobiani's conviction for aggravated theft and escape. The appellant argued that recidiva should not apply to the escape charge since the theft charge was declared inadmissible due to lack of complaint. The court ruled that while recidiva must be excluded for the escape charge, the aggravating circumstance of teleological nexus remains valid. Consequently, the sentence was annulled regarding recidiva with a remand for a new sentencing balance.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 2 cod. pen.; Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.: Recidiva cannot be applied to a subsequent crime if the prior crime is declared inadmissible, but the teleological nexus aggravation persists regardless of the prior crime's procedural status.

Parole chiave

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recidiva exclusion teleological nexus improcedibility theft sentencing balance remand for new judgment recidiva nell'infrazione alleggerimento della pena procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61 n. 2 cod. pen.
La Corte d'appello di Roma ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n.
Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Michela Pascuzzi, deducendo, come unico motivo, violazione di legge ex art. 606 lett.
Art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456 - 01
(Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROBIANI ALESSIO nato a ROMA il 09/10/1977 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, GABRIELE MAZZOTTA, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, con rinvio per nuova determinazione della pena. Rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 16890 del 27/03/2024, la Settima Sezione penale di questa Corte, investita del ricorso avverso la sentenza emessa il 26/06/2023 dalla Corte di appello di Roma nei confronti di Alessio Trobiani, condannato nei due gradi di merito alla pena di dieci mesi di reclusione, per i delitti di furto aggravato (capo A) e di evasione (capo B), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A) perché l'azione penale non potesse essere proseguita per difetto di querela; nonché ha annullato la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio del residuo reato di cui al capo B), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza deliberata il 11/10/2024, ha rideterminato la pena inflitta ad Alessio Trobiani in relazione al reato di evasione di cui al capo B), in mesi otto di reclusione (pena base anni uno di reclusione, stimate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., diminuita la pena di un terzo per il rito abbreviato).

3. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Alessio Trobiani, attraverso il difensore avv. Michela Pascuzzi, deducendo, come unico motivo, violazione di legge ex art. 606 lett.

b) cod. proc. pen.. Si duole in particolare il ricorrente della ritenuta sussistenza della recidiva (in realtà contestata solo con riferimento al reato di cui al capo A), dichiarato improcedibile), e dell'aggravante del nesso teleologico, non più ipotizzabile essendo venuto meno il reato di furto dì cui al capo A), per difetto di querela.

4. L'Avvocato Generale presso questa Corte, Gabriele Mazzotta, ha fatto pervenire la requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva con rinvio per nuova determinazione della pena. Rigetto nel resto.

5. La Difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.2. Come evidenziato dalla Difesa in seno al ricorso presentato, la recidiva, con apposizione della specifica aggravante solo in calce al delitto di furto (successivamente dichiarato improcedibile), risultava contestata solo con riferimento a tale ipotesi di reato, e non invece al delitto di evasione. Conseguentemente il giudice del rinvio, a fronte dell'intervenuta declaratoria d'improcedibilità del reato sub capo A), aggravato anche dalla recidiva (con annullamento senza rinvio della relativa condanna), non avrebbe più potuto tenerne conto. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio nella parte in cui ha ritenuto sussistente, con riferimento al residuo reato di evasione contestato al capo B), la recidiva, che dev'essere esclusa.

3. Il ricorso è infondato nel resto. La Corte d'appello di Roma ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., pur a fronte della dichiarata improcedibilità con riferimento al reato di cui al capo A), in ossequio al principio di diritto già affermato da questa Corte, cui va data continuità, per cui «La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., è configurabile anche quando il reato - fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata. (In motivazione, la Corte ha precisato che la suddetta aggravante intende punire la maggiore pericolosità della condotta delittuosa, essendo, pertanto, indifferente che il reato - fine sia stato solo tentato ovvero che allo stesso sia applicabile una causa di non punibilità, di estinzione del reato o di improcedibilità)». (Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456 - 01).

4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altra sezione della Corte di appello di Roma, affinché, libera nell'esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze. Il ricorso va respinto nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente all'aggravante della csecidiva che esclude, e con rinvio per nuovo giudizio sul punto della comparazione tra .3ircostanze ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso