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Sentenza — n. 24950/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding aggravated theft due to insufficient objective damage valuation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24950/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of aggravated theft based on significant property loss. The appellant argued that the appellate court failed to assess the objective value of stolen goods and ignored the victim's economic capacity, relying solely on the context of the crime. The court rejected this, affirming that when objective value is uncertain, the victim's financial situation and the nature/quantity of stolen items serve as the primary criteria for determining the gravity of the damage.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 7 cod. pen.; Art. 157 cod. pen.: The objective value of stolen goods is the primary criterion for assessing aggravated damage, with the victim's economic capacity serving only as a supplementary parameter when objective value is indeterminate.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft objective damage value victim economic capacity prescription period Cassazione appeal property deprivation criminal liability delitto contro i beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61 n. 7 cod. pen.
RITENUTOIN FATTO 1.Con sentenza del 30 novembre 2021 il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto Efisio Veglio colpevole del delitto di furto in abitazione,aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen.,contestato come commesso ai danni del suoceroSantino Co jana in data antecedente e prossima al 23ottobre 2013.
Art. 157 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
articolo 624- bis cod. pen
Con il terzo motivo eccepisce prescrizione del reato di quell'articolo 624- bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VEGLIO EFISIO nato a CAGLIARI il 28/11/1951 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG Gianluigi Pratolache ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTOIN FATTO 1.Con sentenza del 30 novembre 2021 il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto Efisio Veglio colpevole del delitto di furto in abitazione,aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen.,contestato come commesso ai danni del suoceroSantino Co jana in data antecedente e prossima al 23ottobre 2013.

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 5 giugno 2023, ha confermato il giudizio di responsabilità ancheai fini civili , revocando la provvisionale disposta all'esito del primo giudizio. La sezione quinta della Corte di cassazione,adita dall'imputato , ha a nnulla to, con decisione del 30 gennaio 2024, la sentenza della Corte di appello limitatamente all'aggravante del danno di rilevante gravità,disponendo un nuovo giudizio sul punto dinnanzi ad un’altra sezione della Corte di appello diCagliari. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello, in esito al giudizio di rinvio, ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari.

Secondo la Corte distrettuale,il danno patrimoniale patito dalla persona offesa nelle more deceduto,Santino Cojana, era stato di rilevante gravità : a prescindere dalla stima oggettiva dei beni trafugati attraverso l'azione furtiva, è rimasto accertato che l’appartamento in cui viveva il Cojanaera stato sostanzialmente svuotatoe che i preziosi e gli altri oggetti rinvenuti durante la perquisizione presso l’abitazione dell'imputato rappresentavano gran parte del patrimonio delderubato.

2. Ricorre per Cassazione veglio per il tramite del difensore di fiducia articolando tre motivi 2.1. Con il primo deduce mancanza della motivazione in ordine alla valutazione oggettiva o soggettiva del danno La Corte di appello, investita nuovamente della questione relativa alla sussistenza degli estremi dell'aggravante, non soloha omesso di valutare ilvalore oggettivo dei beni, che costituiscel’elemento da prendere preminente mente in considerazione per la configurabilità della circostanza , ma non ha nemmeno apprezzatola capacità economica del danneggiato, che costituisce il parametro sussidiariocui è possibile ricorrere allorquando il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza.

La gravitàdel danno è stata desunta esclusivamente dal contesto in cui si è verificato il fatto senza alcun riferimento al valore oggettivo dei beniindicati nel capo di imputazione. Le affermazioni utilizzate sono prive di riferimenti fattuali dotati di univoco significato e prendono, comunque,in considerazione anche beni diversi rispetto a quelli individuati nel capo di imputazione, la cui sottrazione non è stata mai contestata Anche il riferimento al rateo di pensione percepito mensilmente dalla persona offesa, pari a 1.300 euro, è generico e non spiega l'incidenza che il furto degli oggetti indicati nel capo di imputazione haavuto sulla sua situazione economica.

Non risulta, in definitiva, spiegato perché il danno sofferto , pur non ess e ndo oggettivamente notevole,possa essere qualificato grave in relazione a particolari condizioni socio -economiche della vittima.

2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 61 n. 7 cod. pen. La sentenza impugnata, nelvalutare gli elementi costitutivi dell'aggravante, non ha preso in considerazione né il dato oggettivo del valore dei beni sottratti né il profilo delle condizioni socio, economiche e finanziarie della persona offesa . Anziché seguire il corretto criterio giuridico per valutare la sussistenza della circostanza aggravante,ha stimato il complessivo danno patrimoniale sulla scorta del contesto generale , valorizzando la sottrazione di beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di contestazione.

3. Con il terzo motivo eccepisce prescrizione del reato di quell'articolo 624- bis cod. pen. Una volta esclusa l'aggravante contestata deve essere dichiarata la prescrizione del reato perché dalla della sua consumazione sono decorsi 7 anni e sei mesi. Non osta alla declaratoria di estinzione del reato l'annullamento parziale riferito soltanto alla circostanza aggravante. Infatti, l'annullamento parziale della sentenza di condanna non determina l'automatico passaggio in giudicato di tutti i punti contenuti nelle parti confermate della decisione ma solo di quelli in connessione essenziale a quello interessato all'annullamento. Rappresentando la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità un presupposto necessario della pronuncia finale sull’affermazione di colpevolezzarelativa al reato contestato , il giudizio su tale reato può considerarsi esaurito soltanto quando è stato deciso anche quest'ultimo punto. CONSIDERATOIN DIRITTO Nessuno dei tre motividi ricorsosupera il vaglio di ammissibilità per le ragioni esposte nel prosieguo.

1. La sezione quinta di questa Corte ha dato mandato al Giudice del rinvio di colmare lelacune presenti nel percorso motivazion al e seguito dalla sentenza della Corte di appellodi Cagliari, in data 5 giugno 2023 , per affermare la sussistenza degli estremi, soggettivi eoggettivi, dell’aggravante del danno di rilevante gravità dicui all’art. 61 n. 7 cod. pen. in risposta alle doglianze sviluppate nell’ atto di appello. La sentenza annullata,infatti, si era limitata ad affermare che «il valore dei soli oggetti d'oro sottratti... a tacere degli ulteriori beni indicati nel verbale di perquisizione, attesta senza dubbio la sussistenza della contestata aggravante ... integrando quella oggettiva rilevanza economica del danno desumibile dal livello economico medio della comunità sociale nel momento in cui il reato viene commesso, indipendente dalla consistenza patrimoniale del danneggiato».

Sul pianodel diritto, il giudice di legittimità ha ribadito la validità dei principi enunciatiin dalla giur is prudenza più recente , ricordando che «per la valutazione dell'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è opportuno far riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità.

La rilevanza economica del danno, nella sua dimensione oggettiva, deve essere parametrata al livello economico medio della comunità sociale nel momento storico in cui il reato viene commesso» (Sez. 5, n. 510 del 14/10/2022, dep. 2023, Casagrande, mm.). Infine, il Giudice rescindente ha evidenziato la mancanza di riferimentidotati di univoco significato «sia ad una qualsivoglia valutazione dei beni sottratti, sia - nell'ipotesi in cui assumano rilevanza secondo il criterio sussidiario sopra indicato -alle condizioni economiche della vittima».

2. Le critichededotte dalricorrente nei primi due motivi di ricorso o sollecitano apprezzamentiin fatto estranei al giudizio di legittimità o ppure si sostanziano in censure generiche, del tutto pr iv e di confronto con il reale contenuto della sentenzaimpugnata, che, contrariamente a quanto lamentat o, ha correttamente adempiuto al mandatoconferitole dalla sentenza di annullamento . In coerente applicazione del principio di diritto in forza del quale assume valore preminenteper la configurabilità del danno patrimoniale di rilevante gravità la sua entità oggettiva del danno e che, in vece, la capacità economica del danneggiato rappresenta un parametro sussidiario di valutazione, cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza, la Corte distrettuale ha osservato che nella specie deve necessariamente essere applicato il criterio sussidiario,in mancanza di elementi certi sul valore oggettivo dei beni derubati,e che sulla scorta di tale ultimo criterio depongonounivocamente per la rilevante gravità del danno le modeste condizioni economiche dalla persona o ffesa (pensi onato che percepiva mensilmente un emolumento pari a 1.330,00 euro), la natura dei benidepredati (oro, preziosi, quadri mobili) e, soprattuttola loro quantità, pari a buona part e del patr imonio di Cojiana.

A quest’ultimo proposito, ha evidenziato che l ’ odierno imputat o , una volta occupato insieme coi figli l’appartamentoabbandonato dal suocero per non subire ulterioricondotte maltrattanti da parte dei predetti familiari, vi era rimasto , per molti mesi(dal 13 gennaio al 23 ottobre 2013 ) , periodo nel quale era riuscito ad impossessarsi di tutti gli oggetti dotati di valore economico, anche minimo, che erano custoditi in tutti i locali compresa la cantina ( oro, preziosi, piatti, qu adr i , posate, indumenti, la somma di denarodi 400,00 euro, carnet di assegni).

A tali osservazioni, la difesa ha oppo sto critiche generiche , per di più , sollecitandoapprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità .

3. Il riconoscimento dell ’ aggrava nte, come riconosciuto dallo s tesso ricorrente, è di ostacolo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione trovando applicazione i termini di cui agli artt. 157 e seg. cod. pen. parametrati alla pena edittale massima non di sette ma di dieci anni di reclusione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

5. L’imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile Cojana Efisio in proprio e quale erede di Cojana Santino, che, tenuto conto dell'attività professionale prestata,delle tariffe professionali e dell e somme richieste con la domanda, vanno liquidate in euro 1.300,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cojana Efisio in proprio e quale erede di Cojana Santino, che liquida in complessivi euro 1.300,00 oltre acc