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Sentenza — n. 24940/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court revokes conditional sentence suspension due to new crime but annuls order for exceeding two-year total penalty limit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24940/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Salerno Court of Execution's order revoking two conditional suspensions because the total combined sentence did not exceed the two-year statutory limit. The defendant argued that revoking both suspensions was illegal since the aggregate penalty remained under the threshold, while the prosecution contended the new crime warranted immediate revocation. The court ruled that revocation of right requires the total sentence to surpass the two-year cap, which was not met, and that discretionary revocation belongs solely to the original trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 163, comma 1; Art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen.; Art. 168, comma 2, cod. pen.: Revocation of right under Art. 168, comma 1 n. 2 requires the total combined sentence to exceed the two-year limit of Art. 163; discretionary revocation under Art. 168, comma 2, is the exclusive competence of the trial judge, not the execution judge.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of right two-year penalty limit execution judge competence discretionary revocation cumulative sentencing Italian criminal code revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 163, cod. pen.
Art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen.
A ragione della decisione osserva che,come previsto dell'art. 168, comma 1 n.
Art. 168, comma 2, cod. pen.
A ragione della decisione osserva che,come previsto dell'art. 168, comma 1 n.
Art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Gianluca D’Aiuto, deducendo-ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. -violazione di legge, con riferimento agli artt.
art. 163 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019
(Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv.
Sez. 1, n. 5451 del 22/10/1996
277142, conformi Sez. 1, n. 5451 del 22/10/1996, Dall'Igna, Rv.
Sez. 1, n. 907 del 16/02/1995
207109; Sez. 1, n. 907 del 16/02/1995, Meluzzi, Rv.
Sez. 1, n. 22639 del 28/04/2004
200505; Sez. 1, n. 22639 del 28/04/2004, Bagozza, Rv.
Sez. 1, n. 219936 del 08/10/2013
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVIGNANO ANTOINE nato a SALERNO il 13/06/1981 avverso l'ordinanza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lettele conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto l ’ annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTOIN FATTO 1. Con l’ordinanzaindicata nel preambolo, il Tribunale di Salerno , in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato - su richiesta del Procuratore della Repubblica in sede -la sospensione condizionale della pena che era stata concessa a Antoine Savignano con le sentenze emesse dallo stesso Tribunalein data 10 dicembre 2020, irrevocabile il 3 giugno 2022,e dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore in data 20 ottobre 2021,irrevocabile il novembre 2021.

A ragione della decisione osserva che,come previsto dell'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen.,Savignano nel termine di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 20 ottobre 2021 -con cui era stato condannato ad altra pena condizionalmente sospesa di anni 1 mesi 3 di reclusione, aveva riportato la condanna del Tribunaledi Salerno alla pena di mesi 9 di reclusioneper un delitto anteriormente commesso, il 25 maggio 2012.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Gianluca D’Aiuto, deducendo-ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. -violazione di legge, con riferimento agli artt. 163 e 168, cod. pen. Lamenta il ricorrente cheil giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca di diritto di entrambi i benefici nonostante la seconda condanna per il delitto anteriormente commesso, cumulata con la precedentenon avesse superato, come previsto dall'art. 168, comma 1 n. 2,cod. pen., il limite di pena stabilito dall'art.163 cod. pen.,posto che la pena complessiva inflitta da entrambe le condanne era pari ad anni due di reclusione. CONSIDERATOIN DIRITTO il ricorso è fondato.

1. Il Giudice dell’esecuzione ha disposto la revocaex art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen. dei beneficidella so sp ensione condiz ion ale d ella pena concessi con le sentenze del 10 dicembre 2020 e del 20 ottobre 2021 per avere il condannato riportato,dopo la prima condanna in ordine di tempo,un’altra condanna per delitto anteriormente commesso Non ha tuttavia verificato sela pena complessivamente inflitta con le due sentenzedi condanna a pena sospesa supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. Solo in presenza di questa condizione, infatti, può operare la disposta revoca di diritto Nella specie, come si evince dal provvedimento impugnato e dal certificato del Casellario giudiziale,tale ulteriore requisito non ricorre in quanto la somma delle due pene è pari e non superiore adue anni (mesi anni 1 mesi 3 di reclusione per la prima sentenza, mesi 9 per la seconda).

2. Non può trovare applicazione la revocafacoltativa di cui all'art. 168, comma secondo, cod. pen. cheesula dalla competenza del giudice dell'esecuzione potendo essere disposta dal solo giudice della cognizione implicando valutazioni discrezionali che riguardano l'indole e la gravità del reato. In tal senso, si richiama il principio per cui «competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod., pen. è unicamente il giudice della cognizione e non anche quello dell'esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale esulante dai poteri di quest'ultimo, la cui competenza funzionale è limitata ai soli casi di revoca di diritto». (Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142, conformi Sez. 1, n. 5451 del 22/10/1996, Dall'Igna, Rv. 207109; Sez. 1, n. 907 del 16/02/1995, Meluzzi, Rv. 200505; Sez. 1, n. 22639 del 28/04/2004, Bagozza, Rv. 228912; Sez. 1, n. 2 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina, Rv. 262329).

3. Va, in conclusione, disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataal Tribunale di Salerno che procederà ad un nuovo esame dell ’ istanza avanzata dal Pubblicoministero alla luce dei richiamati principi . P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno Cosìdecis