Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24937/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention of photos, citing lack of defense rights and specific reasoning failure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giuseppe Gallo's appeal against the detention of two photographs sent to him by his brother. Gallo argued that withholding the photos violated his right to defense under Article 18-ter of the Penal Code and that the lower court failed to explicitly justify the security risk. The court ruled the appeal unfounded because prior jurisprudence establishes that defense rights are satisfied by referencing the content without requiring physical access to withheld items, and the second ground was inadmissible for lacking specific factual connection.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 18-ter ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: In prison correspondence control proceedings, the defense right is satisfied by judicial reference to the withheld content without requiring physical access, and appeals must strictly adhere to the specific reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison correspondence control right to defense detention of photos specificity principle Article 18-ter Penal Code prove acquisite tramite sorveglianza protezione dei testimoni copia di sicurezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18-ter ord. pen.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 18-ter ord. pen. perché è stato leso il diritto di difesa, atteso che le fotografie trattenute non sono state messe a disposizione del difensore del detenuto, che quindi non è stato posto nelle condizioni di poter controdedurre in modo compiuto.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma
(Sez. 1, n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv.
Sez. 7, n. 957 del 28/11/2024, Tagliavia
Sez. 7, n. 3647 del 19/12/2023, Graviano
Sez. 7, n. 24179 del 18/04/2024, Griner
pen.” (Sez. 7, n. 24179 del 18/04/2024, Griner, n.m.).
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Il ricorso non si confronta con questo percorso logico dell’ordinanza impugnata, limitandosi ad affermazioni generali, e, pertanto, incorre nel vizio di specificità del motivo ((Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gallo Giuseppe nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/10/1976 avverso l'ordinanza del 25/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Giulio Monferini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 marzo 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo presentato da Giuseppe Gallo, detenuto nel regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., contro il decreto del 31 dicembre 2024 con cui il magistrato di sorveglianza di Milano ha disposto il trattenimento di due fotografie inviate al detenuto dal fratello, Andrea Gallo.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che tutto il resto del plico inviato al detenuto dal fratello è stato consegnato, sono state trattenute soltanto due fotografie che ritraggono delle persone, ma con sfondi modificati, ritraenti paesaggi e monumenti in grado di richiamare alla memoria precise e ben note località, e quindi in grado di veicolare messaggi criptici sfruttando immagini evocative di luoghi scollegate dal contesto carcerario, in cui si trova anche il mittente, e dal luogo reale in cui le foto sono state scattate.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 18-ter ord. pen. perché è stato leso il diritto di difesa, atteso che le fotografie trattenute non sono state messe a disposizione del difensore del detenuto, che quindi non è stato posto nelle condizioni di poter controdedurre in modo compiuto. Con il secondo motivo deduce ulteriore violazione dell’art. 18-ter ord. pen. perché la motivazione dell'ordinanza impugnata non consente di comprendere se le fotografie trattenute costituissero un pericolo per la sicurezza, che è l'unico parametro in relazione al quale la norma di legge attribuisce al giudice il potere di restringere la corrispondenza epistolare del detenuto.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Giulio Monferini, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è infondato in quanto la questione è stata già scrutinata più volte dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che “in tema di ordinamento penitenziario, nel procedimento di controllo della corrispondenza e della stampa in arrivo al detenuto non sussiste un diritto del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata, essendo sufficiente il richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o di prevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulle ragioni della limitazione. (Sez. 1, n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278 – 01; conformi, più di recente, Sez. 7, n. 957 del 28/11/2024, dep. 2025, Tagliavia, n.m.; Sez. 7, n. 3647 del 19/12/2023, dep. 2024, Graviano, n.m.).

2. Il secondo motivo, che attacca la motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibile per violazione del principio di specificità. Il motivo è composto, infatti, da una serie di massime ed affermazioni di principio, in parte inconferenti con il caso concreto (quale il riferimento alla corrispondenza in arrivo priva di mittente, che non è pertinente al caso in esame in cui il mittente è individuato), e non prende posizione sul percorso logico dell’ordinanza impugnata che evidenzia, invece, che, poichè le foto oggetto della corrispondenza erano sganciate dal contenuto della missiva ed erano state modificate, ritraendo persone precise sullo sfondo di luoghi ben precisi, esse potrebbero veicolare messaggi che l’amministrazione penitenziaria non comprende ma il detenuto, invece, è in grado di intendere, motivazione che è scevra da tratti di illogicità.

D’altronde, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il carattere criptico di una espressione o, come nel caso di specie, di un riferimento, “costituisce un indice di sospetto di pericolosità della missiva, che, alla luce del contenuto e del contesto entro il quale si svolge la corrispondenza, può essere ritenuto integrare il pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, per le esigenze investigative e di prevenzione dei reati oppure per l'ordine e la sicurezza dell'istituto di cui all'art. 18- ter ord. pen.” (Sez. 7, n. 24179 del 18/04/2024, Griner, n.m.).

Il ricorso non si confronta con questo percorso logico dell’ordinanza impugnata, limitandosi ad affermazioni generali, e, pertanto, incorre nel vizio di specificità del motivo ((Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condann