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Sentenza — n. 24931/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for failure to address main revocation request under ne bis in idem.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24931/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's execution order for failing to rule on the appellant's primary request to revoke a conviction based on ne bis in idem. The appellant argued that the lower court only addressed a subsidiary request for sentence continuation while ignoring the main violation claim regarding identical facts. The court held that the execution order was legally flawed because it did not explicitly evaluate or reject the principal request, necessitating a new trial to determine the partial overlap of convictions.

Regesto Legislator

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Art. 669 cod. proc. pen.; Art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.: An execution order is void if it fails to rule on the principal incidental request when a subsidiary request is granted, requiring remand for a new examination of the merits.

Parole chiave

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ne bis in idem violation execution order annulment principal incidental request partial sentence overlap remand for new trial divieto di doppia punibilità revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 669 cod. proc. pen.
2 (sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 21 gennaio 2003) per violazione dell’art. 669 cod. proc. pen.
Art. 20 l. 47 del 1985
2 abbia determinato la pena in modo cumulativo senza distinguere la porzione di pena di ciascuno dei tre reati (art. 20 l. 47 del 1985, art.
Art. 163 d.lgs. 490 del 1999
47 del 1985, art. 163 d.lgs. 490 del 1999, ed art.
Art. 349 c.p.
490 del 1999, ed art. 349 c.p.) comporta, poi, in caso di accoglimento dell’istanza, la necessità di valutazioni che competono al giudice del merito che impediscono alla Corte di provvedere ex art.
Art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
349 c.p.) comporta, poi, in caso di accoglimento dell’istanza, la necessità di valutazioni che competono al giudice del merito che impediscono alla Corte di provvedere ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
art. 669 cod. proc. pen
2 (sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 21 gennaio 2003) per violazione dell’art. 669 cod. proc. pen.
art. 349 c.p
490 del 1999, ed art. 349 c.p.) comporta, poi, in caso di accoglimento dell’istanza, la necessità di valutazioni che competono al giudice del merito che impediscono alla Corte di provvedere ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che la istanza di incidente di esecuzione presentata dalla odierna ricorrente conteneva anche la istanza di revoca della condanna n.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Montuori Teresa nata a VICO EQUENSE il 06/02/1975 avverso l'ordinanza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Ettore Pedicini, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza della condannata Teresa Montuori di riconoscimento della continuazione tra tre sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti (1. sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 21 febbraio 2000, irrevocabile il 21 marzo 2002;

2. sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 21 gennaio 2003, irrevocabile il 17 aprile 2003;

3. sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14 novembre 2003, irrevocabile il 13 febbraio 2004).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non ha valutato l'istanza principale presentata dalla condannata, ovvero quella di revoca della condanna indicata sopra al n. 2 per l’esistenza di un ne bis in idem con la condanna indicata sopra con il n. 3, avendo avuto ad oggetto le due pronunce lo stesso fatto, avvenuto lo stesso giorno; alla revoca della condanna avrebbe dovuto, pertanto, conseguire anche il mancato calcolo del computo complessivo della parte di pena relativa ad essa; l’istanza di continuazione tra i reati oggetto delle sentenze era soltanto una richiesta subordinata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che la istanza di incidente di esecuzione presentata dalla odierna ricorrente conteneva anche la istanza di revoca della condanna n. 2 (sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 21 gennaio 2003) per violazione dell’art. 669 cod. proc. pen.

Su questa domanda effettivamente non c’è risposta nel provvedimento impugnato, che ha risposto soltanto alla istanza di riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto delle sentenze in questione, istanza che, però, era subordinata al mancato accoglimento della istanza principale di violazione del ne bis in idem. Né è possibile ricavare dall’accoglimento dell’istanza di continuazione il rigetto implicito dell’istanza principale, perché nella motivazione del provvedimento impugnato non vi è alcuna espressione che consenta di comprendere che l’istanza di cui all’art. 669 cod. proc. pen.sia stata valutata, e respinta, dal giudice del merito.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata è incorsa in una violazione di legge per la mancata risposta alla istanza di incidente di esecuzione. L’ordinanza impugnata non resiste, pertanto, alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata. L’annullamento deve essere disposto con rinvio per nuovo esame sul punto, atteso che la lettura delle sentenze nn. 2 e 3, consente di comprendere, che, in realtà, nella sentenza n. 3 la condanna è divenuta irrevocabile soltanto per la violazione di sigilli perché gli altri reati (contravvenzionali) sono stati dichiarati prescritti in appello, mentre nella sentenza n. 2 la condanna è divenuta irrevocabile anche per le contravvenzioni, edilizia e paesaggistica, per cui la eventuale sovrapposizione tra le due sentenze è solo parziale; la circostanza che il giudice della cognizione della sentenza n. 2 abbia determinato la pena in modo cumulativo senza distinguere la porzione di pena di ciascuno dei tre reati (art. 20 l. 47 del 1985, art. 163 d.lgs. 490 del 1999, ed art. 349 c.p.) comporta, poi, in caso di accoglimento dell’istanza, la necessità di valutazioni che competono al giudice del merito che impediscono alla Corte di provvedere ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio