Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24914/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as appeal against prison benefit request was improperly filed directly with Tribunal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24914/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prisoner's request for a reward permission was filed directly with the Tribunal of Surveillance, bypassing the competent Magistrate of Surveillance. The prisoner argued that collaboration with justice was impossible due to prior convictions, but the Tribunal had already correctly identified this prerequisite as necessary before granting the benefit. The Court ruled that the procedural error in filing the initial request absorbed all other grounds, rendering the subsequent appeal invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 58-ter, comma 2; Art. 4-bis, commi 1 e 1-bis Ord. pen.: The Magistrate of Surveillance must first evaluate the admissibility of a benefit request and the necessity of assessing collaboration before investing the Tribunal of Surveillance with the matter.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison benefit procedure collaboration with justice reward permission procedural inadmissibility Magistrate of Surveillance Tribunal of Surveillance prison law sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 58-ter, comma 2 Ord. pen.
In tal senso è orientata una recente pronuncia di questa Corte cui si intende dare continuità, secondo la quale in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l'accertamento incidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 58-ter ord.
Art. 4-bis, commi 1 e 1-bis Ord. pen.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 4 bis comma 1 bis ord.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Corsini
(Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Corsini, Rv.
Sez. 1, n. 12555 del 21/02/2020, Guglielmino
(Sez. 1, n. 12555 del 21/02/2020, Guglielmino, Rv.
Sez. 1, n. 9301 del 05/02/2014, Miranda Quintero
Sez. 1, n. 9301 del 05/02/2014, Miranda Quintero, Rv.
Sez. 1, n. 7267 del 31/01/2006, Mazzaferro
259471-01; Sez. 1, n. 7267 del 31/01/2006, Mazzaferro, Rv.
Sez. 1, n. 3758 del 15/04/2015, Baldi
Sez. 1, n. 40044 del 05/07/2013, Calasso
Sez. 1, n. 40044 del 05/07/2013, Calasso, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Assisi Pasquale michael nato a CHIVASSO il 02/01/1987 avverso l'ordinanza del 11/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'Aquila udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Sabrina Passafiume che depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila con ordinanza in data 11 febbraio 2025 rigettava l’istanza avanzata da Assisi Pasquale Michael ai sensi degli artt. 58 ter, 4 bis comma 1 bis ord. pen. Assisi Pasquale Michael, detenuto in espiazione della pena di anni 18 mesi otto e giorni 20 di reclusione avanzava istanza di concessione di permesso premio, previo accertamento della inesigibilità ovvero inutilità della collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art 4 bis ord. pen. Premetteva il Tribunale che l’accertamento della inutilità/impossibilità della collaborazione era stato correttamente richiesto, in quanto, come da costante insegnamento di questa Corte, era prodromico alla concessione di un beneficio, altrimenti non concedibile.

Il provvedimento tratteggiava il ruolo apicale dell’Assisi nelle locali di San Giusto Canavese e Volpiano, come riferimento dei giovani e ciononostante egli non aveva mai inteso fornire informazioni sulle due locali. Pur essendosi disvelati tutti i particolari inerenti gli omicidi e le attività di narcotraffico, circa la struttura e la composizione dell’associazione criminosa l’istante non aveva fornito alcuna collaborazione e ciò pur avendo ricoperto un ruolo verticistico; egli, inoltre, è debitore di oltre 76.000 euro in ragione di uno dei due titoli in esecuzione e non ha mai intrapreso un percorso di revisione critica della propria vita anteatta.

Per di più, l’abitazione ove vorrebbe recarsi in Pescara è stata oggetto di sequestro in quanto ricompresa fra i beni riconducibili al clan. Anche la relazione di sintesi del carcere conclude per la prosecuzione del trattamento intramurario.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il detenuto a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 4 bis comma 1 bis ord. pen. e vizio di motivazione. L’Assisi aveva dedotto l’impossibilità di una proficua collaborazione in ragione del fatto che tutte le condotte di penale rilevanza erano state accertate nelle sentenze di condanna e pertanto egli non aveva ulteriori apporti conoscitivi da offrire. Il dedotto riciclaggio di somme, l’utilizzo di armi e l’esistenza di soggetti che avrebbero favorito la latitanza su cui l’istante – nella prospettiva dell’impugnato provvedimento – avrebbe potuto fornire informazioni costituivano mere asserzioni prive di prova.

Di fatto il Tribunale deduceva in via del tutto congetturale spazi di collaborazione possibile ma non prestata volontariamente dall’Assisi; in ogni caso il dubbio circa la sussistenza dell’ impossibilità della collaborazione non poteva risolversi in danno del ricorrente. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli art. 4 bis comma 1 bis e 58 ter ord. pen. Il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto fondata l’istanza circa la prima sentenza, alle righe 37 e 38 della pag. 2 e, vista la pena già espiata avrebbe dovuto ritenere completamente espiata la pena relativa alla seconda sentenza per cui non sussisteva il requisito richiesto.

3. Il sostituto procuratore generale Sabrina Passafiume depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto la domanda originaria era stata rivolta al Tribunale di sorveglianza, anziché al magistrato di sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. L’istanza cui è propedeutico l’accertamento della impossibilità e/o inutilità della collaborazione è una istanza di permesso premio ex art.30 ter ord. pen. contestualmente depositata, come si legge nel provvedimento. Il Pg solleva una questione di incompetenza del Tribunale di sorveglianza che non sarebbe l’organo deputato a decidere sui permessi premio. In tal senso è orientata una recente pronuncia di questa Corte cui si intende dare continuità, secondo la quale in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l'accertamento incidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 58-ter ord. pen., - pur spettando al Tribunale di sorveglianza – non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al Tribunale, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio, di competenza del magistrato di sorveglianza, spettando a quest'ultimo la valutazione della pregiudizialità in concreto di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare. (Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Corsini, Rv. 281395 - 01) La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini dell'applicazione delle norme di ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore di giustizia, così come le situazioni che rendano in ipotesi impossibile l'assunzione della qualità stessa, non possono formare oggetto di una pronuncia ricognitiva, in grado di creare uno status, ma devono essere accertate nell'ambito del procedimento di merito, attivato dalla richiesta di ottenimento del beneficio penitenziario, o della misura alternativa, in relazione a cui l'accertamento di avvenuta utile collaborazione, o dell'impossibilità di prestarla, costituisce presupposto per superare il divieto altrimenti posto dall'art. 4-bis Ord. pen. (Sez. 1, n. 12555 del 21/02/2020, Guglielmino, Rv. 278904-01;

Sez. 1, n. 9301 del 05/02/2014, Miranda Quintero, Rv. 259471-01; Sez. 1, n. 7267 del 31/01/2006, Mazzaferro, Rv. 234072-01). Con riferimento specifico all'istituto del permesso premio, l'art. 58-ter, comma 2, Ord. pen., pur riservando al Tribunale di sorveglianza la competenza in merito all'accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia, prestata o mancata, non esclude che il Magistrato di sorveglianza, nel verificare previamente la concedibilità del beneficio, possa direttamente definire il procedimento, rilevando l'irrilevanza dell'accertamento stesso rispetto alla decisione da adottare (Sez. 1, n. 3758 del 15/04/2015, dep. 2016, Baldi, Rv. 265996-01;

Sez. 1, n. 40044 del 05/07/2013, Calasso, Rv. 257410-01). Il ragionamento svolto implica dunque che, in pendenza di istanza di permesso premio, avanzata da detenuto che invochi l'accertamento previsto dagli artt. 4-bis, commi 1 o 1-bis, e 58-ter Ord. pen., sia lo stesso Magistrato di sorveglianza, titolare del procedimento, a valutare se ricorrano i presupposti per investire il Tribunale, al quale l'interessato non può rivolgersi direttamente. Nel caso in esame l’istanza era ab origine inammissibile in quanto proposta direttamente – per quanto emerge dal provvedimento impugnato e dal ricorso – al Tribunale di sorveglianza, senza una previa istanza al magistrato si sorveglianza competente per la concessione del permesso premio che avrebbe dovuto anche delibare l’istanza incidentale avente da oggetto la collaborazione, per poi decidere se investire o meno della questione il Tribunale di sorveglianza.

Il ricorso è dunque inammissibile, essendo a monte inammissibile l’istanza rivolta dal detenuto direttamente al Tribunale di sorveglianza, anziché al Magistrato di sorveglianza, come corretto. Il rilievo circa la inammissibilità del ricorso stante l’inammissibilità dell’istanza originaria assorbe tutti gli altri motivi di ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il