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Sentenza — n. 24911/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of evidence on witness examination necessity under Art. 603 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24911/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the appellate court's decision to deny witness examination. The appellant argued the lower court failed to adequately justify rejecting their evidence request, while the prosecution contended the existing evidence was sufficient. The court ruled that the appellate decision was coherent and that the prosecution's evidence already established the crime beyond reasonable doubt, making further testimony unnecessary under Article 603 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: The appellate court's rejection of a defense request to examine witnesses is valid if the existing evidence already proves the crime beyond reasonable doubt, and the cassation court cannot re-evaluate the concrete relevance of the testimony.

Parole chiave

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witness examination necessity beyond reasonable doubt standard appellate court review limits criminal procedure code lack of motivation defense false dichiarazioni senza giuramento attività politiche svolte in esilio allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 483 cod. pen
21002 del 22 febbraio 2024, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto Saverio di Blasi per intervenuta prescrizione dal reato di cui all'art. 483 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto
Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di Blasi Saverio nato a GELA il 24/09/1961 avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG, Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo quale giudice del rinvio dopo l'annullamento della prima sentenza d'appello da parte della pronuncia di questa Corte, Sez. 5, n. 21002 del 22 febbraio 2024, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto Saverio di Blasi per intervenuta prescrizione dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. (capo c) e confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 48 e 479 cod. pen. (capo b) commesso a Gela il 27 dicembre 2013, rideterminando la pena inflitta in 8 mesi di reclusione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge perché il giudice d'appello ha respinto senza adeguata motivazione la richiesta di escussione dei testimoni della difesa, che era stata proposta anche come precedente motivo di ricorso per cassazione, motivo dichiarato assorbito dalla Corte di Cassazione; la motivazione che si legge nella sentenza impugnata sulla non indispensabilità della prova è, infatti, del tutto assertiva.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. La motivazione sul rigetto della richiesta di escutere i testimoni indicati dalla difesa durante l’udienza di discussione, ed ammessi e poi revocati dal giudice di primo grado, deve essere rintracciata non in singole specifiche parti del provvedimento impugnato, ma nella motivazione dello stesso nel suo complesso, in conformità alle regole generali, secondo cui “il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito” (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01).

Nel caso in esame, dal complessivo testo della decisione si comprende che il reato di falso per induzione di cui è stato giudicato responsabile il ricorrente è stato ritenuto provato, perchè il perito sentito in giudizio ha riferito che la firma sul modulo del consenso non fosse attribuibile alla moglie dell’imputato, ma all’imputato stesso, e perchè il dipendente dell’ufficio anagrafe del Comune di Gela che ha ricevuto l’istanza ha riferito in giudizio che il foglio contenente la firma falsa gli era stato consegnato proprio dall'imputato.

Una volta ritenute provate queste due circostanze da parte del giudice del merito, non illogicamente è stato ritenuto che la prova del reato si fosse ormai formata oltre ogni ragionevole dubbio, e che l’assunzione delle dichiarazioni dei testimoni richiesti dalla difesa non fosse, pertanto, necessaria ai fini della decisione, secondo lo standard dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen.. Né è consentito in sede di legittimità rivalutare la decisione sul punto del giudice del merito, atteso che “il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato” (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01).

Ne consegue che la sentenza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent