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Sentenza — n. 24907/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24907/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24907/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 2 aprile 2025, ha dichiarato non positivo l’esito della prova cui era stato ammesso Carmelo Giuliano a decorrere dall’8 maggio 2024, data in cui è iniziata la misura alternativa. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 51-ter ord. pen. in ordine alla mancanza assoluta di motivazione in merito alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare presentata in udienza.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24907/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 51-ter ord. pen. in ordine alla mancanza assoluta di motivazione in merito alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare presentata in udienza.

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora riesame della carcerazione preventiva misura sostitutiva della detenzione abbandono del procedimento penale sospensione dell'allontanamento misura di allontanamento
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Giuliano Carmelo nato a Siracusa il 17/06/1975 avverso l'ordinanza del 02/04/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Tommasi Epidendio per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 2 aprile 2025, ha dichiarato non positivo l’esito della prova cui era stato ammesso Carmelo Giuliano a decorrere dall’8 maggio 2024, data in cui è iniziata la misura alternativa.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 51-ter ord. pen. in ordine alla mancanza assoluta di motivazione in merito alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare presentata in udienza.

3. In data 19 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Flavia Alemi ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dal verbale d’udienza, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta che la difesa in sede di conclusioni, seppure in via subordinata, ha richiesto espressamente l’applicazione della detenzione domiciliare. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul punto, tanto che la motivazione del provvedimento impugnato è graficamente inesistente. La rilevata carenza di motivazione impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così è deci