Supreme Court annuls surveillance judge's order denying work authorization due to insufficient legal reasoning and failure to assess economic needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the surveillance judge's order denying Simone Costantino's request to work while on home detention. The applicant argued the decision was unmotivated because it ignored his family's poverty and the positive impact of his job on reintegration. The court ruled that the judge's brief reasoning failed to address these critical economic factors and legal requirements for work authorization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter Ord. pen.; The surveillance judge must explicitly evaluate the detainee's economic conditions and the necessity of work to meet basic needs when denying authorization to work under home detention, rejecting generic references to the recency of crimes without explaining their specific relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA DANIELE CAPPUCCIO FULVIO FILOCAMO Sent. n.sez. 1957/2025 CC - 03/06/2025 R.G.N. 12769/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO SIMONE nato a Messina il 17/02/2004 avverso il decreto del 21/03/2025 del magistrato di sorveglianza di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24883/2025 Roma, lì, 07/07/2025
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 21 marzo 2025 il Magistrato di sorveglianza di Messina ha respinto la richiesta di Simone Costantino, detenuto in espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per cinque ore al giorno, per svolgere attività lavorativa al fine di mantenere sé stesso e la famiglia. Il Magistrato ha respinto la richiesta «in considerazione dell'epoca recente di commissione dei reati e del regime giuridico a cui lo stesso è attualmente sottoposto».
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso Simone Costantino, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Irrera, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 47-ter Ord. pen. La motivazione del giudice è apparente, in quanto non tiene conto delle condizioni economiche del detenuto e della sua famiglia, e della reale epoca di commissione dei reati per i quali sta espiando la pena. Egli ha dimostrato l'effettività dell'attività lavorativa che chiede di continuare a svolgere, avendo un contratto di tirocinio prorogato sino al 31/08/2025, e la relazione dell'UEPE ha dato atto dell'impatto positivo di tale attività sul suo percorso di risocializzazione.
Anche le scarse disponibilità economiche del detenuto sono state dimostrate, e questo elemento, secondo la corte di cassazione, è essenziale nella valutazione della concedibilità dell'autorizzazione al lavoro. Il riferimento all'epoca di commissione dei reati la cui pena è in esecuzione, poi, è criptico, perché essi risalgono al 14/03/2023, e da quella data il ricorrente non ha commesso altri reati. Il diniego dell'autorizzazione richiesta, pertanto, non è adeguatamente motivato.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. Deve ribadirsi l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza in relazione alle modalità esecutive della detenzione domiciliare, come affermato da questa Corte, secondo cui «i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato» (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Rv.287623;
Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Rv.277884). Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, come stabilito dall'art.111, comma 7, Cost., per cui il ricorso proposto deve essere ritenuto ammissibile solo nella parte in cui deduce la mera apparenza della motivazione. Tale vizio, infatti, attiene non alla illogicità, contraddittorietà, non completezza della motivazione, che costituiscono vizi della stessa, ma attiene alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce la nullità dei provvedimenti del giudice, se non motivati, violazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (vedi Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771, tra le molte).
La motivazione, poi, deve essere ritenuta apparente quando è «del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice» (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 2873632-03).
2. Il provvedimento impugnato presenta il vizio di una motivazione meramente apparente. Il magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa presentata dal ricorrente, che si trova in espiazione di una pena definitiva in regime di detenzione domiciliare, «in considerazione dell'epoca recente di commissione dei reati e del regime giuridico cui lo stesso è attualmente sottoposto». L'estrema sinteticità di tale motivazione impedisce di comprendere l'iter argomentativo seguito dal giudice, e le effettive ragioni per cui la richiesta è stata respinta.
Non viene indicata, infatti, l'epoca di commissione dei reati in espiazione, né viene spiegato perché la sua scarsa risalenza nel tempo impedirebbe di concedere l'autorizzazione al lavoro, atteso che l'avvenuta applicazione della misura alternativa appare indicare una pericolosità sociale del detenuto attenuata, rispetto ai condannati per i quali si ritenga indispensabile il trattenimento in carcere. Altrettanto apodittica e generica è l'affermazione secondo cui il regime detentivo applicato impedirebbe la concessione dell'autorizzazione al lavoro, non sussistendo alcuna preclusione stabilita dalla legge.
La motivazione, pertanto, è apparente perché, pur indicando due ragioni a sostegno della decisione di rigetto, non ne spiega il contenuto e la concreta rilevanza con riferimento al detenuto istante, né consente di comprendere il ragionamento logico sotteso alla decisione stessa. La motivazione, poi, è addirittura assente con riferimento alle affermazioni del detenuto istante in merito alla sua necessità di svolgere un'attività lavorativa per sopperire alle esigenze di vita proprie e dei propri familiari, tutti privi di un reddito adeguato, e all'esistenza di una relazione dell'UEPE che attesterebbe l'effetto positivo, sul percorso di rieducazione, dell'attività lavorativa già svolta dal richiedente, e che egli ha chiesto di poter proseguire.
Questa Corte ha affermato, infatti, che «anche in caso di detenzione domiciliare, come in quello di arresti domiciliari, sia possibile concedere al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, ove sussistano le condizioni previste dal citato art. 284 (impossibilità, per il detenuto, di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vita o esistenza di una situazione di assoluta indigenza)» (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Rv.226136). Nel decidere la concedibilità dell'autorizzazione al lavoro, pertanto, il giudice non può prescindere dal valutare, in particolare, le condizioni economiche del detenuto e l'eventuale impossibilità di provvedere altrimenti alle sue esigenze di vita, potendo egli concedere l'autorizzazione, qualora sussistano le predette condizioni, adottando prescrizioni che consentano di mantenere l'efficacia contenitiva della misura alternativa applicata, limitando al massimo la libertà di movimento del soggetto (vedi Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Rv. 238920).
3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve pertanto essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al magistrato di sorveglianza di Messina per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Messina. Così deciso il 03 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe De Marzo