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Sentenza — n. 24389/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for continuity of crimes due to lack of proven prior planning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24389/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed the Milan Tribunal's order recognizing the continuity of crimes committed by Antonio Caia during his period of hiding. The court found the lower judge failed to demonstrate that specific offenses were pre-planned at the time of the first crime, noting the long time gaps and the nature of the acts as potentially opportunistic. Consequently, the Cassation Court annulled the execution order and remanded the case for a new trial with stricter requirements regarding the proof of a unified criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 74 d.P.R. n. 309/1990; Art. 416-bis cod. pen.: For continuity of crimes to be recognized, the judge must verify that subsequent offenses were planned at the time of the first crime, not merely committed as a result of a later decision to hide or engage in organized crime.

Parole chiave

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continuity of crimes mafia association period of hiding prior planning criminal design execution order remand for new trial reati connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con un primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. L'ordinanza non tiene conto della decisione assunta nella sentenza emessa nel processo c.d.
Art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Il giudice ha ritenuto sussistente la continuazione tra il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso sino al 25/11/1992, giudicato con la sentenza n.
Art. 416-bis cod. pen.
“Ponente”) e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso, unitamente a due reati-fine, dall'aprile 2007 al dicembre 2008, e giudicato con la sentenza n.
Art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956
Analoga valutazione deve essere espressa in relazione alla ritenuta continuazione tra i reati di cui alle sentenze dei processi “Ponente” e “Artemisia” e la condanna per il reato di cui all'art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956 commesso sino all'11/02/2009.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Il giudice ha ritenuto sussistente la continuazione tra il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso sino al 25/11/1992, giudicato con la sentenza n.
art. 416-bis cod. pen
“Ponente”) e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.
artt. 73 d.P.R. n. 309/1990
Ha ritenuto sussistente la continuazione anche tra detti reati e quelli di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, 14 legge n.
art. 9 legge n. 1423/1956
278/2014, e tra detti reati e quello di cui all'art. 9 legge n. 1423/1956, commesso sino all'11/02/2009 e giudicato con la sentenza n.
art. 671 cod. proc. pen
Con un primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 671 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., è legittimamente proposto anche per vizi della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO ROCCHI - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - BARBARA CALASELICE GAETANO DI GIURO MICHELE TORIELLO Ord. n.sez. 1768/2025 CC - 20/05/2025 R.G.N. 10911/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di: CAIA ANTONIO nato a Scilla il 29/07/1970 avverso l'ordinanza del 03/03/2025 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24389/2025 Roma, lì, 02/07/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 03 marzo 2025 il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da Antonio Caia, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, relativi a delitti di varia natura commessi in Seminara e Corigliano in varie epoche, tra il 1992 e e il 2013. Il giudice ha ritenuto sussistente la continuazione tra il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso sino al 25/11/1992, giudicato con la sentenza n. 182/95 (nel processo c.d.

“Ponente”) e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso, unitamente a due reati-fine, dall'aprile 2007 al dicembre 2008, e giudicato con la sentenza n. 697/2010 (ne processo c.d. “Artemisia”), ritenendo risultare, da questa seconda sentenza, la sussistenza di una continuità tra l'associazione del 1992 e quella del 2007. Ha ritenuto sussistente la continuazione anche tra detti reati e quelli di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, 14 legge n. 497/1974, 23 legge n. 110/1975, 648 cod. pen. commessi il 13/01/2013 e giudicati con la sentenza n. 278/2014, e tra detti reati e quello di cui all'art. 9 legge n. 1423/1956, commesso sino all'11/02/2009 e giudicato con la sentenza n. 130/13, affermando trattarsi di reati commessi dall'istante durante la latitanza e con i quali egli non solo si è assicurato il perdurare di tale condizione, ma ha anche agevolato la cosca di appartenenza, risultando perciò anch'essi espressione di un unico disegno criminoso.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, articolando due motivi. 2.1. Con un primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. L'ordinanza non tiene conto della decisione assunta nella sentenza emessa nel processo c.d. “Ponente”, che ha assolto il Caia dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. affermando l'insussistenza, alla data del 25/11/1992, di una associazione per delinquere di tipo mafioso denominata “cosca Caia” operante nel territorio di Seminara, e lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ma in relazione ad un'associazione operante nel territorio del ponente ligure, esplicitamente escludendo che nel territorio di Seminara fossero stati rinvenuti droga o armi riferibili ad Antonio Caia, avendo egli commesso attività criminali solo nel predetto territorio ligure.

La sentenza emessa nel processo c.d. “Artemisia”, invece, ha ritenuto il Caia colpevole del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ricostruendo la storia dell'associazione mafiosa “Caia- Gioffré 'ngrisi” operante in Seminara negli anni 2007-2008, ma i giudici di appello hanno escluso, anche fondandosi sui precedenti giudicati, che Antonio Caia avesse fatto parte, in precedenza, di una cosca realmente esistente, sottolineando che la sua scarcerazione aveva costituito un elemento di novità rispetto alle vicende antecedenti. 2.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen.

L'ordinanza non ha tenuto conto del fatto che le associazioni oggetto dei processi “Ponente” e “Artemisia” sono nate e hanno operato in contesti diversi e fisicamente lontani, a quindici anni di distanza e con finalità eterogenee, elementi che ostano al riconoscimento della continuazione. La sua motivazione è carente e contraddittoria anche in merito alla ritenuta continuazione con i reati giudicati con le altre due sentenze. Quanto a quelli giudicati dalla sentenza n. 278/2014, commessi in data 13/01/2013, l'unico elemento evidenziato consiste nella qualità del richiedente di capo della cosca omonima e nella presumibile finalità dei reati lì giudicati di favorire la sua latitanza e agevolare la cosca stessa, ma l'ordinanza non valuta la sussistenza degli elementi sintomatici elaborati dalla giurisprudenza, e la sussistenza di un disegno criminoso unitario elaborato sin dall'inizio della partecipazione all'associazione criminosa, e quindi risalente, in questo caso, al 2007, epoca di costituzione della cosca Caia.

Anche quanto ai reati di cui all'art. 9 legge n. 1423/1956, commessi nel 2008 e 2009 e giudicati con la sentenza n. 130/13, l'ordinanza non dà conto di elementi che dimostrino la loro preventiva deliberazione, unitariamente a quelli delle sentenze emesse nei processi “Ponente” e “Artemisia”.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.

4. Il ricorrente, in data 05/05/2025, ha inviato una memoria, a cui è allegata la memoria depositata all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, con la quale sostiene l'inammissibilità del primo motivo del ricorso del pubblico ministero perché deduce vizi di motivazione e non di violazione di legge, e richiede di fatto solo una diversa valutazione degli elementi già compiutamente valutati nell'ordinanza impugnata, che vengono nuovamente riportati ed esaminati. Sostiene, poi, l'inammissibilità del secondo e di un asserito terzo motivo del ricorso del pubblico ministero, perché anch'essi attinenti ad un vizio di motivazione e non ad una violazione di legge, e la loro infondatezza, avendo il giudice valutato approfonditamente la sussistenza dell'originaria programmazione unitaria anche dei reati giudicati con le altre due sentenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere accolto. Esso, in quanto relativo ad un'ordinanza emessa in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., è legittimamente proposto anche per vizi della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non essendo limitata al vizio della violazione di legge la proponibilità dell'incidente di esecuzione finalizzato alla valutazione della sussistenza della continuazione tra reati già giudicati. Anche in merito al contenuto delle richieste del pubblico ministero ricorrente, è corretto affermare che non è ammissibile la mera richiesta di una diversa valutazione di fatti ed elementi già valutati in modo completo e logico nel provvedimento impugnato, dal momento che «la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità» (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), ma è ammissibile il ricorso che, come quello proposto dal pubblico ministero ricorrente, contesti la valutazione contenuta nel provvedimento impugnato, sostenendone la contraddittorietà o la manifesta illogicità.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato. Costituisce un consolidato principio di questa Corte, quello secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Nel valutare l'applicabilità dell'istituto della continuazione, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza degli indici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, incontrando però, quale limite insuperabile, quello della valutazione espressa dal giudice della cognizione che, avendo efficacia di giudicato, non può essere ribaltata e neppure pretermessa qualora escluda, esplicitamente o meno, la sussistenza di tali indici. L'ordinanza impugnata risulta carente e scarsamente approfondita in merito al confronto con le motivazioni rese nelle sentenze dei giudici della cognizione, in quanto omette di riportare le parti in cui è stata esclusa la sussistenza di un'unica associazione a cui ricondurre i reati attribuiti al richiedente Antonio Caia nel processo “Ponente” e nel processo “Artemisia”, ovvero in cui è stata esclusa l'appartenenza del medesimo a tale associazione, ed omette di valutare la rilevanza di tali decisioni di esclusione, in ordine alla possibilità di ritenere sussistente una programmazione unitaria dei reati per i quali Antonio Caia è stato condannato con tali due sentenze.

L'ordinanza riporta, anche quale indice di una unicità di disegno criminoso, il fatto che i reati giudicati in dette due sentenze sono stati commessi nel medesimo ambito territoriale: omette, però, di riportare e di valutare che, nel processo “Ponente”, Antonio Caia è stato condannato solo per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso nel territorio del ponente ligure, ed è stato assolto dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., avendo i giudici ritenuto non provata, e perciò insussistente, l'esistenza di un'associazione criminosa di tipo mafioso di cui, fino al 25/11/1992, detto soggetto potesse essere partecipe.

Nel valorizzare alcuni passaggi della sentenza emessa nel processo “Artemisia” relativi all'attività criminosa svolta dalla famiglia Caia, per dedurne la sussistenza di una «continuità tra l'associazione realizzatasi nel 1992 e quella del 2007», il Tribunale non ha tenuto conto della conclusione raggiunta dai giudice del processo “Ponente” circa l'insussistenza nel 1992 di un'associazione di tipo mafioso, o comunque della non appartenenza ad essa di Antonio Caia. Tale valutazione, coperta dal giudicato e perciò preclusiva di una modificazione da parte del giudice dell'esecuzione, richiedeva quanto meno una motivazione approfondita, che individuasse elementi indicativi di una continuità criminosa tra i reati per i quali Antonio Caia è stato effettivamente ritenuto colpevole nelle due sentenze, tenuto conto anche della insussistenza, tra questi, dell'asserita contiguità spazio-temporale.

L'ordinanza, in realtà, fonda la valutazione della sussistenza della continuazione sulla ritenuta continuità dei contesti associativi, ma non fa riferimento alla posizione del condannato Antonio Caia, mentre è con riferimento ai delitti da lui commessi che deve valutarsi se egli, sin dal primo delitto, relativo ad un traffico di stupefacenti commesso nel 1992 in Liguria, avesse programmato di costituire o di divenire partecipe, nel 2007-2008, di un'associazione di tipo mafioso, a cui era in quel momento estraneo, e di commettere estorsioni, verificando la sussistenza di uno o più degli elementi sintomatici, quali l'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali e modalità della condotta.

Anche nell'accertare la continuazione tra reati associativi, infatti, «non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Rv. 281375).

L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata, risultando sul punto carente e contraddittoria, nonché manifestamente illogica nell'indicare la sussistenza di una contiguità spazio-temporale tra i delitti per i quali Antonio Caia è stato condannato nei processi “Ponente” e “Artemisia”, stante la loro apparente eterogeneità e la loro rilevante distanza nel tempo e nello spazio.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. La motivazione dell'ordinanza risulta carente in merito alla individuazione degli elementi sintomatici di una unicità di disegno criminoso tra i delitti giudicati con le sentenze dei processi “Ponente” e “Artemisia” e quelli giudicati con le sentenze emesse dal g.u.p. del Tribunale di Catanzaro in data 30 settembre 2014, divenuta definitiva in data 12 febbraio 2015, e dal Tribunale di Palmi in data 06 febbraio 2013, definitiva in data 06 luglio 2013. 3.1. L'affermazione di una unicità di disegno criminoso tra i delitti giudicati dal g.u.p. del Tribunale di Catanzaro in data 30 settembre 2014 e quelli giudicati con le due precedenti sentenze si fonda sulla valutazione del giudice della cognizione circa la sussistenza dell'aggravante della agevolazione dell'associazione mafiosa in cui Antonio Caia ricopriva un ruolo apicale, ma tale valutazione, che porta a ritenere che egli abbia agito, nel periodo della latitanza, anche con tale fine agevolativo, non equivale alla necessaria valutazione della preventiva programmazione di tali reati, in quanto essi possono essere stati commessi anche a seguito di una decisione estemporanea e occasionale, successiva alla scelta di rendersi latitante.

Deve ribadirsi che, per il riconoscimento della continuazione, il giudice deve individuare la presenza di elementi da cui dedurre che sin dalla commissione del primo delitto il reo aveva programmato, almeno nelle linee generali, i delitti commessi in seguito: in questo caso la particolarità del presumibile momento iniziale dei reati giudicati con detta sentenza, cioè lo stato di latitanza, e la lunga distanza temporale rispetto a quelli giudicati con le altre due sentenze, addirittura oltre venti anni rispetto a quelli giudicati con la sentenza del processo “Ponente”, e oltre quattro anni rispetto a quelli giudicati con la sentenza del processo “Artemisia”, impongono una valutazione molto approfondita circa la loro ritenuta unicità di programmazione.

Secondo questa Corte, infatti, «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430). 3.2. Analoga valutazione deve essere espressa in relazione alla ritenuta continuazione tra i reati di cui alle sentenze dei processi “Ponente” e “Artemisia” e la condanna per il reato di cui all'art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956 commesso sino all'11/02/2009.

L'affermazione secondo cui la violazione della misura di prevenzione sarebbe «espressione di quel medesimo disegno criminoso facente capo al Caia», finalizzato ad agevolare la cosca mafiosa, è apodittica, risultando non spiegato da quale elemento sintomatico il giudice abbia dedotto che un simile delitto, spesso occasionale e provocato da decisioni estemporanee, è stato programmato sin dalla commissione del primo delitto per il quale Antonio Caia è stato giudicato, risalente all'anno 1992 o, quanto meno, dalla commissione di quelli risalenti agli anni 2007/2008.

Anche in questo caso la non omogeneità dei reati e la loro distanza nel tempo impongono una valutazione più approfondita, e una specifica individuazione degli elementi sintomatici dell'unicità di disegno criminoso che, si deve ribadire, deve consistere in una specifica, anche se generica, programmazione unitaria, e non nella mera attuazione di una scelta di vita dedita al crimine, in particolare al crimine organizzato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto, con riferimento ad entrambi i suoi motivi, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giacomo Rocchi