Sentenza — n. 24135/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 28/11/2024, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Emanuela Cecale e l’ha ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare. Avverso tale ordinanza il difensore di Emanuela Cecale ha proposto ricorso per Cassazione e ha lamentato l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. con particolare riferimento agli artt. 170 e 179 cod. proc. pen., relativamente all'intervento dell'interessato nel giudizio camerale, stante la nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale. Ha censurato altresì la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1 lettera e), cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione avanzata dalla difesa relativamente alla nullità della notifica, nonostante fosse stata dedotta l'assenza della prova della ricezione della notifica di avvenuto deposito del decreto di fissazione di udienza camerale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24135/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce la ricorrente che all'udienza del 28/11/2024 aveva eccepito al Tribunale di sorveglianza la nullità della notifica, in quanto non vi era prova della ricezione da parte della Cecale del decreto di fissazione dell'udienza camerale. Agli atti era presente la sola cartolina attestante l’avvenuto deposito presso l'ufficio postale dell'atto con la successiva spedizione di avviso. Mancava invece la prova della ricezione da parte dell'interessata del predetto avviso. Non era in atti presente nemmeno la ricevuta della seconda raccomandata, sicché non era possibile verificare neanche se tale avviso fosse stato spedito correttamente al soggetto interessato.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CECALE EMANUELA nato a NAPOLI il 23/06/1985 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28/11/2024, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Emanuela Cecale e l’ha ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
2. Avverso tale ordinanza il difensore di Emanuela Cecale ha proposto ricorso per Cassazione e ha lamentato l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. con particolare riferimento agli artt. 170 e 179 cod. proc. pen., relativamente all'intervento dell'interessato nel giudizio camerale, stante la nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale. Ha censurato altresì la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1 lettera e), cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione avanzata dalla difesa relativamente alla nullità della notifica, nonostante fosse stata dedotta l'assenza della prova della ricezione della notifica di avvenuto deposito del decreto di fissazione di udienza camerale.
Deduce la ricorrente che all'udienza del 28/11/2024 aveva eccepito al Tribunale di sorveglianza la nullità della notifica, in quanto non vi era prova della ricezione da parte della Cecale del decreto di fissazione dell'udienza camerale. Agli atti era presente la sola cartolina attestante l’avvenuto deposito presso l'ufficio postale dell'atto con la successiva spedizione di avviso. Mancava invece la prova della ricezione da parte dell'interessata del predetto avviso. Non era in atti presente nemmeno la ricevuta della seconda raccomandata, sicché non era possibile verificare neanche se tale avviso fosse stato spedito correttamente al soggetto interessato.
Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Dal provvedimento emerge che la ricorrente aveva dichiarato domicilio in San Severo, via Varano n. 42; l’atto è stato notificato a quell’indirizzo dall’ufficiale giudiziario, che attesta di non avere rinvenuto né la destinataria né alcuno dei soggetti legittimati a ricevere la notificazione. Avendo proceduto al deposito dell’atto, l’ufficiale notificatore ha inviato ritualmente la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata e l’atto non è stato ritirato entro dieci giorni dalla data di spedizione (cfr. attestazione del 25/10/2024).
Il ricorrente deduce che non si ha prova agli atti della seconda raccomandata, poiché non è stata allegata la relativa cartolina. Tuttavia risulta che in data 27/11/2024 il difensore aveva depositato memoria nella quale deduceva che la sua assistita non aveva ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 28/11/2024. Aveva poi depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento di Emanuela Cecale per motivi di salute e aveva allegato documentazione del Pronto soccorso di San Severo in data 27/11/2024. All’udienza del 28/11/2024 in via preliminare il difensore aveva in via preliminare insistito nell’istanza di rinvio per legittimo impedimento ma il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che la documentazione sanitaria prodotta non dava conto di alcuna specifica diagnosi né dell’impossibilità di presenziare della condannata.
Tale comportamento processuale, se non vale a dimostrare che la ricorrente aveva avuto notizia della celebrazione dell’udienza con l’avviso di cui si contesta la corretta notificazione, certamente dimostra che ella ne era venuta a conoscenza e aveva richiesto di parteciparvi. Solo successivamente la difesa aveva dedotto il vizio del procedimento notificatorio, quando già si era acquisita agli atti la prova del conseguimento dello scopo.
3. il ricorso pertanto deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagament