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Ordinanza — n. 24112/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against work authorization denial, ruling it must be remanded as a supervisory tribunal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24112/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Nicola Mansi's defense lawyer against the denial of work authorization. The defense argued the lower court's reasoning was insufficient and failed to consider the rehabilitative utility of the job, while the Prosecutor requested the case be returned. The court ruled that the appeal must be reclassified as a formal appeal to the supervisory tribunal rather than a direct cassation appeal, ordering the files sent back for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, commi 4 e 4-bis Ord. pen.; Appeals against supervisory magistrate decisions on work authorization are admissible as appeals to the supervisory tribunal, not direct cassation appeals, to ensure fundamental rights protection.

Parole chiave

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supervisory tribunal appeal work authorization denial reclassification of appeal detention at home rehabilitative utility lavoro del detenuto capacità al lavoro sforzi per trovare lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, commi 4 e 4-bis Ord. pen.
Poiché la completa tutela giurisdizionale è garantita dalla possibilità di impugnare i provvedimenti lesivi di tali diritti davanti all'autorità giudiziaria, nel caso di specie la norma di riferimento non può che essere l'art. 35-bis Ord.
Art. 284 cod. proc. pen.
pen., lamentando che la motivazione era laconica e non aveva tenuto conto del fatto che ai fini dell’esecuzione della pena non poteva avere rilievo solo la condizione di bisogno descritta dall’art. 284 cod.
art. 284 cod. proc. pen
pen., lamentando che la motivazione era laconica e non aveva tenuto conto del fatto che ai fini dell’esecuzione della pena non poteva avere rilievo solo la condizione di bisogno descritta dall’art. 284 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1449 del 17/11/2022, dep. 2023, Picozzi
Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021
283896 – 01; così anche Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021, Rv.
Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018
281285; Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018 Rv.
Sez. 1, n. 4979 del 10/01/2017
Nel dare atto del definitivo superamento del difforme orientamento espresso da Sez. 1, n. 4979 del 10/01/2017, dep.
Sez. 1, n. 33579 del 03/04/2002
272284, sez. 1, n. 33579 del 03/04/2002, Rv.
Sez. 1, n. 3063 del 19/05/1995
222224, Sez. 1, n. 3063 del 19/05/1995, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI NICOLA nato a TERLIZZI il 20/03/1986 avverso il decreto del 09/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, VINCENZO SENATORE, che ha chiesto la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza in data 25/11/2024, il difensore di Nicola Mansi, condannato ammesso alla detenzione domiciliare, aveva richiesto l’autorizzazione in favore del suo assistito per recarsi a svolgere attività lavorativa presso una ditta disposta ad assumerlo come addetto al carico e allo scarico merci con regolare contratto. Con provvedimento in data 09/12/2024, redatto in calce all’istanza, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato l’istanza, «non essendo documentata la sussistenza delle condizioni di cui all’art.284 cod. proc. pen.».

2. Avverso questo provvedimento il difensore di Mansi ha proposto reclamo ex artt. 30-bis e 47- ter ord. pen., lamentando che la motivazione era laconica e non aveva tenuto conto del fatto che ai fini dell’esecuzione della pena non poteva avere rilievo solo la condizione di bisogno descritta dall’art. 284 cod. proc. pen., ma anche la valutazione dell’utilità dell’attività lavorativa ai fini del percorso di risocializzazione del condannato. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari, con provvedimento in calce al proposto reclamo, lo ha riqualificato come ricorso per cassazione e lo ha trasmesso a questa Corte.

3. Il difensore di Mansi ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle sue ragioni. Il Procuratore Generale, Vincenzo Senatore, ha depositato memoria con la quale ha chiesto la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’atto di impugnazione del provvedimento in data 09/12/2024, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bari, di rigetto dell’autorizzazione a svolgere attività lavorativa, avanzata da Nicola Mansi, condannato ammesso alla detenzione domiciliare, va qualificato come reclamo e va restituito al Tribunale di sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso.

2. Il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità ha affermato che «è ammissibile il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell'ammissione del detenuto al lavoro all'esterno, trattandosi di una decisione idonea a incidere su un diritto fondamentale del detenuto» (Sez. 1, n. 1449 del 17/11/2022, dep. 2023, Picozzi, Rv. 283896 – 01; così anche Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021, Rv. 281285; Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018 Rv. 273872). Nel dare atto del definitivo superamento del difforme orientamento espresso da Sez. 1, n. 4979 del 10/01/2017, dep. 2018, Rv. 272284, sez. 1, n. 33579 del 03/04/2002, Rv. 222224, Sez. 1, n. 3063 del 19/05/1995, Rv. 202083 secondo cui doveva ritenersi inammissibile il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di ammissione o di revoca al lavoro all'esterno, avendo esso natura meramente amministrativa, i più persuasivi pronunciamenti hanno sottolineato che il lavoro costituisce un diritto fondamentale della persona e componente essenziale del trattamento rieducativo del detenuto, che non può soffrire limitazioni di tutela.

Poiché la completa tutela giurisdizionale è garantita dalla possibilità di impugnare i provvedimenti lesivi di tali diritti davanti all'autorità giudiziaria, nel caso di specie la norma di riferimento non può che essere l'art. 35-bis Ord. pen., che individua un sistema di tutela caratterizzato dal doppio grado di merito per rendere effettivo il diritto alla tutela giurisdizionale delle posizioni di diritto soggettivo garantite dall'ordinamento penitenziario. Va, quindi, data applicazione alla disposizione secondo la quale avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza è possibile proporre reclamo, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione, al Tribunale di sorveglianza la cui decisione, a sua volta, è ricorribile per cassazione per violazione di legge (art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, Ord. pen.).

3. Pertanto l’atto di impugnazione, previa sua riqualificazione quale reclamo, va restituito al Tribunale di sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Trib