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Sentenza — n. 24079/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to pay bail, citing lack of necessity and social danger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24079/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments raised by the appellant. The appellant argued that the installment plan for the bail demonstrated financial hardship and should have triggered non-punishment or leniency, but the lower courts correctly rejected these claims. The court ruled that the modest amount owed did not constitute a state of necessity and that the failure to pay indicated continued social danger, warranting the original sentence.

Regesto Legislator

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Art. 76 comma 4 d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 131 bis cod. pen.; The failure to pay a bail installment does not automatically establish a state of necessity or particular leniency, as the judge may legitimately consider the social danger inherent in violating judicial orders.

Parole chiave

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omesso versamento cauzione stato di necessità particolare tenuità del fatto pericolosità sociale inammissibilità ricorso sorveglianza speciale circostanze attenuanti estinzione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 76 comma 4 del d.lgs. n. 159 del 2011
Con sentenza resa in data 20 ottobre 2023 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha affermato la responsabilità di Maurilio Diego in riferimento alla condotta di omesso versamento della cauzione (art. 76 comma 4 del d.lgs.
Art. 131 bis cod. pen.
Inoltre viene respinta la domanda di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sez. II n. 678 del 19.11.2019
Sez. II n. 678 del 19.11.2019, dep.2020, rv 277787).
art. 131 bis cod.pen
Inoltre viene respinta la domanda di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. II n. 678 del 19.11.2019
Sez. II n. 678 del 19.11.2019, dep.2020, rv 277787).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Maurilio Diego nato a MILANO il 15/05/1973 avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d'Appello di Messina; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 20 ottobre 2023 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha affermato la responsabilità di Maurilio Diego in riferimento alla condotta di omesso versamento della cauzione (art. 76 comma 4 del d.lgs. n.159 del 2011, così rettificata in diritto la contestazione originaria) meglio descritta in atti , con condanna del medesimo alla pena di mesi sei di arresto. La Corte di Appello di Messina con sentenza resa in data 9 dicembre 2024 ha confermato la prima decisione. In motivazione la Corte di merito evidenzia che la cauzione era di scarso impatto economico ed era stata rateizzata con provvedimento del 20 novembre 2018 (per l’importo di 80 euro al mese per dieci mesi).

Non sono state pagate nemmeno le rate mensili, la cui sostenibilità era evidente. Viene dunque esclusa la rilevanza delle allegazioni difensive sul tema delle difficili condizioni di vita dell’obbligato. Inoltre viene respinta la domanda di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. e quella di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Maurilio Diego. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità. Si ripropone la tesi per cui dallo stesso provvedimento di rateizzazione poteva evincersi la grave difficoltà economica del ricorrente, il che doveva condurre ad una diversa soluzione del caso. Sarebbe, in particolare, violato il generale principio per cui la condanna va pronunciata solo in assenza di ragionevole dubbio. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla omessa applicazione della scriminante dello stato di necessità.

Si ripropone, sotto tale profilo, la tesi della indigenza, condizione impeditiva dell’adempimento. Si afferma che anche il pagamento delle singole rate avrebbe compromesso il livello di sopravvivenza del nucleo familiare. Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod.pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il modesto valore economico della cauzione è aspetto che doveva condurre alla constatazione della necessità di applicare l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Quantomeno andavano applicate le circostanze attenuanti generiche, negate con motivazione incongrua. Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena in quella di mesi sei di arresto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi a una riproposizione di argomenti già congruamente apprezzati in sede di merito.

2. Ed invero il primo motivo introduce un profilo di critica del tutto generico, atteso che dalla avvenuta rateizzazione non può in alcun modo trarsi la constatazione di una assoluta impossibilità di adempimento, soprattutto in ragione della modesta entità del peso economico della singola rata. Non vi è pertanto alcun ragionevole dubbio spendibile sull’aspetto del giudizio di responsabilità. Altrettanto può affermarsi per il contenuto del secondo motivo, atteso che lo stato di necessità esige una introduzione di validi elementi di fatto a suo sostegno, elementi che nel caso in esame mancano.

3. Quanto al terzo motivo va evidenziato che secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudizio di particolare tenuità del fatto, nelle ipotesi di omesso versamento della cauzione, non dipende dalla entità della somma non versata: in sede di esclusione della configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, pur a fronte dell'entità non elevata della relativa somma (nella specie, pari ad euro 200,00), può legittimamente richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblico costituente la "ratio" della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione (v.

Sez. II n. 678 del 19.11.2019, dep.2020, rv 277787). Il fatto non è tenue perchè è – in quanto tale – indicativo della permanenza di una volontà di non adeguare la propria condotta a profili di doverosità, in ciò finendo per rievocare e attualizzare la condizione soggettiva di pericolosità che è stata vagliata in sede di applicazione della misura di prevenzione. Per la medesima ragione non vi sono vizi rilevabili in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, né la pena può dirsi eccessiva, in quanto attestata sul minimo edittale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese