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Sentenza — n. 23907/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23907/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23907/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.2. La disposizione di cui all'art. 676 cod. proc. pen. risultante dalle modifiche apportate dall'art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 disponeva, tra l'altro, che: «Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art.667 comma 4». Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 2, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 676 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 442 bis cod. proc. pen, art. 667 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23907/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 667, comma 4, cod. proc. pen.2. La disposizione di cui all'art. 676 cod. proc. pen. risultante dalle modifiche apportate dall'art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 disponeva, tra l'altro, che: «Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art.667 comma 4». Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 2, comma 1, lett.

Parole chiave

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esecuzione della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena alleggerimento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 676 cod. proc. pen
La disposizione di cui all'art. 676 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
208 del 2024); in tal caso si dovrà procedere secondo lo schema ordinario previsto dall'art. 666 cod. proc. pen.
art. 442 bis cod. proc. pen
Il discrimine tra la procedura contratta e quella ordinaria poggia quindi sul contenuto della cognizione demandata al G.E.: se si tratta esclusivamente di richiesta ex art. 442 bis cod. proc. pen., di riduzione secca di un sesto, si procederà con rito contratto a contraddittorio posticipato ex art.
art. 667 comma 4 cod. proc. pen
pen., di riduzione secca di un sesto, si procederà con rito contratto a contraddittorio posticipato ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen.; se invece le domande avanzate al G.E.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTOnel procedimento a carico di: RIZZO FABRIZIO nato a AGRIGENTO il 26/08/1991 RIZZO MARIO nato a AGRIGENTO il 03/11/1986 avverso l'ordinanza del 16/01/2025 del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del PG, Silvia Salvadori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo d'ufficio, su impulso del Funzionario Giudiziario del Tribunale, ha ridotto, ex art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a Mario Rizzo, Fabrizio Rizzo, Giovanni Pullara e Gerlando Castellana con sentenza irrevocabile emessa dal medesimo Tribunale il 31/10/2024, nei termini meglio specificati nel provvedimento.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al Tribunale per nuova valutazione. Il P.M. ricorrente deduce un unico motivo di ricorso con il quale lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen.. Nel processo di cognizione, il Tribunale di Agrigento, in relazione alle posizioni dei soli Mario e Fabrizio Rizzo, aveva ritenuto la continuazione con altri fatti già irrevocabilmente giudicati; con il provvedimento impugnato il G.E., se da un lato ha correttamente operato la riduzione di un sesto della pena inflitta a Giovanni Pullara e Gerlando Castellana, con riferimento invece alla posizione di Mario Rizzo e Fabrizio Rizzo, ha, erroneamente, operato la riduzione di un sesto sulla pena complessivamente inflitta a seguito del riconoscimento della continuazione con altri fatti già defintivamnete giudicati, in tal modo ampliando l'effetto del beneficio ex art.442 comma 2 bis cod. proc. pen. anche rispetto a reati per i quali non si erano realizzati i presupposti.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Silvia Salvadori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

4. Il Difensore di Fabrizio Rizzo ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso avanzato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Agrigento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.2. La disposizione di cui all'art. 676 cod. proc. pen. risultante dalle modifiche apportate dall'art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 disponeva, tra l'altro, che: «Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art.667 comma 4». Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 2, comma 1, lett.

d) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che ha, da un lato, soppresso il riferimento all'art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. nel primo comma dell'art. 676 stesso codice, aggiungendo alla norma il comma 3 bis, secondo il quale «il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2- bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile».

3. Ritiene il Collegio che l'intervento correttivo del legislatore, di cui al d.lgs. n. 31 del 2024, non abbia determinato il mutamento del rito in quello ordinario ex art. 666, commi 3 e ss., con l'immediato contraddittorio, in considerazione della ratio sottesa all'originaria riforma, espressa nella relazione al d.lgs. n. 150 del 2022, non superata dall'intervento legislativo, intervenuto al solo scopo di formalizzare l'iniziativa ufficiosa dal giudice procedente; deve quindi ritenersi che il procedimento esecutivo riguardante l'applicazione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. si svolga de plano con possibilità di opposizione, anche dopo l'intervento correttivo del 2024, in virtù del richiamo operato al riguardo dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi il nuovo comma 3-bis dello stesso articolo ritenere un caso specifico di estinzione (parziale) di pena post giudicato.

Plurimi motivi sistematici militano per tale conclusione. Innanzitutto, rileva l'inserimento della norma - di natura premiale, nell'interesse del condannato, e dall'intento meramente deflattivo - nell'art. 676 cod. proc. pen., che disciplina ipotesi, tutte, a contraddittorio posticipato. Va poi considerata l'attivazione ex officio da parte del Giudice dell'esecuzione, il quale è tenuto ad operare una riduzione predeterminata ex lege (un sesto), che non richiede altro che una pura operazione matematica quale effetto correlato alla mancata impugnazione.

La stessa Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, infine, nello spiegare (pag.

28) che l'intervento correttivo era volto ad evitare una «inutile attivazione del procedimento di esecuzione su istanza di parte», rivela espressamente la volontà del legislatore di rendere la procedura più celere; effetto quest'ultimo che sarebbe all'evidenza vanificato nel caso in cui si ritenesse che il modello procedimentale applicabile al caso di specie fosse quello ordinario ex art. 666 cod. proc. pen.

4. Diverso è il caso in cui il Giudice dell'esecuzione venga compulsato di una domanda più articolata, che ampli la sua cognizione ad un più vasto contenzioso esecutivo (quale, ad esempio, contestuale richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, o concessione della sospensione condizionale della pena, quale effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 208 del 2024); in tal caso si dovrà procedere secondo lo schema ordinario previsto dall'art. 666 cod. proc. pen. Il discrimine tra la procedura contratta e quella ordinaria poggia quindi sul contenuto della cognizione demandata al G.E.: se si tratta esclusivamente di richiesta ex art. 442 bis cod. proc. pen., di riduzione secca di un sesto, si procederà con rito contratto a contraddittorio posticipato ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen.; se invece le domande avanzate al G.E. trascendano tale semplice richiesta ed abbiano un contenuto più ampio, e diverso, rivive il procedimento ordinario ex art. 666 cod. proc. pen..

5. Il principio sancito da Sez. 1, n. 7356 del 06/02/2025, Abbrescia, Rv. 287522 - 01 («l'applicazione in sede esecutiva della riduzione della pena di un sesto, prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., sicché il provvedimento emesso "de plano" dal giudice dell'esecuzione è affetto da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.»), va quindi ulteriormente precisato e specificato, dovendosi affermare il seguente principio di diritto:

«Il procedimento esecutivo riguardante l'applicazione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. si svolge de plano con possibilità di opposizione, anche dopo l'intervento correttivo del 2024, in virtù del richiamo operato al riguardo dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi il nuovo comma 3-bis dello stesso articolo ritenere un caso specifico di estinzione (parziale) di pena post giudicato. Laddove, invece, il procedimento sia attivato su istanza di parte e, comunque, sia connotato da un oggetto più ampio rispetto alla mera, parziale amputazione della pena in conseguenza dell'omessa impugnazione della sentenza di primo grado, resa in esito a giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, dovrà essere utilmente seguita la procedura ex art. 666 cod. proc. pen.».6.

Nel caso che ci occupa, il giudice dell'esecuzione ha provveduto su impulso del Funzionario Giudiziario del Tribunale di Agrigento, e la sua cognizione era limitata all'applicazione della riduzione della pena ex art. 442 bis cod. proc. pen.. Il modello procedimentale da seguire era quindi quello di cui all'art. 667 comma 4 cod. proc. pen.. Il Procuratore ricorrente, nel proporre opposizione avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione, avrebbe pertanto dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

In virtù del principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile, potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Discende che, riqualificata l'impugnazione come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Agrigento affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, com