Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23905/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for allowing repeated continuation request violating procedural preclusion rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23905/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution order without remittal because the lower court improperly allowed a repeated request for sentence continuation. The defendant had previously submitted an identical request in 2023, which was rejected by the execution judge in January 2024, yet the court re-evaluated the new personal submission in September 2024. The court ruled that Article 666 of the Code of Criminal Procedure mandates declaring such requests inadmissible as mere repetitions to ensure procedural efficiency and prevent dilatory tactics.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 666 comma 2 cod. proc. pen.; The execution judge must declare inadmissible any request that constitutes a mere repetition of a previously rejected one based on the same elements, establishing a preclusive effect on the file status.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural preclusion bis in idem principle sentence continuation execution order annulment repeated request inadmissibility procedural economy judicial efficiency sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente censura l'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 666 comma 2 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ricorre avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2024 del medesimo Tribunale, che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
art. 444 cod. proc. pen
a) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
del Tribunale di Pisa del 18/07/2017 di condanna alla pena di anni due di reclusione ed C 1.500 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990;
art. 666 comma 2 cod. proc. pen
Il Procuratore della Repubblica ricorrente censura l'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009
pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv.
Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016
Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETOnel procedimento a carico di: MOURTADI AZZEDINE (CUI 05EFLL1) nato il 26/08/1996 avverso l'ordinanza del 02/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del PG, Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ricorre avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2024 del medesimo Tribunale, che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di Azzedine Mourtadi, con riguardo ai reati di cui alle seguenti pronunce irrevocabili:

a) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Pisa del 18/07/2017 di condanna alla pena di anni due di reclusione ed C 1.500 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990;

b) sentenza del GUP del Tribunale di Grosseto del 15/11/2021, di condanna alla pena di anni quattro, mesi otto e giorni venti di reclusione ed C 26.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990, rideterminando la pena complessiva in anni cinque, mesi otto e giorni venti di reclusione ed C 26.600 di multa.

2. Il Procuratore della Repubblica ricorrente censura l'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. Il Tribunale di Grosseto ha infatti provveduto sull'istanza proposta dal condannato il 27/09/2024, che tuttavia costituiva mera riproposizione della richiesta già formulata in data 16/11/2023 dall'avv. Giulio Parenti nell'interesse del Mourtadi, e decisa con provvedimento del G.E. emesso il 24/01/2024. L'istanza da ultimo avanzata dal condannato personalmente, fondandosi sui medesimi elementi già oggetto di disamina da parte del G.E., doveva pertanto essere dichiarata inammissibile ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Ferdinando Lignola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. È indubbio che anche nel procedimento di esecuzione operi il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533). Per arginare richieste meramente dilatorie, con tale limite si è inteso creare, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale.

In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso atecnico, per rappresentare l'effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più correttamente, la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato. È, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta, è ammissibile la proposizione di una nuova istanza solo quando si fondi su nuovi elementi.

Infatti, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841).

3. Nel caso di specie, come denunciato dalla parte pubblica ricorrente, l'istanza formulata personalmente dal condannato il 27/09/2024 costituiva una mera riproposizione della medesima istanza, già avanzata dal suo difensore in data 16/11/2023, e già decisa con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 24/01/2024: il Tribunale di Grosseto, pertanto, non avrebbe potuto valutare nuovamente l'istanza, ma avrebbe dovuto dichiararla inammissibile ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., in ossequio al principio di diritto secondo il quale una precedente pronuncia di rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, con riferimento ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, De Martino, Rv. 249913).

4. La violazione del divieto di un secondo giudizio non può che condurre all'annullamento senza rinvio del provvedimento oggi impugnato dalla pubblica accusa.

P.Q.M.

Annulla senza ri