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Sentenza — n. 23825/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order denying conditional release due to insufficient assessment of remorse indicators.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23825/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Genoa Surveillance Court's order denying Enrico Botticelli conditional release, ruling the lower court's reasoning inadequate. While the lower court focused solely on the lack of volunteer work, the appellant presented extensive evidence including a €1.4 million civil compensation payment, external employment since 2020, and favorable psychological reports. The Supreme Court held that the lower court failed to conduct a complete and exhaustive evaluation of all behavioral indicators of remorse, prioritizing objective facts over a single negative aspect.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; Art. 176 c.p.p.: In granting conditional release, the surveillance court must fully evaluate the condemned's behavior throughout the sentence execution, prioritizing objective factual parameters over fluid psychological assessments to ensure a reliable prognostic judgment on the cessation of social danger.

Parole chiave

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conditional release secure remorse surveillance court objective parameters social danger rehabilitation assessment Cassation annulment liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.p.
Art. 176 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 18022 del 24.4.2007, rv 237365
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Botticelli Enrico nato a SEZZE il 22/03/1986 avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Genova; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 13 novembre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto l’istanza introdotta da Botticelli Enrico, tesa ad ottenere la liberazione condizionale. Botticelli risulta in semilibertà dal 15 febbraio del 2024 ed ha una fissazione del fine pena (in rapporto alla condanna per omicidio) al 6 agosto 2029. Ad avviso del Tribunale non può essere attestato il presupposto del “sicuro ravvedimento” (di cui si illustrano i principali caratteri), atteso che al di là della regolare condotta e del consolidamento dei legami familiari non emerge un concreto impegno nella attività di volontariato, il che comporta il diniego della domanda.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Botticelli Enrico. Il ricorso è affidato ad una deduzione di violazione di legge e mera apparenza di motivazione. Secondo la difesa il Tribunale non ha svolto una effettiva ricognizione degli indicatori del ravvedimento, a partire dall’avvenuto risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (per 1.400.000 euro) e proseguendo con la positiva attività di reinserimento sociale svolta nel corso del tempo dal ricorrente (lavoro esterno sin dal 2020, semilibertà da febbraio 2024).

Non sono stati, inoltre, valutati i contenuti della ultima relazione psicologica interna, estremamente favorevoli, depositata ad ottobre del 2024, il tutto ad ulteriore sostegno alla tesi del pieno ravvedimento ormai raggiunto. L’unica argomentazione espressa dal Tribunale riguarda, in concreto, la assenza di attività di volontariato ma sul punto si osserva che il Botticelli ha posto in essere una non usuale condotta risarcitoria a dimostrazione della piena considerazione dei diritti spettanti alle vittime del reato. Non sarebbe, pertanto, una argomentazione capace di sostenere il diniego, a fronte del numero e della importanza delle evidenze positive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va in premessa ricordato che in tema di ravvedimento il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a valutare, in modo completo ed esaustivo, il comportamento tenuto dal condannato durante l’intera esecuzione della pena, ai fini indicati dal legislatore e consistenti – quanto al profilo qui in rilievo – nell’apprezzamento del presupposto del «sicuro ravvedimento».Cosa debba intendersi per «ravvedimento» è stato oggetto di puntualizzazioni nella copiosa attività ermeneutica di questa Corte.Va richiamata, per la chiarezza e linearità espressiva, la decisione emessa da questa Sez.

I n. 18022 del 24.4.2007, rv 237365, lì dove si è affermato che «ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve consistere nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualifica "probabilità" confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale; ne consegue che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte del condannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari».

Dunque ciò che rileva, nell’ambito applicativo della specifica disposizione di legge è il concreto apprezzamento di atteggiamenti e comportamenti tenuti dal condannato al fine di cogliere – o meno – i tratti caratterizzanti di quella positiva evoluzione della personalità verso modelli di adesione ai valori della civile convivenza che consente di formulare il giudizio prognostico favorevole in tema di meritevolezza del beneficio. Nel caso in esame la motivazione, alla luce del complessivo quadro evolutivo richiamato nel ricorso, risulta effettivamente carente e inadeguata, posto che richiama un unico aspetto problematico (assenza di attività di volontariato) che, tuttavia, non ha alcuna particolare forza espressiva di una assenza di evoluzione positiva della personalità e, soprattutto, non viene comparato con l’insieme della altre evidenze di segno positivo, indicate in modo puntuale dal ricorrente.

Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio come da dispositivo. P.Q.M Annula l'ordinanza impugnata con rin