Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23423/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls trial court order declaring notification null due to functional abnormality preventing valid service.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23423/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Palmi Tribunal's order declaring the criminal notification null and void. The prosecution argued the notification was valid because the defendant had elected his lawyer as domicile after the search, whereas the trial court found the initial declaration of residence at his home remained valid. The court ruled that the defendant's subsequent election of domicile revoked the previous one, making the trial court's order functionally abnormal as it would force the preliminary judge to perform a null act.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 161 cod. proc. pen.; Art. 143 disp. att. cod. proc. pen.: When a notification error forces the preliminary judge to perform a null act, the trial court order is functionally abnormal and must be annulled to prevent procedural stasis.

Parole chiave

Generato dall'IA
functional abnormality null notification election of domicile procedural stasis criminal procedure annulment without remittal service of process notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 161 cod. proc. pen.
Art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
art. 161 cod. proc. pen
art. 143 disp. att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Come evidenziato nell’atto di ricorso e dall’analisi degli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid
220092 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv.
Sez. 6, n. 20384 del 21/04/2009, Marin
Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani
pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento» (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv.
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni
Sez. 3, n. 2062 del 05/11/2024, Leopardi
Sez. 1, n. 26548 del 02/05/2023, Confl. comp. in proc. Princi
Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca
284892 – 01, nonché, in precedenza autorevolmente Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv.
Sez. 1, n. 39575 del 27/06/2014, Usai
221999-01 e, nello specifico, Sez. 1, n. 39575 del 27/06/2014, Usai, Rv.
Sez. 1, n. 41733 del 6/10/2004, Varroni
260905-01; Sez. 1, n. 41733 del 6/10/2004, Varroni, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi nei confronti di: El Bouchtaqui Mekki nato in Marocco il 28/04/1967 avverso l'ordinanza del 11/11/2024 del Tribunale di Palmi. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Pietro Molino per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti per il giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palmi, con ordinanza dell’11 novembre 2024, ha dichiarato la nullità della notifica del decreto penale di condanna emesso nei confronti di Mekki El Bouchtaqui, imputato in relazione al reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, l. 110 del 1975, e ha trasmesso gli atti all’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari per quanto di competenza. Nello specifico la nullità della notifica è stata ritenuta in quanto questa sarebbe stata erroneamente effettuata presso il difensore senza che si fosse in precedenza verificata l’inidoneità del domicilio dichiarato all’atto della perquisizione, allorché l’imputato aveva indicato la propria abitazione.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il pubblico ministero deducendo l’abnormità del provvedimento in quanto, diversamente da quanto indicato, la notifica era stata correttamente effettuata e che, quindi, non sarebbe possibile procedere, come richiesto dal giudice per le indagini preliminari, alla notifica presso il domicilio dichiarato in quanto ciò comporterebbe la nullità della notifica stessa. Dagli atti, infatti, risulterebbe che l’imputato, in data immediatamente successiva alla perquisizione, aveva presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio nella quale era contenuta l’elezione di domicilio presso il difensore e, quindi, non solo la dichiarazione di nullità sarebbe giuridicamente errata ma, soprattutto, con il provvedimento si imporrebbe al giudice per le indagini preliminari di compiere un atto nullo.

3. In data 3 marzo 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Pietro Molino chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti per il giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell’unico motivo di ricorso l’organo dell’accusa deduce l’abnormità dell’ordinanza impugnata in quanto la nullità della notifica sarebbe stata erroneamente dichiarata e la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari gli imporrebbe di compiere un atto nullo e ciò, pertanto, determinerebbe la stasi del processo. 2.1. Come evidenziato nell’atto di ricorso e dall’analisi degli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 – 01), risulta quanto segue.

Il 25 maggio 2023, all’esito della perquisizione e del verbale di sequestro, l’indagato ha dichiarato il domicilio presso la propria abitazione. In data 29 maggio 2023 lo stesso indagato ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato nella quale è contenuta l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore. Il decreto penale di condanna è stato emesso il 2 maggio 2024 ed è stato notificato presso lo studio del difensore. L’imputato ha proposto rituale opposizione per cui, instaurato il giudizio immeditato, è stata fissata l’udienza per la celebrazione del processo.

In data 15 settembre 2024 il difensore ha depositato una memoria nella quale ha proposto l’eccezione di nullità della notifica del decreto penale in quanto notificato presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, l’abitazione dell’imputato. L’11 novembre 2024 il Tribunale ha accolto l’eccezione e, dichiarata la nullità della notifica, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le Indagini Preliminari “per quanto di competenza”. Il 21 novembre 2024 il giudice per le indagini preliminari, in calce al provvedimento ricevuto, ha evidenziato che la notifica originaria era stata correttamente eseguita presso il domicilio eletto con l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato e ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le proprie determinazioni Il pubblico ministero il 25 novembre 2024 ha proposto ricorso per cassazione per abnormità. 2.2.

La doglianza proposta nell’atto di ricorso è fondata. Il presupposto sul quale si fonda il provvedimento del Tribunale è errato. Come evidenziato nell’impugnazione e dall’analisi degli atti, infatti, la notifica è stata correttamente effettuata presso il domicilio eletto nell’istanza di ammissione al patrocinio dello stato che, essendo stata ritualmente effettuata e depositata in data successiva rispetto alla dichiarazione di domicilio resa all’esito della perquisizione, ha comportato la revoca della precedente elezione (così Sez. 6, n. 20384 del 21/04/2009, Marin, Rv. 243856 – 01).

Ciò anche considerato che l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato «opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento» (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246 – 01). 2.3.

A fronte dell’errore in cui è incorso il giudice del dibattimento la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la rinnovazione della notifica determina una stasi del processo che deve essere rimossa. In tale ipotesi, infatti, il provvedimento emesso, disponendo di rinnovare la notifica presso il domicilio ormai revocato e non presso quello che risulta validamente dagli atti, impone al giudice di effettuare un adempimento che concretizza un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo e questo, come indicato dalle Sezioni unite di questa Corte, configura una ipotesi di abnormità funzionale (così Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01 nel punto 10 del considerato in diritto; anche Sez. 3, n. 2062 del 05/11/2024, dep. 2025, Leopardi, Rv. 287391 – 01) rilevabile in cassazione e che determina la nullità dell’ordinanza impugnata. Ciò anche considerato che, come da ultimo espressamente ribadito, nei casi di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio opera il principio di carattere generale in forza del quale nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice e dal carattere, ordinario o speciale, del rito adottato, il giudice del dibattimento è tenuto a rinnovare la notifica e non deve disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero o, nell’ipotesi del giudizio immediato, al giudice per le indagini preliminari, in quanto in tutti quei casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa lo stesso atto genetico del rapporto processuale trova sempre applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. al fine di evitare un'anomala regressione del procedimento (così espressamente Sez. 1, n. 26548 del 02/05/2023, Confl. comp. in proc.

Princi, Rv. 284892 – 01, nonché, in precedenza autorevolmente Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01 e, nello specifico, Sez. 1, n. 39575 del 27/06/2014, Usai, Rv. 260905-01; Sez. 1, n. 41733 del 6/10/2004, Varroni, Rv. 229857-01). 2.4. Le ragioni esposte impongono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Palmi per l’ulteriore corso. P.Q.M Annu