Cassation annuls lower court ruling excluding joint criminal intent in group assault case, remanding for new trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's decision excluding joint criminal intent for the accused in a group assault case. While the trial court dismissed the aggravated charge due to the brief duration of the accused's presence and subsequent disarmament of a nephew, the prosecution argued that group violence creates shared responsibility regardless of timing. The Court ruled that physical collective aggression implies reciprocal awareness among participants, establishing liability for the entire complex of injuries sustained by the victim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 cod. pen.; Art. 111 cod. pen.: In cases of physical collective aggression characterized by reciprocal awareness among participants, each member is liable for the full extent of injuries sustained by the victim, irrespective of the individual's direct contribution or the duration of their presence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
O- confermava, viceversa, la gravità indiziaria quanto al reato di cui al capo c), previa esclusione dell’aggravante dell’avere commesso il fatto «contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio»; - sostituiva, per l’effetto, la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
3. Il Tribunale del riesame – pur dando atto della presenza di Domenico Chimirri, classe ’57, assieme ad Antonio Chimirri e a Mario Chimirri, già nella fase antecedente l’esplosione del colpo di pistola da parte della vittima – riteneva che tale presenza fosse durata pochi secondi (esattamente 24, rispetto all’odierno indagato) e che nessuno dei tre avesse potuto così arrecare alcun contributo all’azione delittuosa. Il rilevo del dolo omicida, in questa fase, sarebbe inoltre incompatibile con gli avvenimenti successivi, descritti nel capo c), allorché Domenico Chimirri, classe ’57, aveva impedito al nipote omonimo, classe ’06, impossessatosi dell’arma, di sparare al poliziotto.
Secondo il Tribunale, i testimoni, che pure avevano riferito di un’aggressione sferrata da cinque persone, avevano reso dichiarazioni incoerenti con le immagini filmate; inoltre, la stessa vittima, ricoverata in ospedale, aveva ricondotto l’iniziale aggressione a due soli soggetti e non vi erano motivi per dubitare della sua attendibilità, anche perché lo stato confusionale era insorto solo dopo lo sparo.
4. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, denunciando, mediante unico motivo, l’illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione, quanto all’esclusione della gravità indiziaria per il reato di cui al capo a). Il rilievo - secondo il quale la presenza di breve durata del terzetto (Domenico Chimirri classe ’57, Antonio Chimirri e Mario Chimirri) sul luogo, nella fase immediatamente precedente l’esplosione del colpo del colpo di pistola, porterebbe ad escludere la responsabilità concorsuale - rifletterebbe una massima d’esperienza «astratta e invalidata dalle circostanze del caso concreto».
La compartecipazione ad un’azione violenta di gruppo non sarebbe misurabile sulla base di dati meramente cronologici. Non sarebbe, poi, logico desumere l’esclusione del dolo omicida dal fatto che l’indagato, nel successivo sviluppo degli accadimenti, avesse disarmato il nipote. Le due condotte erano differenti e, a separarle, era altresì intervenuto il decesso di Francesco Chimirri. Il preteso contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni Vinotti e Buonferrato e le riprese filmate avrebbe rilievo, se le immagini filmate fossero state continue e complete, mentre il Tribunale stesso aveva dato atto che la scena antecedente lo sparo, che direttamente coinvolge l’odierno indagato, non era stata compiutamente ripresa.
Non esisterebbero, dunque, dati oggettivi a smentita dei narrati testimoniali. Infine, proprio la vittima aveva dichiarato di essere stato aggredito da altre persone, che si erano unite alle due iniziali, prima di riuscire a fare fuoco. E il Tribunale stesso, autocontraddicendosi, aveva ritenuto il deponente attendibile.
5. Il difensore dell’indagato, avvocato Tiziano Saporito, ha depositato rituale memoria, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero territoriale per carenza d’interesse attuale e concreto, non avendo il ricorrente sviluppato alcuna censura in ordine al grado delle esigenze cautelari e alla conseguente opzione del Tribunale del riesame a favore della misura gradata degli arresti domiciliari. In subordine, il difensore ha argomentato a sostegno dell’infondatezza del ricorso.
6. All’odierna udienza di trattazione le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, sulla base del principio per cui, in tema di impugnazioni cautelari, sussiste sempre l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione ad alcuni dei delitti contestati e avendo disposto il mantenimento del regime di custodia cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti concorrenti per i quali la misura stessa risultava adottata (Sez. 5, n. 4748 del 11/12/2024, dep. 2025, P., Rv. 287525-01;
Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775-01; Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073-02; Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123-01). Tali arresti di legittimità, dal Collegio condivisi, spiegano infatti che il Pubblico ministero ha, in ogni caso, interesse alla cristallizzazione del c.d. giudicato cautelare, con riguardo ai delitti di cui il tribunale del riesame abbia escluso la configurabilità con decisione di cui il ricorrente contesti la validità o la bontà. E l’interesse del Pubblico ministero ad impugnare sussiste anche qualora non venga richiesto l’aggravamento della misura già disposta, bensì esclusivamente l’estensione di essa anche agli altri reati contestati, per i quali il provvedimento impugnato abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, n. 2230 del 04/12/2013, dep. 2014, Fantin, Rv. 259834-01).
2. Il ricorso è fondato.
3. L’ordinanza impugnata riflette il palese malgoverno delle risultanze indiziarie, nel momento in cui essa svilisce il contributo dichiarativo dei testimoni oculari Vinotti e Buonferrato – che avevano, entrambi e concordemente, riferito di avere visto, prima del fatidico sparo, Francesco Chimirri e altri suoi quattro familiari (evidentemente, Domenico classe ’57, Domenico classe ’06, Antonio e Mario), intenti a colpire con estrema violenza il poliziotto – perché asseritamente non corroborato da immagini che, tuttavia, lo stesso Tribunale del riesame ha evocato (alle pagg. 18 e 19) dando atto, con specifico riferimento alla parte dell’aggressione che vede coinvolti i tre indagati sopraggiunti (tra cui lo stesso Domenico, classe ’57), della loro incompletezza e parzialità rappresentativa.
I tre soggetti entrano ed escono più volte dal cono dell’inquadratura e, per lunghi istanti, ad essere registrato è il solo audio, da cui peraltro si ricavano i rumori della colluttazione e le ingravescenti grida di aiuto della vittima. Il clou del pestaggio, a ridosso dello sparo che costerà poi la vita a Francesco Chimirri, non è ripreso compiutamente dalle telecamere, sicché è palesemente illogico sostenere che le immagini possano servire a contrastare narrati testimoniali che, in modo convergente, confermano il coinvolgimento di tutti e cinque gli aggressori con partecipazione attiva.
Circostanza, quest’ultima, invero coerente con il resoconto fornito dalla stessa persona offesa. Sortino, per come testualmente riportato dall’ordinanza impugnata, aveva dichiarato di aver subito la brutale aggressione ad opera di Francesco Chimirri e Domenico Chimirri (classe ’06), dando atto però «dell’arrivo di altri soggetti che si univano ai due per colpirlo». Tale descrizione si riferisce a quanto impressosi nella memoria del teste in data antecedente lo sparo e l’insorgere dello stato confusionale, e il Tribunale giudica il racconto perfettamente attendibile.
4. Già per queste ragioni si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, affinché il giudice del rinvio rivaluti la posizione dell’indagato, tenuto conto del principio di diritto per cui l’aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non necessariamente simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponda del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall’azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648-01) e indipendentemente dalla sua stessa durata.
Occorrerà ulteriormente considerare che il contributo rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen. può consistere, oltre che nel potenziamento dell’offesa nei confronti della vittima, in ragione dell’azione sinergica che induce superiorità numerica e neutralizza le avverse difese, altresì nel rafforzamento del proposito criminoso dei correi, spalleggiati e incoraggiati dalla parallela azione altrui, assumendo così le forme, eventualmente concomitanti, di un concorso di tipo morale (Sez. 5, n. 4715 del 15/10/2019, dep. 2020, Corsi, Rv. 278202-01);
Il giudice del rinvio, nella sua nuova deliberazione, terrà infine presente che il dolo, che rileva ai fini dell’inquadramento giuridico del fatto, è soltanto quello anteriore e concomitante all’azione e anche la prognosi, necessariamente formulata ex post, deve fare riferimento al momento del compimento degli atti e alle condizioni e agli sviluppi in quel momento prevedibili (tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01), senza essere influenzata da possibili mutamenti dello stato soggettivo che facciano riferimento a condotte successive e autonome.
Tra le condizioni rilevanti, desumibili dal tenore della decisione già adottata, si segnalano:
a) i rilievi medico-legali, per il quale i colpi avevano idoneità letifera;
b) il fatto che gli indagati agirono in parte a mani nude, e in parte anche utilizzando lo sfollagente della vittima di cui si erano impadroniti, come riferito dalle testimoni Vinotti e Buonferrato;
c) le minacce di morte rivolte da Domenico Chimirri, classe ’06, a Sortino nelle fasi concitate dell’aggressione. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata relativamente all’esclusione della gravità indiziaria per il concorso nel reato di cui al capo A) e rinvia per nuovo giudizio sul capo al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p. Così deciso il 29/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti