Italian Court of Cassation rules Milan lacks jurisdiction; Catania retains authority based on perpetuatio jurisdictionis principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between Milan and Catania tribunals regarding Lisbona Salvatore's alternative measures request. Milan claimed competence crystallized at the initial filing date, while Catania argued the later cumulo order by the Milan prosecutor should have shifted jurisdiction. The court ruled that the principle of perpetuatio jurisdictionis fixes territorial competence at the moment the request is presented, rendering subsequent prosecutorial changes irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.; The principle of perpetuatio jurisdictionis fixes the territorial competence of the surveillance tribunal at the time the request for alternative measures is filed, rendering subsequent modifications to the prosecutorial situation irrelevant for determining jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di sorveglianza di Milano Tribunale di sorveglianza di Catania Lisbona Salvatore nato a CATANIA il 02/12/1972 avverso l'ordinanza del 06/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. Assunta Cocomello che depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza in capo al Tribunale di sorveglianza di Catania.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza in data 6 marzo 2025 proponeva conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti dal Tribunale di sorveglianza di Catania. Detto Tribunale, con ordinanza del 23 ottobre 2024 dichiarava la propria incompetenza a decidere sulle istanze di concessione di misura alternativa proposte nell’interesse di Lisbona Salvatore e ciò in quanto il 18 settembre 2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva emesso provvedimento di cumulo che ricomprendeva anche quello emesso dalla Procura della Repubblica di Catania. Il Tribunale di sorveglianza di Milano riteneva la propria incompetenza in ragione del principio della perpetuatio jurisdictionis che fissa la competenza al momento della domanda, di talchè ogni successiva modifica non incide su detta determinazione.
3. Il sostituto procuratore generale Assunta Cocomello depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza in capo al Tribunale di sorveglianza di Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett.
a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto; si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell’istanza, non altrimenti eliminabile che con l'intervento della Corte di cassazione. Il principio da seguire per la risoluzione del conflitto è espresso dalle seguenti pronunce di questa Corte che fanno richiamo alla perpetuatio jurisdictionis che cristallizza la competenza a provvedere sull’istanza al momento della presentazione della stessa.
In forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo. (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01; Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, Confl.comp.in, Rv. 230544 - 01) 2.
L’istanza è stata depositata il 29 settembre 2022 e il provvedimento di esecuzione che radica la competenza ex art. 656 comma 6 cod. proc. pen. era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Catania in data 23 agosto 2022. Pertanto, in ragione del principio più volte richiamato della perpetuatiojurisdictionis ogni modifica successiva non può incidere sulla determinazione della competenza che, ratione temporis, viene individuata correttamente in capo al Tribunale di sorveglianza di Catania. Il Tribunale di sorveglianza di Catania - per contro- per sostenere la competenza del Tribunale di sorveglianza di Milano fa riferimento al successivo provvedimento di cumulo emesso in data 18 settembre 2024 dalla Procura di Milano, ma, come visto, le vicende successive al momento della presentazione della domanda non hanno influenza alcuna rispetto alla identificazione dell’autorità competente che deve essere, come più volte ribadito, determinata al momento di presentazione della domanda stessa: al momento della presentazione della istanza di misure alternative il pubblico ministero procedente era la procura della repubblica di Catania ed in capo a quel Tribunale deve rimanere ancorata la competenza a provvedere sull’istanza presentata da Lisbona Salvatore.
P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del tribunale di sorveglianza di Catania cui