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Sentenza — n. 23351/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifest lack of merit regarding prescription suspension rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23351/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was manifestly unfounded. The appellant argued that the statute of limitations had not expired due to procedural suspensions for his unavailability, citing specific judicial precedents on how to calculate extended timeframes. The court rejected this claim, noting that the ordinary five-year limitation period had already expired before the second-instance judgment was rendered, rendering the procedural arguments irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 157, 159, 161 cod. pen.; Art. 420-quater cod. proc. pen.: The statute of limitations for a crime committed in 2018 expired before the second-instance judgment, and the appellant's arguments regarding the calculation of suspended periods are manifestly unfounded.

Parole chiave

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statute of limitations criminal procedure suspension of proceedings manifestly unfounded inadmissibility prescription period second instance judgment impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 1, cod. pen.
Peraltro, poiché il reato del quale si tratta risulta commesso in data 23 novembre 2018, il termine di prescrizione di cinque anni, risultante dal combinato disposto degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod.
Art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen.
riforma "Orlando") per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, tra cui rientra quello commesso dal ricorrente il 23 novembre 2018, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod.
Art. 161, comma secondo, cod. pen.
pen., all'art. 161, secondo comma, cod.
Art. 420-quater, cod. proc. pen.
134, il reato non poteva ritenersi prescritto alla data della pronuncia di secondo grado ovvero alla data del 02 luglio 2024, tenuto conto che "in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod.
Art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.
art. 420-quater cod. proc. pen
280921 - 01 (In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020
161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo" (Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI SAID nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo una dichiarazione dAinammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte d'appello di Firenze condannava, confermando la sentenza del Tribunale di Lucca, Said Jarmouni alla pena di mesi uno e giorni quindici di arresto per il reato di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per aver violato in data 23 novembre 2018 il divieto di ritorno nel Comune di Viareggio per la durata di anni due, come prescritto dal provvedimento del Questore notificatogli in data 10 marzo 2017.

2. Said Jarmouni ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso la sentenza di condanna sopra indicata affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159, comma terzo, 161, comma secondo, cod. pen. e 420-quater cod. proc. pen. perché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che, essendo stato sospeso il processo per irreperibilità dell'imputato, alla data della pronuncia della sentenza, ovvero al 2 luglio 2024, non fossero ancora maturati i termini di prescrizione del reato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità.

2. Va preliminarmente dato atto che la trattazione del ricorso, originariamente fissato per l'udienza del 15 novembre 2024, è stata rinviata in attesa della pronuncia a Sezioni Unite sul seguente quesito che è stato considerato determinante ai fini della decisione: "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159. commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1 lett.

a) della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019".

3. Pur potendosi considerare - in astratto - ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819), come evidenziato nella requisitoria scritta del Procuratore generale, secondo l'informazione provvisoria n. 19/2024, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 le Sezioni Unite hanno stabilito che «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017.

Per i reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021». Nella specie, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite ora citata, la quale ha sancito l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 103 del 2017 (cd. riforma "Orlando") per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, tra cui rientra quello commesso dal ricorrente il 23 novembre 2018, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, il reato non poteva ritenersi prescritto alla data della pronuncia di secondo grado ovvero alla data del 02 luglio 2024, tenuto conto che "in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo" (Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280921).

Peraltro, poiché il reato del quale si tratta risulta commesso in data 23 novembre 2018, il termine di prescrizione di cinque anni, risultante dal combinato disposto degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e destinato a scadere in data 23 novembre 2023, deve - a tacere della rilevanza delle cause di sospensione previste dall'art. 159, commi secondo, terzo e quarto cod. pen. come modulati dalla cit. I. 103 del 2017 - essere aumentato del periodo di sospensione dovuto all'irreperibilità dell'imputato (il processo è stato sospeso ai sensi dell'art. 420 - quater cod. proc. pen., come ricorda la sentenza impugnata).

Lo stesso ricorrente invoca l'applicabilità dei principi affermati da Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Pg, Rv. 280921 - 01 (In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore (enfasi del redattore) quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo), dai quali discende che ai cinque anni va aggiunto un ulteriore quarto, poiché il riferimento al termine ordinario nel precedente citato di questa Corte segna la base per il calcolo della quota massima da aggiungere e non il primo addendo, che, invece, è rappresentato dal termine di prescrizione rilevante secondo i casi (e nel nostro, si tratta, appunto, del termine massimo).

Ne discende che, alla data del 2 luglio 2024, data della sentenza d'appello, il termine massimo di prescrizione, inclusivo della sospensione della quale s'è detto e senza considerare le ulteriori sospensioni previste dai ricordati commi secondo, terzo e quarto dell'art. 157, cod. pen. - a questo punto di sei anni -, decorrente dal 23 novembre 2018, non era decorso. La manifesta infondatezza del ricorso rende peraltro irrilevante l'eventuale - e, in realtà, non verificatosi - spirare successivo del termine di prescrizione (ex multis, v. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01, in motivazione).<1r 4.

Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a