Suspension revoked due to unknown statutory bar; court annuls order for new trial on execution incident.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order revoking Loredana Lanuto's suspended sentence. The lower court revoked the benefit based on a third statutory bar without verifying if this cause was known to the original judge. The court held that the execution judge must check for documented knowledge of such bars before revocation, a procedural flaw requiring a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 168, cod. pen.: The execution judge may revoke a suspended sentence for statutory bars only if those bars were not documented knowledge to the original sentencing judge; failure to verify this renders the revocation void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lanuto Loredana nato a MESSINA il 22/07/1960 avverso l'ordinanza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Messina udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Sabrina Passafiume, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 marzo 2025 la Corte d’appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Loredana Lanuto con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Messina il 25 settembre 2020, irrevocabile il 27 gennaio 2021. L’istanza è stata accolta ex art. 168, terzo comma, cod. pen. perché concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative, in quanto si trattava della terza sospensione condizionale della pena concessa alla stessa persona (le precedenti erano state concesse con:
1) sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 19 novembre 2015, irrevocabile il 24 maggio 2016;
2) sentenza del Tribunale di Messina del 15 gennaio 2018, irrevocabile il 27 settembre 2019).
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante non sia stato verificato dal giudice dell’esecuzione se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione nel momento in cui ha concesso il beneficio.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. È orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudice dell'esecuzione possa revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio (Sez.
U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381 -01; Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01, in motivazione, in particolare punto 6 del Considerato in diritto; conforme, più di recente, Sez. 1, n. 19653 del 19/05/2025, Patti, n.m.). Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non si è posto il problema di verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione quando questi ha concesso la pena sospesa ed ha trattato l’istanza posta nell’incidente di esecuzione come se si trattasse del mero accertamento di una causa di revoca obbligatoria di cui all’art. 168, primo comma, cod. pen.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, che rimuova il vizio nel percorso logico e, libero, per il resto, nel percorso motivazionale e nell’esito, decida sull’istanza di incidente di esecuzione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di M