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Sentenza — n. 23257/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls murder conviction due to defendant's death before judgment became final.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23257/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the second-instance murder conviction without remanding the case because the defendant died before the judgment became final. The appellant argued for acquittal based on insufficient evidence and contradictions in the lower court's reasoning regarding surveillance footage and intercepted conversations. The court ruled that the death of the accused extinguishes the criminal liability and terminates the criminal proceedings under Article 150 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 150 c.p.; Art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.: The death of the accused before the judgment becomes final extinguishes criminal liability and necessitates the immediate annulment of the conviction without remand.

Parole chiave

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extinction of criminal liability death of the accused annulment without remand termination of criminal proceedings finality of judgment assassinio indagine per omicidio allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 150 cod. pen.
Il decesso dell’imputato nel corso del processo comporta l’obbligo di dichiarazione immediata della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 150 cod.
Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Ne consegue, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett.
art. 575 cod. pen
Con sentenza del 2 luglio 2024 la Corte di assise di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 25 febbraio 2022 con cui la Corte di assise di Catanzaro ha condannato Giuseppe Corigliano alla pena di 21 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di omicidio (art. 575 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 150 cod. pen
Il decesso dell’imputato nel corso del processo comporta l’obbligo di dichiarazione immediata della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 150 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica
La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha più volte affermato che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale che di quello processuale civile (tra le altre, Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv.
Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011
271160 - 01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, dep.
Sez. 1, n. 2741 del 16/01/2025, Vidili
251891 – 01; più di recente Sez. 1, n. 2741 del 16/01/2025, Vidili, n.m.).
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Corigliano Giuseppe nato a MILETO il 27/01/1938 avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d'assise d'appello di Catanzaro udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 luglio 2024 la Corte di assise di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 25 febbraio 2022 con cui la Corte di assise di Catanzaro ha condannato Giuseppe Corigliano alla pena di 21 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di omicidio (art. 575 cod. pen.) commesso in danno di Giuseppe Misiano e di porto in luogo pubblico della pistola semiautomatica e delle relative munizioni (artt. 2 e 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895) con cui è stato commesso il fatto, che è avvenuto il 17 luglio 2013.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge, perchè mancherebbero gli indizi gravi precisi e concordanti di responsabilità per il fatto contestato: tutto ciò che è stato accertato sono i rapporti non buoni intercorrenti tra la famiglia Corigliano e la famiglia Mesiano, perché le telecamere di videosorveglianza ubicate nel Comune di Mileto hanno solo permesso di notare l'autovettura del figlio dell'imputato che si sposta nella giornata dell'omicidio, ma escludono che la stessa si sia portata in quella giornata nei luoghi dove è stato perpetrato il reato; nessuno dei testimoni ha fornito elementi tali da far ricondurre l'omicidio all'imputato; l'indizio utilizzato dai giudici del merito relativo ad una frase usata dal figlio dell'imputato verso il padre in una conversazione intercettata non è significativo perché, al più, può essere considerata la narrazione al parente di una mera constatazione da parte di un soggetto coinvolto nella vicenda; il secondo indizio, consistente in una frase pronunciata dall'imputato in una conversazione intercettata durante un colloquio in carcere, è stata, a sua volta, equivocata.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, perchè la motivazione della sentenza impugnata è in contraddizione con quanto sostenuto a pag. 117 della sentenza di primo grado in cui si afferma che il figlio dell'imputato avrebbe operato una sorta di pedinamento della vittima negli orari prossimi all'omicidio accompagnando poi il genitore sul luogo del delitto, mentre a pag. 118 si scrive che l'imputato ha atteso l'arrivo della vittima sui luoghi per consumare il delitto.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il 10 giugno 2025 il difensore dell’imputato ha trasmesso alla cancelleria della Corte Suprema di Cassazione una certificazione anagrafica del Comune di Polistena del 27 maggio 2025 da cui risulta che l’imputato è deceduto il 25 maggio 2025. La Corte ha poi acquisito d’ufficio il certificato anagrafico del Comune di Mileto, luogo di nascita e residenza dell’imputato, da cui pure risulta il decesso nella stessa data sopra indicata.

Il decesso dell’imputato nel corso del processo comporta l’obbligo di dichiarazione immediata della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 150 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha più volte affermato che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale che di quello processuale civile (tra le altre, Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv. 271160 - 01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, dep. 2012, G., Rv. 251891 – 01; più di recente Sez. 1, n. 2741 del 16/01/2025, Vidili, n.m.).

Ne consegue, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati contestati estinti per morte dell'imputato. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti p