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Sentenza — n. 23254/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23254/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23254/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 20 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza presentata da Alfonso Diletto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con dodici diverse sentenze, applicandolo tra la condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 12 settembre 2017 e i reati di cui alle sentenze emesse dal giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia nelle date del 14 ottobre 1993 e del 16 gennaio 2002, quelli di cui alle condanne emesse dal Tribunale di Reggio Emilia nelle date del 24 novembre 1999, del 17 novembre 2007 e del 17 marzo 2009, e infine quelli di cui alle sentenze emesse dalla Corte di appello di Bologna nelle date del 22 novembre 2001, del 12 settembre 2017 (per i reati residui), del 01/02/2019 e del 16 giugno 2022, calcolando sulla prima condanna un aumento complessivo di quattro anni, un mese e venticinque giorni di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 132 cod. pen; Sentenza — n. 23254/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tale motivazione, sebbene non esplicitata, deve essere ritenuta sufficiente, perché i singoli aumenti sono molto contenuti, spesso inferiori al minimo edittale della pena stabilita dal codice penale per ciascun reato satellite, e molto inferiori alla pena stabilita dal giudice della cognizione. Deve ribadirsi, pertanto, in conformità con i principi dettati della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, che «il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti precedenti penali rilevanti dipendenza da sostanze stupefacenti carcerazione preventiva eccessiva criminalità persistente recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
art. 81 cod. pen
art. 132 cod. pen
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MONICA BONI - Presidente - VINCENZO SIANI PAOLA MASI - Relatore - PAOLO VALIANTE TERESA GRIECO Sent. n.sez. 1313/2025 CC - 11/04/2025 R.G.N. 6480/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DILETTO ALFONSO nato a Cutro il 12/05/1967 avverso l'ordinanza del 30/01/2025 della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato quanto all'ultimo motivo, con riduzione della pena, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23254/2025 Roma, lì, 23/06/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 20 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza presentata da Alfonso Diletto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con dodici diverse sentenze, applicandolo tra la condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 12 settembre 2017 e i reati di cui alle sentenze emesse dal giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia nelle date del 14 ottobre 1993 e del 16 gennaio 2002, quelli di cui alle condanne emesse dal Tribunale di Reggio Emilia nelle date del 24 novembre 1999, del 17 novembre 2007 e del 17 marzo 2009, e infine quelli di cui alle sentenze emesse dalla Corte di appello di Bologna nelle date del 22 novembre 2001, del 12 settembre 2017 (per i reati residui), del 01/02/2019 e del 16 giugno 2022, calcolando sulla prima condanna un aumento complessivo di quattro anni, un mese e venticinque giorni di reclusione.

Ha escluso il riconoscimento dell'istituto solo con riferimento alle condanne emesse dalla Corte di appello di Milano nelle date del 20 marzo 1999 e del 09 giugno 1993, relative a reati inerenti il traffico di stupefacenti, ritenuti commessi dall'istante senza il coinvolgimento del gruppo 'ndranghetistico Grande Aracri, di cui egli è stato ritenuto partecipe dalle altre sentenze, in quanto precedenti al suo ingresso in tale gruppo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Alfonso Diletto, per mezzo del suo difensore avv. Alessandro Sivelli, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione sugli elementi di prova indicati dalla difesa, la illogicità e la contraddittorietà della stessa. Il giudice dell'esecuzione ha escluso che le condotte di cessione di sostanze stupefacenti commesse dal ricorrente tra il 1988 e il 1989 siano legate dal vincolo della continuazione con il delitto associativo perché, anche se egli si riforniva di eroina, in Milano, da soggetti provenienti dalla Calabria, non risulta avere avuto contatti con essi, né risulta che questi ultimi fossero legati al clan Grande Aracri, di cui il ricorrente è stato ritenuto un promotore, così come ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore Angelo Salvatore Cortese perché relative solo a condotte tenute negli anni '90.

La Corte di appello ha, in effetti, ritenuto legati dal vincolo della continuazione con il delitto associativo i vari reati commessi dal ricorrente negli anni '90, sulla base sia del criterio qualitativo, sia del criterio spazio-temporale, ma, pur riconoscendo che il traffico di stupefacenti era uno dei delitti tipici dell'associazione Grande Aracri, contraddittoriamente e illogicamente ha escluso detto vincolo per i reati sopra indicati, commessi dal ricorrente, benché palesemente svolti nel territorio in cui operava il sodalizio, ed agendo in contatto con organizzazioni criminali calabresi.

La motivazione, poi, non valuta gli indicatori idonei a dimostrare che tali delitti, commessi dal ricorrente, erano compresi nel programma del sodalizio di 'ndrangheta: il traffico di stupefacenti vi rientrava, secondo le dichiarazioni del predetto collaboratore, e l'attività associativa svolta dal ricorrente è provata dalla proposta di applicazione della misura di prevenzione risalente al 10/04/1993, in cui i carabinieri davano atto della continuità della sua attività nel traffico di stupefacenti in forma associata, dalle indagini della DDA relative al traffico di stupefacenti commesso nel '93, nel '94 e nel '95 unitamente ad altri soggetti poi condannati come appartenenti al clan Grande Aracri, dall'ulteriore proposta di prevenzione avanzata dalla DIA di Firenze indicandolo come partecipe del clan Grande Aracri sino dalla fine degli anni '80.

Dall'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del processo “Aemilia”, poi, risulta che detto clan era attivo tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90, epoca in cui controllava gran parte del mercato degli stupefacenti nelle province di Reggio Emilia e Modena. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione circa i criteri di determinazione delle pene per i reati satellite. Tale motivazione è richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ed è necessaria quando, come in questo caso, l'aumento viene determinato in misura superiore al minimo edittale per ciascun reato satellite, e sproporzionata rispetto all'aumento stabilito per i reati satellite dai giudici della cognizione, con particolare riferimento agli aumenti per i reati di cui alle sentenze n.

4) e n.

10) dell'elenco. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso chiede la correzione di un errore materiale nel computo della pena. La Corte di appello ha erroneamente conteggiato anche un aumento di tre mesi di reclusione per i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 12 settembre 2017, tra i quali il reato associativo, la cui pena è stata ritenuta la pena-base su cui calcolare gli aumenti per i reati satellite.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in relazione all'ultimo motivo proposto, riducendo di tre mesi la pena finale, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in relazione agli altri motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento al suo terzo motivo, mentre deve essere rigettato, per infondatezza, quanto ai primi due motivi.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché l'ordinanza ha motivato con argomentazione adeguata e logica l'assenza di elementi che dimostrino l'unicità di disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Milano nelle date del 20 marzo 1999 e del 09 giugno 1993, ed i reati giudicati con le altre sentenze, ritenute tutte relative a delitti commessi dal ricorrente quale appartenente al clan di 'ndrangheta Grande Aracri. Essa precisa, infatti, che dalle sentenze in questione non emerge che il ricorrente operasse, in quel periodo e in quel territorio, come partecipe al clan calabrese, né che avesse contatti con esso, essendo stato ritenuto, dai giudici di merito, che egli operasse in un contesto associativo in cui, però, gli associati erano soggetti non appartenenti alla cosca Grande Aracri.

L'affermazione secondo cui il ricorrente risulta essersi associato alla predetta cosca solo in epoca successiva alla commissione di tali reati, in particolare negli anni '90, è fondata sugli elementi emergenti dalle sentenze definitive e dagli altri atti citati: le sentenze emesse dalla Corte di appello di Milano attribuiscono al Diletto un'attività di cessione di sostanze stupefacenti commessa nella zona di Reggio Emilia, ma rifornendosi a Milano da soggetti che, pur ricevendo la sostanza stupefacente dalla Calabria, non risultano avere avuto contatti con persone appartenenti alla cosca Grande Aracri.

Peraltro, come sottolinea l'ordinanza, dalle sentenze non risulta che il ricorrente abbia mai avuto rapporti diretti con coloro che, dalla Calabria, approvvigionavano i suoi fornitori milanesi: le osservazioni del ricorrente, dirette ad evidenziare che il clan Grande Aracri era operante già negli anni '80 e gestiva il traffico di stupefacenti in Lombardia e in Emilia, in particolare nelle province di Reggio Emilia e di Modena, sono irrilevanti, in quanto non provano che il ricorrente avesse rapporti con detto clan, in quel periodo, né che la sua attività di cessione di stupefacenti, commessa in collegamento con i suoi fornitori milanesi, fosse da lui compiuta quale associato con il clan stesso, ovvero che egli agisse con il disegno criminoso di partecipare all'attività criminosa svolta da questo.

L'ordinanza si fonda anche sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Angelo Salvatore Cortese, che risultano interpretate in modo logico: questi ha descritto una effettiva cesura tra l'attività svolta dal ricorrente prima degli anni '90 e quella svolta successivamente, in quanto ha affermato che egli inizialmente, pur trafficando in stupefacenti, “se la passava male”, e solo a partire dagli anni '90 ha fatto il salto di qualità e, quale affiliato al clan Grande Aracri, ha iniziato ad arricchirsi commerciando in cocaina. Dal suo racconto, pertanto, l'ordinanza ha logicamente dedotto l'esistenza di due distinti periodi nell'attività delinquenziale svolta dal ricorrente, tra i quali non risulta sussistere alcuna continuità.

La mera analogia della natura dei reati commessi, essendosi il ricorrente dedicato al traffico di stupefacenti anche negli anni '90, non è sufficiente per ritenere che già al momento della consumazione dei primi delitti, alla fine del 1988, egli avesse programmato, sia pure genericamente, di associarsi ad una cosca calabrese di 'ndrangheta e di commettere reati analoghi, ma anche altri, in attuazione del programma associativo di quest'ultima. Non è ipotizzabile, infatti, che un soggetto che commette reati in associazione, o almeno in concorso, con certi complici possa programmare, sin dall'inizio della sua attività delinquenziale, di interrompere tale rapporto e di associarsi, in futuro, con persone diverse, che in quel momento neppure conosce, per commettere reati analoghi, agendo quindi con una unicità di disegno criminoso, non fosse altro perché l'associarsi ad un clan mafioso non dipende solo dalla sua volontà, né egli può programmare anticipatamente quali reati il clan gli imporrà di commettere, qualora accetti la sua affiliazione.

La decisione di entrare a far parte di un'associazione di tipo mafioso comporta, logicamente, la formulazione di un nuovo programma delinquenziale, diverso ed autonomo rispetto a quello che legava i delitti commessi in precedenza. L'ordinanza, pertanto, ha escluso la sussistenza della continuazione con argomentazione logica, evidenziando che non vi sono elementi da cui dedurre che il ricorrente, nel commettere i reati giudicati dalla Corte di appello di Milano, operasse nell'ambito dell'attività svolta dal clan Grande Aracri, con cui non è emerso, all'epoca, alcun contatto, e valutando, quindi, non accertato che egli avesse allora programmato di commettere reati analoghi, negli anni successivi, associandosi a detto clan.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte, con la sentenza Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, ha stabilito che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite». La medesima pronuncia, però, ha anche affermato, in motivazione, che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene».

L'ordinanza impugnata si è conformata a questi principi, in quanto ha indicato separatamente, per ciascun reato satellite, la pena ritenuta congrua quale aumento sulla pena-base, calcolandola con un implicito, ma evidente, riferimento alla gravità del singolo reato, come ritenuto dal giudice della cognizione. In particolare ha applicato un aumento più rilevante per i reati satellite giudicati con le sentenze di cui ai numeri 4) e 10) dell'elenco, perché l'entità della pena irrogata dal giudice di merito dimostra la ritenuta gravità di tali condotte, in un caso descritte come «una delle operazioni illecite più lucrose attuate dalla cosca ndranghetista».

Tale motivazione, sebbene non esplicitata, deve essere ritenuta sufficiente, perché i singoli aumenti sono molto contenuti, spesso inferiori al minimo edittale della pena stabilita dal codice penale per ciascun reato satellite, e molto inferiori alla pena stabilita dal giudice della cognizione. Deve ribadirsi, pertanto, in conformità con i principi dettati della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, che «il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005).

4. E' fondato, invece, il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello di Bologna ha commesso un evidente errore di calcolo nell'aggiungere, alla pena di quattordici anni, due mesi e venti giorni irrogata dalla Corte di appello di Bologna con la sentenza emessa in data 12/09/2017, divenuta irrevocabile il 4/10/2018, indicata quale pena-base, una ulteriore pena di tre mesi di reclusione in relazione alla medesima decisione. La pena sopra indicata è stata irrogata per tutti i reati ivi contestati, già ritenuti in continuazione tra loro dal giudice della cognizione, per cui essa è già comprensiva degli aumenti per i reati satellite giudicati in quel procedimento, come dettagliatamente indicato alla pagina 1314 della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 22 aprile 2016, confermata dalla Corte di appello con la predetta pronuncia, allegata dal ricorrente.

Si tratta di un mero errore materiale, che può essere corretto direttamente da questa Corte mediante l'eliminazione della pena erroneamente aggiunta e la rideterminazione dell'aumento per continuazione in complessivi anni tre, mesi dieci e giorni venticinque di reclusione, vertendosi in una delle ipotesi previste dall'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato quanto ai primi due motivi, mentre l'ordinanza deve essere annullata, senza rinvio, nella parte in cui, calcolando l'entità dell'aumento complessivo per la continuazione, ha applicato una ulteriore pena in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 12/09/2017, nella misura di tre mesi di reclusione, pena che deve essere eliminata. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione, che ridetermina in anni tre, mesi dieci e giorni venticinque di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Monica Boni