Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the requested CD player and discs were based on an already annulled supervision order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, ruling that the prisoner's request to use a CD player and discs relied on a supervision order that had been annulled in 2023. The appellant argued the items were previously approved and controlled, but the Court held that since the original authorization was voided, the items could not be returned or used without a new valid order. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the request relies on a supervisory order that has already been annulled, as the annulment extinguishes any indirect effects of the previous authorization.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LICCIARDI VINCENZO nato a Napoli il 27/06/1965; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 14/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARILIA di NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica dell'avv. FRANCESCA VIANELLO ACCORRETTI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) avverso il provvedimento, emesso in data 10 gennaio 2025, con il quale il magistrato di sorveglianza della stessa città aveva autorizzato il detenuto Vincenzo Licciardi (ristretto, in regime ex art. 41-bis Ord. pen., presso il carcere di Milano Opera) all'utilizzo di CD musicali e del relativo lettore senza i preventivi controlli da parte della polizia penitenziaria e, per l'effetto, lo ha annullato.
In particolare, il Tribunale ha osservato che il detenuto (con il reclamo accolto dal magistrato di sorveglianza) aveva chiesto, in sostanza, che venisse posta in esecuzione una precedente ordinanza in data 18 settembre 2020 del medesimo magistrato di sorveglianza sullo stesso argomento, che però era stata già annullata dal Tribunale di sorveglianza di Milano il 10 febbraio 2023 e che, pertanto, trattandosi di un provvedimento già annullato, gli effetti di tale annullamento dovevano necessariamente retroagire travolgendo quanto eventualmente già posto in esecuzione sulla base di detto provvedimento.
2. Avverso la predetta ordinanza Vincenzo Licciardi, per mezzo dell'avv. Francesca Vianello Accorretti, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen. in relazione all'art. 27 Cost.; al riguardo osserva che con il suo reclamo al magistrato di sorveglianza egli non intendeva chiedere una rivalutazione di quanto già deciso, ma un intervento rispetto al lettore ed ai CD, già precedentemente in uso da parte sua e quindi già controllati dall'Amministrazione, con la conseguenza che il loro utilizzo non richiedeva la necessità del rispetto degli adempimenti legati alle esigenze di sicurezza. 2.2.
L'avv. Francesca Vianello Accorretti ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'annullamento della ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Invero, il lettore ed i CD oggetto del reclamo erano stati consegnati all'odierno ricorrente a seguito del provvedimento del magistrato di sorveglianza di Milano del 18 settembre 2020, che era stato successivamente annullato dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 10 febbraio 2023; ne consegue che la pretesa del detenuto di rientrare in possesso di tali oggetti è infondata dato che il provvedimento che originariamente lo aveva consentito è stato annullato, di talché esso non è più produttivo di effetti nemmeno indiretti. In sostanza, per contestare la precedente decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano del 10 febbraio 2023, Vincenzo Licciardi avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione contro essa ed ottenere, in caso di annullamento, il rivivere degli effetti del precedente provvedimento del magistrato di sorveglianza.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si liquida in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci