Italian Court rejects appeals against murder convictions, upholding death penalty for accomplices despite prescription issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed appeals by Bidognetti and Panaro against a second-instance judgment confirming their convictions for murder. The defendants argued that the court erred in evaluating forensic evidence regarding the victims' deaths and failed to properly consider aggravating circumstances like premeditation. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly assessed the medical findings and the logical connection between the two killings despite the absence of explicit territorial supremacy motives in one indictment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.: The court's evaluation of forensic evidence and the logical reconstruction of criminal intent, even when challenged by the defense, constitutes a valid exercise of judicial discretion and cannot be overturned on appeal without clear error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BIDOGNETTI ANIELLO nato a VILLARICCA il 11/12/1972 PANARO SEBASTIANO nato a CASAL DI PRINCIPE il 10/08/1969 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, l'avvocato ELISABETTA CARFORA del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di PANARO SEBASTIANO anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato CARLO DE STAVOLA del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di giudizio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 03/06/2009, che aveva annullato la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 04/04/2008, la Corte di assise di appello di Napoli in diversa composizione, in sede di rinvio, con sentenza emessa in data 14/06/2024 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Papa per essersi i reati a lui ascritti estinti per morte dell’imputato; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sebastiano Panaro e Aniello Bidognetti in ordine ai reati, contestati ad entrambi, di detenzione e porto illegali di armi e al reato di soppressione di cadavere, contestato al solo Panaro, perché estinti per prescrizione; ha poi confermato la sentenza della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere in data 15-17/02/2006 nella statuizione che aveva accertato la responsabilità penale di Sebastiano Panaro e Aniello Bidognetti per aver concorso nell’omicidio di Maurizio Scamperti, e Sebastiano Panaro per aver concorso anche all’omicidio di Ubaldo Scamperti, entrambi i reati commessi in Casal di Principe il 07/08/1995, condannandoli entrambi alla pena dell’ergastolo, e con riforma solo con riguardo all’isolamento diurno, già applicato a Sebastiano Panaro, che veniva ridotto a sei mesi. 1.1 Il giudizio aveva ad oggetto due gravi episodi omicidiari avvenuti il 07/08/1995.
In quella data alle ore 15,30 in Bellona presso un cantiere dell’impresa Edilnuova di Antonio Iorio, con numerosi colpi di arma da fuoco era stato ucciso Ubaldo Scamperti, detto Pagliuccone. Lo stesso giorno, alle ore 16,30, Maurizio Scamperti, giovane nipote di Ubaldo, si era allontanato da casa e non vi era più rientrato; dopo la denuncia della sua scomparsa, il 14/08/1995 il suo cadavere in avanzato stato di decomposizione era stato rinvenuto in una vasca di depurazione dell’impianto Regi Lagni in Villa Literno. Antonio Scamperti, fratello di Ubaldo e padre di Maurizio, era stato ucciso dal clan dei casalesi nel 1979.
Ubaldo, dopo essere evaso dal carcere dove era detenuto, aveva aderito al clan Nuvoletta, antagonista del clan di Casal di Principe, all’epoca rappresentato dai Bardellino, proprio perché attribuiva a questi ultimi l’assassinio del proprio fratello. Noto per la sua pericolosità e le sue gesta eclatanti, quale ad esempio fu una strage in cui uccise tre persone in Piazza Villa a Casal di Principe nel 1985, dopo un ulteriore periodo di detenzione, uscito dal carcere nel 1994, si era riavvicinato ai casalesi per iniziativa dei Bidognetti, che gli avevano procurato uno stipendio mensile di lire 4.000.000, corrispostogli da Walter Schiavone per il tramite di Sebastiano Panaro, e un appartamento, invitandolo a tornare con loro, al fine poi di ucciderlo.
Anche il nipote Maurizio era stato inserito nel gruppo Bidognetti con una paga mensile che gli veniva corrisposta da Luigi Diana. In realtà tale riavvicinamento era funzionale al progetto di neutralizzare Ubaldo Scamperti, perché si temeva che prima o poi avrebbe vendicato il fratello; frattanto con il suo atteggiamento incontrollabile, manifestatosi in particolare nella iniziativa di praticare estorsioni per conto proprio, era sempre più percepito nel clan come soggetto pericolo. Il nipote Maurizio era sempre in contatto con lui e si temeva che egli potesse vendicarsi, qualora Ubaldo fosse stato ucciso.
Per questo maturò il progetto di assassinarlo contestualmente allo zio. Il progetto delittuoso prevedeva che, mentre un primo commando di killer si recava al cantiere ad uccidere Ubaldo Scamperti, un altro doveva rapire Maurizio; così si svolsero i fatti e, nell’ipotesi di accusa, Maurizio fu condotto in un luogo dove lo attendevano Aniello Bidognetti e i suoi uomini e dove fu strangolato; poi gli fu sparato un colpo di pistola e infine il suo cadavere fu gettato in un “fognone” che passava vicino ad una masseria di proprietà di Luigi Bifulco.
La ricostruzione della vicenda si basa sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sui riscontri acquisiti a mezzo di perizie medico legali. Erano state ritenute attendibili le dichiarazioni di Luigi Diana, esponente di primo piano del clan diretto da Francesco Bidognetti. Diana, per conto di quest’ultimo, si era adoperato per convincere Ubaldo Scamperti a rientrare a Casal di Principe; in seguito, aveva partecipato alla pianificazione della due parallele azioni omicidiarie prestando collaborazione agli esecutori materiali. Erano state positivamente apprezzate anche le dichiarazioni di Antonio Abbate, anch’egli reo confesso e partecipe della pianificazione dei delitti, di Domenico Frascogna e di Dario Di Simone, pure coinvolti e che avevano ammesso le loro responsabilità, nonché di Domenico Bidognetti e di Franco Di Bona, soggetti con ruoli di rilievo nell’organizzazione. 1.2.1 A seguito dei primi due gradi di merito e della decisione di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 38530 del 03/06/2009), era emerso che la decisione di uccidere Ubaldo Scamperti era stata presa almeno un anno prima, nel 1994, per volere di Walter Schiavone e Francesco Bidognetti, ma non era stata concretamente attuata per via di diverse difficoltà di esecuzione.
Costoro, imputati e condannati in primo grado quali mandanti, erano stati poi assolti dalla Corte di assise e tale decisione era stata confermata in via definitiva dalla Corte di Cassazione che aveva respinto il ricorso del Procuratore Generale. Secondo la Corte di Cassazione non poteva considerarsi manifestamente illogica la motivazione con la quale costoro erano stati assolti: la decisione del clan, e dei due suoi esponenti di vertice, di colpire gli Scamperti era stata presa nelle sue linee generali ma la concreta deliberazione, sulla base della quale si giunse all’esecuzione di uno specifico articolato progetto omicidiario, era stata definitivamente presa nel 1995 dopo il comportamento arrogante di Ubaldo.
Ai fini dell’attuazione di quel progetto sarebbero state necessarie le opportune disposizioni da parte di esponenti di vertici, presenti sul territorio, mentre Walter Schiavone e Francesco Bidognetti erano in situazioni che non consentivano loro di intervenire. Sicchè non sono stati considerati concorrenti dei due omicidi per cui si procedeva, in ragione della sola decisione presa tempo addietro. 1.2.2. A seguito del giudizio di Cassazione veniva definitivamente accertata la responsabilità di Luigi Diana, ritenuto organizzatore ed esecutore dell'omicidio di Maurizio Scamperti, del connesso reato in materia di armi e del tentativo di soppressione del cadavere; reo confesso perché frattanto divenuto collaboratore, per le sue dichiarazioni Diana era stato considerato meritevole della speciale circostanza attenuante di cui all’art. 8 legge n. 203/91.
Veniva altresì definitivamente accertata – rigettando il suo ricorso avverso la sentenza di condanna a suo carico – la responsabilità di Francesco Schiavone, quale mandante dei due omicidi, perché a lui facevano capo gli altri gruppi del territorio in cui era stato messo in esecuzione il progetto delittuoso, e cioè in particolare quelli di Abbate, Papa e Bidognetti . I delitti non potevano essere ricondotti al contrapposto clan Nuvoletta né potevano essere stati autonomamente voluti da Antonio Abbate in relazione alle iniziative assunte nella zona di sua competenza dallo Scamperti.
La ricostruzione della sua responsabilità non veniva ritenuta contraddittoria con l’assoluzione del fratello Walter Schiavone, perché, a differenza di quest’ultimo, egli aveva partecipato alla deliberazione più specifica e correlata alla materiale esecuzione dei delitti. 1.2.3 La Corte di cassazione aveva invece ritenuto inesistente o comunque assertiva la motivazione su molti punti essenziali della ricostruzione della responsabilità di Aniello Bidognetti e di Sebastiano Panaro (ad analoghe conclusioni perveniva per la posizione di Giuseppe Papa, per il quale comunque l’azione penale è divenuta improcedibile per morte dell’imputato).
In particolare con riguardo alla posizione di Aniello Bidognetti non erano state superate le contraddizioni in cui era incorso Luigi Diana quando aveva raccontato che sarebbe stato lo stesso Aniello ad affrontare Maurizio Scamperti al momento in cui lo avevano portato da lui, dicendogli che era morto suo zio e che doveva morire anche lui, poi prendendolo alla gola con un laccio od una corda e strangolandolo. Non era stato spiegato perché era stata ritenuta conciliabile l’assoluzione di suo padre Francesco Bidognetti con la responsabilità del figlio Aniello.
Non erano state confrontate le ricostruzioni dell’esecuzione del delitto con i risultati della perizia sui resti del cadavere di Maurizio Scamperti, ritenuti apoditticamente irrilevanti senza esame punto per punto, specie con riguardo al fatto che il perito non aveva rilevato segni di strangolamento ed essendo certo solo il colpo di pistola. Era stata ritenuta riscontro dello strangolamento la rigidità del cadavere, peraltro ricavata dal mero esame della documentazione fotografica, della quale pure si dava atto della cattiva qualità. Poco motivate erano poi le affermazioni sulle caratteristiche del flusso dell’acqua nel tombino nel quale fu gettato il corpo, sull’irrilevanza dell’assenza di fratture dell’osso ioide, che invece dovrebbero conseguire dallo strangolamento, sul fatto che la fuoriuscita della lingua fosse stata provocata dallo strangolamento, sulla valenza di riscontro rivestita dalle dichiarazioni di Domenico Bidognetti, che erano state rese dopo la sentenza di primo grado, che coincidevano con quelle precedenti di Diana e che non erano accompagnate da altri elementi di conferma. 1.2.4 Con riguardo alla posizione di Sebastiano Panaro, la Corte di Cassazione riteneva la motivazione in più punti mancante e illogica e pertanto da annullare con rinvio.
Non erano state valutate né confutate le svariate argomentazioni contenute nella memoria depositata dalla difesa nel giudizio di appello, della quale peraltro non si faceva nemmeno menzione. Inoltre Panaro era stato ritenuto essere stato il coordinatore dei due omicidi nella fase esecutiva ma non era stato precisato in che modo si sarebbe concretizzata tale attività di coordinamento. Non era stata specificamente valutata l’eccezione relativa al diverso giudizio di attendibilità formulato sui collaboratori di giustizia diverso da quello contenuto nell’ordinanza del tribunale del riesame che li aveva valutati negativamente e aveva annullato l’ordinanza cautelare; i giudici di appello si erano limitati ad affermare la diversa natura del giudizio cautelare senza spiegare le ragioni del diverso esito della valutazione svolta in dibattimento.
La difesa aveva inoltre evidenziato alcune discrasie nelle dichiarazioni di Antonio Abbate e la motivazione della sentenza non le aveva esaminate, e neppure individuate, pur essendo afferenti a punti rilevanti. Nella sentenza non erano state nemmeno riportate le spiegazioni che il collaboratore Abbate avrebbe dato nel corso delle varie udienze in dibattimento e che i giudici di appello avevano ritenuto del tutto soddisfacenti, peraltro richiamando – secondo la formulazione testuale contenuta nella sentenza - "altre risultanze dibattimentali" (pag.
81) che sarebbero state adeguatamente e specificamente illustrate dai giudici di prime cure, ma che non sono state individuate in modo specifico. La Corte di cassazione rilevava anche la contraddittorietà della sentenza che in più punti sosteneva che Abbate non sarebbe stato informato del proposito complessivo che comprendeva anche l'uccisione di Maurizio Scamperti, mentre in altri si menzionavano, come riferite da Abbate, varie riunioni nelle quali Panaro, a nome di Sandokan, avrebbe esposto che i Bidognetti si sarebbero dovuti occupare dell'omicidio di Maurizio.
L'attendibilità del collaboratore Dario De Simone veniva desunta dal fatto che aveva accusato anche se stesso, ma ciò non poteva ritenersi sufficiente; né poteva ritenersi sufficiente per ritenere attendibile il collaboratore Frascogna il fatto che costui non avrebbe avuto interesse a formulare false accuse. Infine anche per la posizione di Panaro la Corte di cassazione riteneva viziata la motivazione che aveva ritenuto attendibile la versione dei fatti resa da Luigi Diana. 1.3 Nel disposto giudizio di rinvio, la Corte di Assise di appello di Napoli aveva proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ed erano stati escussi i collaboratori di giustizia Nicola Panaro e Raffaele Bidognetti.
All’esito il giudice del rinvio ha emesso sentenza con la quale ha sostanzialmente confermato la statuizione di responsabilità penale a carico di Aniello Bidognetti e Sebastiano Panaro per i fatti a ciascuno rispettivamente ascritti. Dopo aver individuato rispetto alla precedente decisione annullata i punti della ricostruzione confermati dalla Corte di cassazione (la riconducibilità dei due omicidi al clan dei casalesi, la decisione omicidiaria assunta per grandi linee molto tempo prima ma definitivamente presa nel 1995 a seguito del comportamento arrogante di Ubaldo, lo stretto legame tra i due delitti, la credibilità generale dei fratelli Diana e l’esclusione di elementi significativi di un accordo tra i collaboratori sulle propalazioni da offrire in dibattimento), i giudici del rinvio avevano partitamente esaminato le dichiarazioni rese da ciascun collaboratore a carico di Sebastiano Panaro e di Aniello Bidognetti. 1.3.1 Veniva prima esaminata la posizione di Sebastiano Panaro, imputato per entrambi gli omicidi.
Venivano valutate le dichiarazioni di Luigi Diana, che aveva riferito di essere stato convocato da Walter Schiavone e di avere discusso con lui e con Panaro riguardo alle modalità da seguire per eliminare Ubaldo Scamperti, così apprendendo del coinvolgimento di Antonio Abbate e di Giuseppe Papa, nonché poi di essere stato raggiunto il giorno dell’omicidio dopo pranzo da Aniello Bidognetti, che gli aveva detto di avere incontrato Cristofaro Dell’Aversano e Sebastiano Panaro, i quali a bordo di una moto gli avevano riferito di avere ucciso Ubaldo Scamperti.
Secondo il giudice del rinvio, le accuse a carico di Panaro non erano state formulate per la prima volta in dibattimento, dopo avere ascoltato le propalazioni di altri collaboratori e il racconto di Diana doveva considerarsi coerente e fermo, privo di contraddizione e di divergenze sostanziali con quello reso dagli altri collaboratori. Quanto alle dichiarazioni di Franco Di Bona, che aveva riferito di avere ascoltato un colloquio di Panaro con Walter Schiavone presso la sede dell’Albanova Calcio in cui si lamentava dell’inerzia di Abbate e delineava il progetto del duplice omicidio, il giudice di rinvio le riteneva coerenti e disattendeva le osservazioni difensive che attenevano ad elementi di dettaglio sull’epoca in cui era stata presa l’iniziativa omicidiaria e sull’epoca in cui era avvenuto questo colloquio, aggiungendo che sotto altro profilo le marginali discrasie erano irrilevanti in assenza di elementi di smentita alle parole che egli aveva udito proferire a Panaro.
Le più articolate dichiarazioni di Antonio Abbate, che ha riferito del ruolo di Panaro a lui noto anche per le confidenze successivamente ricevute da lui stesso, erano state oggetto di serrata critica nella memoria difensiva, ma la Corte ha esaminato tali argomenti concludendo per la loro infondatezza, alla luce della coerenza interna del narrato e anche di quanto statuito dalla Corte di cassazione, che aveva ritenuta illogica – con riguardo alla posizione di Schiavone – la tesi secondo la quale Abbate avesse agito per interessi propri. Sul collaboratore Domenico Frascogna, che aveva prestato su sua richiesta una moto a Panaro, il quale solo poi gli confidò di averla fatta utilizzare ad altri per uccidere Ubaldo Scamperti, il giudice di rinvio apprezzava quali indici di attendibilità il qualificato rapporto tra lui e Panaro, le plausibili spiegazioni da lui fornite in sede di contestazione, la specificità del particolare di dettaglio narrato (il prestito della moto avvenuto senza sapere – se non a cose fatte – quale impiego avrebbe avuto) che rendeva giustificabile il fatto di non aver riferito la notizia, non riguardando delitto in cui era coinvolto e che non poteva essere smentito da altre dichiarazioni.
Quanto alle dichiarazioni di Dario De Simone, che ha riferito di avere appreso da più fonti del coinvolgimento di Panaro, il giudice di rinvio ne apprezzava la coerenza, la rispondenza al ruolo svolto dal collaboratore nel gruppo criminale, la compatibilità logica dei particolari riferiti con il ruolo svolto da Panaro e dai soggetti con cui si rapportava, la convergenza con quanto riferito da Luigi Diana e Franco Di Bona. Venivano poi esaminate le dichiarazioni di Nicola Panaro, cugino di Sebastiano, acquisite nel giudizio di rinvio. Egli ha riferito che per accordo di Papa e Abbate l’incarico di organizzare i due omicidi (che dovevano essere eseguiti contestualmente) fu dato a Sebastiano Panaro, ma l’autorizzazione gliela conferì Walter Schiavone; venne a conoscenza della decisione e poi delle successive modalità di esecuzione perché stava sempre da Walter Schiavone.
Il giudice del rinvio disattendeva le censure difensive sull’attendibilità del collaboratore, argomentando circa l’insussistenza di specifici elementi che potessero avvalorare il mendacio e anche evidenziando l’insussistenza di significative discrasie con il racconto di Abbate, con il quale anzi presentava convergenze. Quindi valutava congiuntamente tutte le dichiarazioni dei collaboratori che riteneva autonome e convergenti e concludeva ritenendo dimostrata la responsabilità penale di Panaro per i reati contestati. 1.3.2 Con riguardo alla posizione di Aniello Bidognetti, la sua responsabilità penale veniva ritenuta dimostrata dalle convergenti dichiarazioni accusatorie di Luigi Diana, Alfonso Diana, Raffaele Ferrara, nonché di Raffaele Bidognetti, fratello dell’imputato, sentito a seguito di rinnovazione istruttoria.
Luigi Diana ha raccontato che, mentre si trovava presso l’impresa di pompe funebri Concordia, nel pomeriggio, lo aveva raggiunto Aniello Bidognetti, che dalla sua auto in tutta fretta gli aveva detto di salire e gli aveva raccontato di aver incontrato Sebastiano Panaro e Cristofaro Dell’Aversano, che gli avevano detto di avere ucciso Ubaldo Scamperti e che avrebbero dovuto adesso fare sparire il nipote. Diana aveva allora contattato Luigi Bifulco, Salvatore Cantiello, Pasquale Apicella, Giuseppe Setola, Raffaele Bidognetti e Raffaele Meccariello e tutti si erano ritrovati in casa sua, dove Aniello Bidognetti dette incarico a Bifulco di trovare Maurizio Scamperti e portarlo lì; giunto Maurizio Scamperti, Aniello Bidognetti gli disse che doveva morire anche lui come suo zio e gli mise una corda al collo, Diana gli mise la mano sulla bocca e ognuno si adoperò per tenerlo fermo e strangolarlo.
Poi il cadavere fu caricato su una Opel Astra station wagon e tutti lo portarono alla masseria di Bifulco, dove, non volendosi affaticare a scavare una buca per occultarlo, lo gettarono in un tombino dopo che Cantiello gli sparò un colpo alla testa. La stessa dinamica era stata riferita da Alfonso Diana, che la aveva appresa da Aniello Bidognetti. Raffaele Ferrara, esponente di spicco del gruppo di Parete, alle dipendenze del clan Bidognetti, aveva ricevuto incarico da Aniello Bidognetti di eseguire l’omicidio di Scamperti, ma fu preceduto dal gruppo Schiavone e apprese delle modalità di esecuzione dei due delitti da Luigi Diana.
Raffaele Bidognetti ha confermato di avere partecipato alla fase in cui a casa di Diana fu strangolato Maurizio Scomperti e poi fu occultato il corpo in un tombino. Il giudice di rinvio aveva respinto la contestazione difensiva riguardo la causa della morte di Maurizio Scamperti che sarebbe stata provocata non dallo strangolamento ma dal corpo di arma da fuoco; esaminato l’esito dell’accertamento legale disposto in primo grado e della rinnovazione istruttoria sul punto disposta in secondo grado dal precedente giudice di appello, si concludeva che l’unica cosa evidente – in considerazione dello stato di decomposizione del cadavere, rimasto per molti giorni in una vasca di impianto di depurazione delle fognature – era la frantumazione della cassa cranica, attribuibile ad un colpo di arma da fuoco corta, ma che non poteva escludersi che fosse stato sparato dopo la morte della vittima e che la morte della vittima fosse imputabile anche ad altre cause.
Lo stato putrefattivo non consentiva di verificare se vi era stata la rottura dell’osso ioide, la cui mancata rilevazione secondo la difesa doveva valere a smentire lo strangolamento. In ogni caso la morte per strangolamento non presenta necessariamente come elemento rivelatore l’osso ioide e può essere determinata in linea generale senza lasciare tracce. Sicchè anche i successivi rilievi del dott. Zangani, che escludevano la frattura dell’osso ioide, non potevano valere a dimostrare il mendacio di Diana. L’avanzata condizione putrefattiva rendeva anche irrilevanti altre questioni poste dalla difesa, su circostanze che non avrebbero potuto accertarsi.
Alla luce di questi elementi la Corte di assise di appello di Napoli riteneva di poter superare le carenze motivazionali stigmatizzate dalla Corte di cassazione e quindi di confermare la responsabilità anche di Aniello Bidognetti.
2. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, emessa a seguito di giudizio di rinvio hanno proposto ricorso Sebastiano Panaro e Aniello Bidognetti. 2.1 il ricorso di Panaro propone un unico articolato motivo per violazione di legge ex artt. 628 e 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., e motivazione apparente e violazione degli artt. 187 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. in relazione all’art. 110 e 575 cod. pen. La sentenza riproporrebbe gli stessi vizi di motivazione della sentenza annullata e ometterebbe di analizzare le censure della difesa in tema di mancata analisi dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia e di mancata individuazione degli elementi fattuali che avevano condotto il Tribunale del riesame ad una diversa valutazione sulla loro credibilità.
Era stata omessa l’analisi degli elementi probatori acquisiti a prova contraria ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e in sede di rinnovazione probatoria ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., cioè le dichiarazioni di Antonio Abbate in uno alla sentenza di assoluzione per l’omicidio Borriello e ancora l’accertamento sugli eventuali periodi di comune detenzione di Aniello Bidognetti con Abbate. Sarebbe rimasta priva di concretizzazione l’attribuzione a Panaro del ruolo di coordinatore, perché manca l’indicazione del contributo da lui prestato alla commissione del delitto.
Era stata poi tralasciata l’incidenza sulla ricostruzione dei fatti dell’assoluzione di Walter Schiavone, cioè di colui che avrebbe dato incarico a Papa e a Panaro di commettere l’omicidio. Era mancata l’analisi della credibilità soggettiva di Luigi Diana, verifica inevitabile visto che il perito aveva escluso la rottura dell’osso ioide e quindi smentito il racconto dello strangolamento. Era pure mancato l’esame delle censure mosse al narrato di Raffaele Bidognetti. Era stato immotivatamente affermato che non vi erano divergenze sostanziali delle dichiarazioni di Luigi Diana con quelle di Domenico Bidognetti e con quelle di Raffaele Ferrara, nelle quali si indicano riunioni deliberative diverse e diversi concorrenti ed esecutori.
Anche le nuove dichiarazioni di Raffaele Bidognetti non si potevano logicamente conciliare con quelle di Diana, visto che il primo si attribuiva un ruolo nell’esecuzione del delitto che non è contemplato per lui nel racconto del secondo. Illogico era il giudizio di attendibilità di Franco Di Bona, visto che in ordine all’epoca in cui fu assunta l’iniziativa di uccidere Ubaldo Scamperti era stato smentito da Diana e da Abbate e visto che Di Bona e Diana danno una descrizione non sovrapponibile del colloquio cui entrambi avrebbero partecipato presso la sede dell’Albanova.
Su Abbate non sono state affrontate le censure motivazionali in ordine alla sua inaffidabilità intrinseca, che erano state invece valutate dal Tribunale del riesame, né è stato spiegato quali siano i nuovi elementi emersi in dibattimento, idonei a superare il giudizio negativo sulla sua attendibilità cui era giunto il giudice della cautela. Non sono state esaminate le risultanze dei precedenti verbali resi dal collaboratore nel processo per l’omicidio Borriello, dai quali emergeva che in passato egli aveva escluso la partecipazione di Panaro agli omicidi degli Scamperti e dell’informativa della Direzione Distrettuale antimafia che dimostravano che Abbate e Panaro non si erano potuti più incontrare in carcere e che quindi egli non avrebbe potuto acquisire da lui le confidenze di cui ha parlato.
Secondo la difesa era stata pretermessa la valutazione della circostanza che Abbate negli interrogatori resi il 15/03/2000 e il 04/03/2002 e nel corso dell’esame e del controesame in dibattimento aveva dichiarato di essere stato lui il mandante dell’omicidio di Ubaldo Scamperti con una causale diversa, e cioè perché si era reso responsabile della tentata estorsione in danno dell’imprenditore Iorio (con ciò smentendo la diversa versione del collaboratore De Simone che collegava il movente all’estorsione di altro imprenditore a nome Turino).
Abbate aveva affermato di non conoscere l’altro collaboratore valorizzato in sentenza, Frascogna, di non avere ricevuto direttive da Francesco Schiavone e di non essere a conoscenza di un coordinamento tra i due omicidi di zio e nipote Scamperti. La difesa contestava, dunque, come illogiche e assertive tutte le affermazioni in cui si escludevano contraddizioni significative tra le dichiarazioni di Abbate e degli altri collaboratori. Il narrato di Frascogna trova smentita nelle dichiarazioni di Giuseppe Pagano che non parla mai di Panaro e riferisce di aver saputo da Giuseppe Papa che l’omicidio era stato eseguito da Arturo Pellegrino, soggetto del cui coinvolgimento parla anche Abbate aggiungendo anche la partecipazione di Claudio Pellegrino.
Altra smentita al racconto di Frascogna si ricaverebbe dal fatto che, quando egli era detenuto nel carcere di Santa Maria ed avrebbe avuto il monito di non parlare con Ubaldo Scamperti da Antonio Iovine, Salvatore Cantiello e Pasquale Apicella (dal 05/09/1992 al 22/04/1993), costoro erano invece detenuti al carcere di Carinola. Inconciliabile poi è il suo racconto con quello di Luigi Diana riguardo all’arrivo in motocicletta di altri esecutori materiali dell’omicidio e anche sulla successiva destinazione della motocicletta utilizzata. Si lamenta ancora che le valutazioni sulle dichiarazioni di Dario De Simone sono carenti ed apodittiche e non affrontano le contraddizioni interne al suo narrato già rilevate dal Tribunale del riesame.
Elusive risultano poi le motivazioni sul racconto di Nicola Panaro, assai sospetto perché tardivo e del tutto coincidente con quello dell’omicidio di Michele Borriello avvenuto nello stesso contesto territoriale. Per tutte queste carenze motivazionali, sarebbe rimasto inevaso l’obbligo posto dalla sentenza di annullamento con rinvio di analizzare adeguatamente le fonti probatorie per attribuire a Sebastiano Panaro uno specifico ruolo nei fatti oggetto dell’imputazione. 2.2 Il difensore di Aniello Bidognetti propone ricorso affidandolo a due motivi. 2.2.1 Con il primo denuncia violazione degli artt. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., 627, comma 3, 192, commi 3 e 4, e 546 lett. e), cod. proc. pen., ripercorrendo le statuizioni della sentenza di annullamento con rinvio e lamentando che, rispetto ai moniti impartiti dal giudice di legittimità, la Corte di assise di appello di Napoli aveva trascurato l’indagine sulla fonte del racconto di Alfonso Diana, aveva utilizzato impropriamente il racconto di Raffaele Ferrara come parametro di riscontro, avendo costui come fonte lo stesso Luigi Diana (che poteva essere fonte di Alfonso e che doveva già essere autonomamente valutato), aveva offerto una replica apodittica all’incongruenza logica evidenziata dalla Corte di cassazione tra l’assoluzione di Francesco Bidognetti e la condanna del figlio (che legava la non manifesta illogicità della ricostruzione solo all’assoluzione del padre ma al contempo cancellava l’elemento centrale nelle dichiarazioni di Luigi Diana, cioè la concreta deliberazione dell’omicidio da parte di Francesco Bidognetti).
Inoltre i giudici di merito non avevano affrontato alcuno degli elementi di legittimo sospetto sull’affidabilità delle dichiarazioni di Raffaele Bidognetti, già processato per questo fatto e assolto in via definitiva prima di rendere le sue propalazioni; la motivazione è inesistente perché basata sul riferimento all’indipendenza e all’autonomia del suo narrato rispetto aquello degli altri collaboratori. Del tutto carente poi la motivazione sull’accertamento delle cause della morte di Maurizio Scamperti. I giudici di merito non hanno infatti tenuto conto che l’esito delle perizie non consente di offrire alcun riscontro positivo alla descrizione di Luigi Diana e quindi non consente di superare le lacune segnalate dai giudici di legittimità. 2.2.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., 577 n. 3 e 4 cod. pen., 627, 597 e 546 lett. e), cod. proc. pen. per l’omessa motivazione sull’invocata esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili. Tali questioni non potevano considerarsi assorbite dalla sentenza di annullamento con rinvio, in assenza di specifica indicazione della Suprema Corte. L’assenza di riscontri sul fatto che Aniello Bidognetti avrebbe organizzato l’omicidio su mandato del padre rende del tutto incerto il suo coinvolgimento precedente al giorno in cui si dette esecuzione al delitto di Maurizio Scamperti. In ogni caso il movente non poteva considerarsi abietto o futile in assenza di alcun riferimento nell’imputazione per questo omicidio – a differenza dell’omicidio di Ubaldo Scamperti – alla finalità di affermazione della supremazia criminale.
3. Il Procuratore Generale, Roberto Aniello, ha concluso depositando memorie scritte e chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. Il difensore ha chiesto la trattazione orale. In sede di discussione orale il Procuratore Generale si è riportato alle memorie scritte e il difensore ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
2. Poiché viene censurata una sentenza emessa in seguito a giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione dopo avere rilevato carenze e contraddizioni nella decisione annullata ed entrambi i ricorsi premettono tra le censure la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., occorre ricordare che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente e con il limite dell'avvenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all'esame completo del materiale probatorio ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione» (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660). 2.1 Quando l’annullamento, come nel caso di specie, è stato disposto per vizio di motivazione, «il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova» (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345 – 01); e in ogni caso «non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente» (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278629 – 02).
Il giudice di rinvio è, infatti, «investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito» (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 02); ma «può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità» (Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, Rv. 245389 – 01). 2.2 Orbene la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi sin qui ricordati, avendo proceduto, anche a seguito di rinnovazione istruttoria, ad una complessiva rivalutazione di tutti gli elementi acquisiti, articolando argomenti nuovi, diversi e soprattutto ulteriori rispetto a quelli che si rinvengono nella motivazione della sentenza annullata, rispetto alla quale non presenta alcuna somiglianza di impostazione metodologica e di apparato argomentativo (val la pena ricordare che, a proposito della sentenza annullata, nella decisione della Corte di cassazione di annullamento con rinvio si annotava che «la motivazione della sentenza, che pure si svolge lungo 120 pagine di scrittura molto fitta, non è di facile lettura; gli argomenti relativi ad un singolo punto non sempre sono esposti secondo un ordine logico e si ritrovano sovente affastellati e sparsi in modo disorganico lungo l’intera motivazione; in molti punti la motivazione si risolve in mere asserzione»).
A fronte della ricchezza argomentativa che, a differenza di quella annullata, presenta la motivazione della sentenza impugnata, entrambi i ricorsi formulano una serie di severe censure circa la plausibilità di larga parte di essi e individuano ulteriori carenze motivazionali. Tuttavia è ben noto che «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). Poiché «la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 – 01), il giudice di legittimità «deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett.
e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali» (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Rv. 229369 – 01). Sicchè dinanzi alla rinnovata valutazione degli elementi di prova da parte del giudice del rinvio la verifica alla quale questa Corte è chiamata sulla tessitura argomentativa della decisione emessa a seguito di annullamento per vizio di motivazione deve essere operata mediante confronto tra le censure formulate dai ricorrenti e la nuova sentenza impugnata, mentre le considerazioni cassatorie contenute nella sentenza di annullamento possono essere ancora rilevanti ove venga denunciato che il giudice del rinvio si sia avvalso dei medesimi argomenti già considerati viziati nel precedente giudizio di legittimità per giustificare analoghe statuizioni.
Quando invece il ricorrente lamenti che su un profilo motivazionale ritenuto mancante dai giudici dell'annullamento nemmeno la motivazione della sentenza di rinvio contenga sufficienti ed esaustivi approfondimenti, la doglianza non può essere considerata per ciò solo ammissibile; occorre, infatti, ricordare che, anche in tal caso, vale il principio secondo il quale «in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa» (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01).
3. Il ricorso proposto nell’interesse di Sebastiano Panaro censura la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge, perché non avrebbe rispettato gli artt. 628 e 627, comma 3, cod. proc. pen. e l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e avrebbe riproposto gli stessi vizi motivazionali stigmatizzati dal giudice di legittimità che aveva annullato la precedente sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli, riaffermando la responsabilità dell’imputato e dando non corretta applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 187 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e delle norme sostanziali di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen. 3.1 In particolare la difesa di Panaro lamenta che la Corte territoriale non ha analizzato gli elementi acquisiti a prova contraria ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. in sede di rinnovazione probatoria in data 12/01/2024, cioè le precedenti dichiarazioni di Antonio Abbate e la sentenza di assoluzione per l’omicidio Borriello, nonchè quelli acquisiti in data 16/02/2024, cioè l’accertamento dei periodi di comune detenzione di Panaro con Abbate in epoca successiva al suo arresto.
Su questa più specifica denuncia di omessa valutazione della prova occorre osservare che tali elementi erano stati dedotti al fine di mettere in dubbio l’attendibilità del collaboratore di giustizia Abbate, ma che sulle sue dichiarazioni e sulle loro asserite contraddizioni e carenze la motivazione della sentenza impugnata svolge un’ampia disamina valutativa rilevabile sia nell’analisi delle propalazioni rese nel presente giudizio (pagg. 21 e seguenti, dove si esamina anche la memoria difensiva alla quale il ricorso si richiama) sia nel confronto di esse con quelle rese in precedenza (pagine 32 e seguente) sia ancora nella valutazione dei profili di convergenza con le altre risultanze istruttorie e con tutti i dati che vengono indicati quali riscontri (pagine 57 e seguente).
Né la Corte napoletana ha mancato di evidenziare che già le critiche difensive alla precedente sentenza relative alle dichiarazioni di Abbate, che aveva parlato solo dell’omicidio di Ubaldo Scamperti, e alla loro asserita inconciliabilità con quelle del collaboratore Luigi Diana, che invece aveva parlato solo dell’omicidio di Maurizio Scamperti, erano state ritenute prive di incidenza sull’assetto ricostruttivo del quadro probatorio da parte della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (pagina 14). La mancata esplicita menzione in motivazione di uno o più ulteriori singoli elementi di prova, che possono essere divenuti recessivi o del tutto irrilevanti rispetto ad altri già adeguatamente esaminati, non può integrare vizio della motivazione, laddove il ricorrente non adduca dati o argomenti dimostrativi dell’essenzialità dei singoli principi di prova asseritamente pretermessi.
Tanto più nel caso di specie, dove si discute di precedenti dichiarazioni dello stesso collaboratore più volte sottoposto ad esame e controesame, di esiti di altri giudizi e di dati estrinseci e non necessariamente legate ai fatti oggetto delle imputazioni, come i periodi di comune detenzione. 3.2 Infondata è la critica secondo la quale la Corte territoriale, nella funzione di giudice del rinvio, sarebbe incorsa nel medesimo errore rilevato dalla Corte di cassazione nella sentenza annullata, laddove evidenziava che non era stata descritta la concreta attività svolta dal Panaro e non era stati indicati elementi idonei a giustificare l’attribuzione a costui del ruolo di coordinatore degli omicidi.
La sentenza impugnata ha proceduto ad un serrato e ampio esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni su Sebastiano Panaro, dopo aver correttamente considerato acquisito il dato del movente comune che sosteneva i due delitti commessi in tempi e modalità coordinate, anche alla luce di quanto statuito con la stessa sentenza di annullamento con rinvio, nella parte in cui aveva reso irrevocabili le dichiarazioni di responsabilità penale di Francesco Schiavone, Luigi Diana e di Arturo Pellegrino e le assoluzioni di Walter Schiavone e di Francesco Bidognetti.
In particolare la definitività della sentenza di condanna a carico di Francesco Schiavone ha consacrato l’accertamento coperto dal giudicato che i due omicidi furono conseguenza di una decisione unitaria riconducibile al clan dei casalesi, di cui Francesco Schiavone era all’epoca il capo, libero di operare sul territorio perché in stato di latitanza. Coperto dal giudicato è anche l’accertamento che la decisione di uccidere Ubaldo Scamperti risalisse a molto tempo prima e fosse stata poi attualizzata nell’ambito di un complessivo disegno che non era stato voluto autonomamente da Antonio Abate, come la difesa di Panaro ha ipotizzato nel corso del giudizio e continua ad ipotizzare.
Per confermare la condanna di Francesco Schiavone, la Corte di cassazione ha escluso qualsivoglia vizio nella ricostruzione che ha disatteso questo assunto difensivo e ha condivisibilmente sottolineato una circostanza asseverata da tutti gli altri convergenti elementi, propalatori e logici, che non possono essere intaccati dalle trascurabili discrasie delle dichiarazioni di Abbate, plausibilmente spiegate con la sua prospettiva di conoscenza parziale dei fatti; e cioè che per il ruolo ricoperto Abbate non avrebbe potuto agire senza il consenso di Schiavone e che la contemporaneità degli omicidi dei due congiunti rende del tuto inverosimile l’autonomia delle iniziative delittuose. 3.3 Quanto poi all’assoluzione di Walter Schiavone e di Francesco Bidognetti, va ricordato che la ricostruzione coperta dal giudicato non smentisce il loro coinvolgimento nella preparazione dei delitti, ma considera accertata oltre ogni ragionevole dubbio una loro partecipazione ad una deliberazione omicidiaria risalente e poi non messa in esecuzione per l’insorgere di varie difficoltà; mentre ha ritenuto non immune da vizi logici l’assunto per il quale la mancata prova di una loro specifica manifestazione di adesione alla successiva deliberazione e programmazione, avvenuta quando non vi era prova che fossero stati interpellati, lascia incompleto il quadro probatorio a loro carico per l’ipotesi di concorso morale nei delitti contestati.
Sicché non ha pregio la doglianza difensiva secondo la quale la sentenza impugnata avrebbe tralasciato il dato dell’assoluzione irrevocabile di Walter Schiavone, che sarebbe stato invece colui che aveva dato l’incarico a Giuseppe Papa e a Sebastiano Panaro e che sarebbe stato la fonte di Dario Di Simone. Nella ricostruzione del giudice del rinvio, immune da vizi argomentativi e basata su convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (a cominciare da quelle di Luigi Diana, dei dubbi sull’attendibilità del quale la Cassazione aveva già escluso la consistenza logica), l’originario progetto della cui realizzazione si era assunto il compito Francesco Bidognetti sin dal 1987, era stato lentamente coltivato avvicinando Maurizio Scamperti; era stato ancora ripreso in conversazioni del clan del 1991 e del 1993; gli era stato poi ricordato da Walter Schiavone per sottolineare come esso non avesse avuto più corso e per informarlo che aveva fatto in modo di riattualizzarlo rivolgendosi al gruppo Abate-Papa; successivamente l’impegno era stato assunto da Sebastiano Panaro e Giuseppe Papa e loro avevano curato le fasi successive.
Poiché l’assoluzione di Walter Schiavone non si fonda sulla smentita dei fatti così ricostruiti dal giudice del rinvio e poiché la sentenza impugnata dà atto che la Corte di cassazione aveva ritenuto Walter Schiavone uno degli originari promotori del progetto poi risultato nella fase più prossima alla concreta pianificazione e all’esecuzione, l’asserito vizio di motivazione, denunciato dal ricorrente, può dirsi insussistente. 3.4 Smentisce l’assunto difensivo dell’assenza di qualsivoglia analisi della credibilità soggettiva di Diana Luigi non solo la decisione che ha disposto il giudizio di rinvio (una delle censure contenute nei ricorsi, anche in quelli accolti, del tutto disattesa è stata proprio quella che lamentava la mancata valutazione dell’attendibilità soggettiva di tale collaboratore), ma anche la decisione impugnata che ampiamente dà conto prima alle pagine 16 e seguenti e poi alle pagine 49 e seguenti delle ragioni di coerenza intrinseca ed estrinseca del suo racconto.
Particolarmente approfondita è poi la tessitura argomentativa su tutti gli elementi che lo rendono affidabile propalatore di notizie attendibili sulla vicenda, passate in rassegna alle pagine 55 e 56 della sentenza impugnata, dove si ricorda che egli è stato indicato anche da altri soggetti come persona coinvolta nei delitti, ma che aveva per primo fornito particolari sino allora rimasti ignoti agli inquirenti e poi confermati dalle indagini successive (la disponibilità di una masseria da parte della famiglia Bifulco, a limitata distanza dalla casa di Diana dove avvenne l’omicidio, l’esistenza di un canalone prossimo a quei luoghi che poteva consentire al cadavere di essere trasportato dalle acque reflue fino alle vasche di depurazione di Villa Literno dove fu ritrovato, i dettagli sulle caratteristiche del pozzetto e del tombino).
A fronte di queste solide motivazioni appaiono recessive le censure riguardo all’asserita svalutazione da parte dei giudici di merito del fatto che Luigi Diana abbia solo nel corso dell’esame dibattimentale fornito dettagli specifici sul coinvolgimento di Panaro, utilizzando – secondo la difesa – notizie ricavabili dalle propalazioni del Frascogna e di altri collaboratori di giustizia. La Corte ha evidenziato che la prova si forma nel contraddittorio e ne ha esaminato i contenuti, alla luce del serrato controesame nel quale il Diana ha dato conto delle successive precisazioni e integrazioni.
Le censure pertanto valicano la soglia che impedisce il sindacato riservato al giudice di legittimità 3.5 Inoltre sulla questione relativa agli esiti della perizia medico legale in ordine alla rottura dell’osso ioide di Maurizio Scamperti, la Corte ha articolato un’argomentata valutazione delle risultanze tecniche, spiegando che da esse non può trarsi alcuno specifico elemento di smentita alle dichiarazioni di Luigi Diana. Era difatti emerso che lo stato di decomposizione del cadavere del giovane era talmente avanzato, anche in ragione della sua permanenza per più giorni in un impianto di depurazione delle fognature, da determinare l’alterazione di tutti i possibili segni di violenza e di non avere acquisito elementi con certezza indicativi della rottura dell’osso ioide; la sentenza impugnata ha tenuto conto del fatto che, secondo il medico legale dott.
Di Meo, nonostante i segni del passaggio sicuro di un proiettile e dello scoppio della teca cranica, idonei a determinare la morte, non poteva escludersi che il decesso di Maurizio Scamperti avesse avuto altre cause, esplicitamente precisando che tra queste non potesse escludersi lo strangolamento e che la morte per soffocamento, impiccagione o strangolamento non presenta necessariamente come elemento rivelatore la rottura dell’osso ioide. Ha quindi spiegato che per queste ragioni l’affermazione del perito dott. Zangani, che aveva escluso tracce della frattura dell’osso ioideo, non poteva apportare ulteriori elementi decisivi a smentita dell’attendibilità di Diana e della sua ricostruzione circa la dinamica della sequenza criminosa rapimento, strangolamento, successivo colpo di pistola alla testa della vittima dopo lo strangolamento e poi abbandono del cadavere nel canalone.
Ciò in quanto ragionevolmente e con un percorso argomentativo insindacabile in sede di legittimità si è ritenuto che l’assenza di elementi di conferma circa la frattura dell’osso ioide integrasse prova positiva contrastante con la dinamica dello strangolamento descritto da Diana. Inoltre con analisi ampiamente argomentata delle dichiarazioni di Raffaele Bidognetti, altro esecutore dell’omicidio già indicato sin dalle prime dichiarazioni da parte di Luigi Diana, la Corte territoriale ha evidenziato le plurime convergenze delle ricostruzioni dei due coimputati proprio sulle modalità con le quali Maurizio Scamperti era stato ucciso, in ciò confermando anche il ruolo di Panaro. 3.6 La difesa di Panaro critica la sentenza impugnata perché non avrebbe fornito adeguata risposta alle censure formulate rispetto alla valutazione del narrato di Raffaele Bidognetti, le cui dichiarazioni tuttavia non sono specificamente valorizzate dalla sentenza medesima nella ricostruzione degli elementi a carico di tale ricorrente, ma solo per la conferma del complessivo scenario criminale – peraltro già asservato dalla precedente decisione di legittimità – in cui erano maturati i delitti.
La difesa di Panaro lamenta inoltre che la sentenza impugnata trascura le divergenze tra le dichiarazioni di Luigi Diana e quelle di Domenico Bidognetti e di Raffaele Ferrara, ma propone argomenti di merito inerenti a dettagli in ordine a luoghi e tempi dei plurimi e variegati incontri in cui si discusse e si prepararono gli omicidi, riferiti da diversi collaboratori di giustizia, alcuni per averne appreso de relato altri per avere partecipato a qualcuna di esse. Sul punto la Corte territoriale ha ragionevolmente ritenuto trascurabili le divergenze suddette, applicando il canone secondo il quale «le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi» (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01).
La Corte territoriale ha evidenziato, infatti, la piena convergenza in ordine ai gruppi coinvolti nella pianificazione degli omicidi, al movente di essi e al progressivo accrescimento delle ragioni e degli interessi che hanno sorretto la deliberazione omicidiaria, alle modalità di esecuzione dei due delitti nell’oculatissima cura della loro contestualità per evitare che l’uno avesse il tempo di vendicare l’altro. 3.7 La difesa di Panaro chiede poi un’inammissibile rivalutazione dell’attendibilità di Raffaele Bidognetti basata sulla circostanza che egli ha ammesso il coinvolgimento nell’omicidio, approfittando del fatto che era stato assolto in via definitiva per questo fatto e avvalendosi di notizie apprese nel processo a suo carico; per questo non sarebbe dovuto essere ritenuto credibile quando descriveva il suo contributo all’omicidio di Maurizio Scamperti partecipando al suo strangolamento.
Si tratta di elemento niente affatto decisivo, di cui comunque la Corte mostra di tenere conto, ma che non apprezza come incidente sulla sua credibilità; e d’altronde avrebbe potuto essere al contrario valorizzato in suo favore, visto che oramai egli avrebbe ben potuto fare a meno di confessare la sua condotta e che comunque ai fini della collaborazione con la giustizia ha ammesso altri fatti a suo carico. E’ invece irrilevante la doglianza che lamenta che non si sarebbe tenuto conto del fatto che riguardo al coinvolgimento di Panaro Raffaele Bidognetti e Luigi Diana abbiano avuto la stessa fonte, cioè Aniello Bidognetti.
In realtà Raffaele Bidognetti riferisce fatti confidatigli da Aniello Bidognetti e Diana parla di discussioni avute con Aniello Bidognetti. 3.8 Ampi argomenti di censura, ma non meritevoli di miglior sorte, vengono proposti con riguardo alla parte della motivazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore Franco Di Bona, anch’egli da considerarsi, secondo la difesa, dichiarante mendace, de relato e fonte propalatoria del tutto in contrasto con Luigi Diana. In realtà la difesa ripropone argomenti già utilizzati nelle precedenti fasi del giudizio e in parte condivisi nella prima fase del procedimento dal Tribunale del riesame, ma senza confrontarsi con l’articolata motivazione della sentenza impugnata, che rivalutando ex novo tutti gli elementi, anche nuovi perché acquisiti nel giudizio, non può essere più confrontata con gli argomenti articolati in un risalente provvedimento cautelare.
La Corte territoriale ritiene attendibile il racconto dell’incontro avvenuto nella sede dell’Albanova calcio, squadra di Casal di Principe, con Walter Schiavone, con Mario Iovine e con Sebastiano Panaro, in cui costui si lamentava del comportamento delle persone messe a disposizione da Abbate per commettere l’omicidio di Ubaldo Scamperti e veniva rassicurato da Schiavone e Iovine sul fatto che si sarebbero coordinate e impegnate di più con lui. La collocazione temporale dell’incontro dopo la sua scarcerazione del gennaio 1995 (mentre nelle prime dichiarazioni lo aveva collocato in epoca antecedente e comunque nel suo primo interrogatorio non aveva fatto alcun riferimento all’omicidio Scamperti) è stato considerato particolare trascurabile a fronte degli altri elementi di conferma e sul punto la difesa si limita a formulare un mero dissenso su tale valutazione.
Quanto agli altri elementi oggetto di critica difensiva, occorre evidenziare che Di Bona è fonte diretta rispetto all’episodio dell’incontro e alle affermazioni fatte da Panaro, rivelatrici di un suo diretto e convinto coinvolgimento nelle operazioni di pianificazione dei due delitti, peraltro con un espressamente rivendicato ed espressamente riconosciuto (dai suoi autorevoli interlocutori del clan) ruolo di coordinatore delle operazioni, così come delineato anche da altre fonti propalatorie. La sentenza impugnata valorizza questi dati acquisiti in via diretta e non gli altri profili della dinamica esecutiva di cui egli non è stato protagonista e le cui imprecisioni non possono assumere alcuna rilevanza. 3.9 Anche con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni di Domenico Frascogna le censure del ricorrente Panaro si risolvono in mere critiche sul merito; esse si appuntano sul modello della moto che il collaboratore dice di aver consegnato al Panaro, all’epoca dei fatti non ancora sul mercato (particolare ritenuto non decisivo dai giudici di merito), sul fatto che di tale suo contributo all’esecuzione del delitto non era stato riferito da Giuseppe Pagano che conosceva tutto dell’omicidio (e tuttavia lo stesso ricorrente dà atto che Pagano è dichiarante de relato, mentre le dichiarazioni di Frascogna sono utilizzate solo con riguardo al fatto di sua diretta esperienza) e infine su asserite contraddizioni di sue dichiarazioni su colloqui avuti in carcere che non sono stati valorizzati ai fini della ricostruzione dei fatti nella sentenza impugnata.
La difesa ha insistito in particolare sul fatto che Frascogna aveva riferito di avere prestato a Panaro una motocicletta che lui aveva usato per preparare un altro agguato, citando un episodio avvenuto nel 1995, ma al di là dell’imprecisione su quale fosse il veicolo consegnato all’odierno ricorrente, la Corte territoriale ha evidenziato che non sussiste alcuna specifica ragione che possa giustificare il prospettato proposito del collaboratore di riferire una circostanza falsa e sul punto il ricorrente non deduce alcuna circostanza concreta che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare per giungere ad una conclusione opposta.
Con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni di Dario De Simone, si lamenta che non sono state prese in considerazione le contraddizioni intrinseche e l’incostanza nel descrivere le sue fonti di conoscenza e il ruolo in concreto svolto nei delitti da Sebastiano Panaro, ma la Corte territoriale aveva evidenziato che le sue propalazioni valevano a confermare scenario, movente e coinvolgimento del Panaro, perché egli stesso aveva ammesso di aver avuto informazioni da più soggetti, in tempi diversi e in maniera non del tutto precisa. Il suo contributo propalatorio era stato quindi utilizzato come generica conferma estrinseca degli altri più specifici e dettagliati contributi, espressamente sottolineando la prefetta compatibilità logica di quanto da egli indicato sul ruolo di Sebastiano Panaro.
Infine non vizi di motivazione ma mere considerazioni svalutative deduce il ricorso con riguardo all’analisi svolta dai giudici di merito in ordine alle dichiarazioni di Nicola Panaro, cugino del ricorrente e inserito nello stesso clan, che aveva riferito del ruolo di Sebastiano all’epoca dei fatti e di episodi di diretta esperienza avendo assistito ad incontri tra il cugino, Abbate, Papa e Schiavone aventi ad oggetto le richieste di portare a termine il duplice omicidio in maniera coordinata. I profili che vengono dedotti in ricorso e che la Corte territoriale non avrebbe preso in esame, con ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione, sono in realtà del tutto trascurabili; il fatto che egli racconti in maniera sovrapponibile le riunioni per l’omicidio Borriello e quelle per gli omicidi degli Scamperti è dato di mera suggestione, trattandosi di vicende simili e non essendo dedotto quale sarebbe il carattere di genericità del racconto, visto che comunque la Corte territoriale ha ancorato la valutazione di attendibilità alle descrizioni di contesto offerte dal collaboratore.
E d’altro canto contraddittoria diventa la censura nel momento in cui, dopo avere sostenuto che il racconto è generico si ritiene di doverne smentire la convergenza con il racconto di Antonio Abbate, perché questi non ha citato Nicola Panaro tra le persone presenti ai suoi incontri con Sebastiano Panaro. Con ciò dimenticando che dalla ricostruzione della sentenza sono emersi una serie molto articolata e non facilmente distinguibile di incontri tra gli associati che avevano ad oggetto la lunga elaborazione del piano che avrebbe portato al compimento dei due contestuali omicidi. 3.10 E’ noto l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «la chiamata in correità o in reità "de relato" può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;
b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum";
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse» (Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Troncone, Rv. 286948 – 01; analogamente Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01) Le dichiarazioni di chiamata in reità o in correità a carico di Sebastiano Panaro sono state formulate da fonti dichiarative delle quali la sentenza impugnata ha compiutamente valutato l’attendibilità intrinseca, evidenziando che si trattava di soggetti tutti provenienti dall’organizzazione criminale con accertata militanza all’epoca dei fatti e con qualificati rapporti con i soggetti dei quali hanno descritto le condotte.
Con argomenti agganciati ad elementi di fatto ed argomentazioni immuni da vizi logici ne è stata valutata l’autonomia e il concreto apporto probatorio. Sul ruolo nell’organizzazione di Sebastiano Panaro la Corte territoriale ha ampiamente motivato, evidenziando la convergenza delle dichiarazioni di tutti i collaboratori sui suoi compiti di tramite tra gli esponenti delle fazioni alleate. Il ruolo di coordinamento nella pianificazione delle operazioni delittuose e nella sollecitazione dei soggetti coinvolti ad attivarsi nello svolgimento delle mansioni esecutive loro affidate e nel riferire a lui delle rispettive attività emerge da diversi contributi propalatori, sia di quelli che riferiscono frammenti della lunga fase preparatoria sia di quelli che descrivono la materiale attuazione delle condotte omicidiaria.
Il coerente quadro che risulta dalla ricostruzione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, pertanto, resiste a tutte le contestazioni della difesa.
4. Il ricorso proposto nell’interesse di Aniello Bidognetti si affida a censure in parte sovrapponibili a quelle già esaminate e comunque tutte infondate. 4.1 Anche Aniello Bidognetti sostiene che il giudice del rinvio non si sia attenuto alle direttive impartite dalla sentenza di annullamento, ma le sue censure non intaccano la solidità della motivazione della sentenza impugnata. Si lamenta che sono state utilizzate a riscontro delle dichiarazioni di Luigi Diana le dichiarazioni di Alfonso Diana senza valutare l’attendibilità della fonte primaria di quest’ultimo. Tuttavia la sentenza impugnata (pag.
37) valuta il racconto di Alfonso Diana con riguardo a più fonti: i suoi familiari dai quali gli arriva la notizia del coinvolgimento del fratello nell’omicidio di Maurizio Scamperti, senza potervisi sottrarre perché se lo avesse avvisato per salvarlo sarebbe stato ucciso anche lui; lo stesso imputato Aniello Bidognetti che, avendo saputo che egli si era arrabbiato per l’uccisione di Maurizio Scamperti, gli aveva riferito come si erano svolti i fatti; infine il fratello Luigi Diana che gli aveva confermato quanto gli aveva riferito Aniello Bidognetti.
Si tratta di confidenze incastonate nell’ambito di un articolato racconto puntualmente analizzato e apprezzato dalla Corte territoriale e la cui principale fonte rimane lo stesso Aniello Bidognetti. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori» (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande, Rv. 281603 – 02; cfr. anche Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503 - 01).
E ricordando che «le dichiarazioni "de relato" aventi ad oggetto le confidenze ricevute dall'imputato sono idonee a costituire unico riscontro alla chiamata in reità o correità del medesimo» (Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273301 - 01) deve osservarsi che correttamente la Corte napoletana ha valutato il contributo propalatorio di Alfonso Diana non solo unitamente alle dichiarazioni accusatorie del fratello Luigi ma anche a quelle di Raffaele Bidognetti, fratello di Aniello. Nemmeno fondate sono le doglianze riguardo alle dichiarazioni di Raffaele Ferrara che non potrebbero essere considerate utile riscontro perché la sua fonte sarebbe stata Luigi Diana; ed invero, come evidenzia la sentenza impugnata alla pagina 38, egli era venuto a conoscenza del progetto omicidiario e del coinvolgimento di Aniello Bidognetti, perché costui e altri componenti del suo gruppo gli avevano dato incarico di trovare un’abitazione a Bellona come base logistica per l’omicidio di Maurizio Scamperti.
Si tratta pertanto di contributo propalatorio di fatti di diretta esperienza e nessuna pertinenza riveste la doglianza circa la mancata verifica dell’autonomia genetica tra la sua versione e quella di Luigi Diana. Quanto alla denunciata incongruenza logica tra l’affermazione di responsabilità di Aniello Bidognetti e l’assoluzione di Francesco Bidognetti, valgono le stesse considerazioni svolte per l’assoluzione di Walter Schiavone al superiore par. 3.3, essendo divenuto irrevocabile l’accertamento di una sua partecipazione ad una prima fase preparatoria dei delitti e non essendovi soltanto prova sufficiente del contributo istigatorio al progetto definitivo effettivamente posto in esecuzione.
Gli elementi di sospetto che, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto valutare prima apprezzare come attendibili le dichiarazioni di Raffaele Bidognetti sono gli stessi che sono stati addotti dalla difesa di Panaro e l’infondatezza delle censure va affermata per le medesime considerazioni già svolte al superiore par. 3.7. Attinge al merito anche la censura relativa ai vizi di motivazione sull’accertamento delle cause di morte di Maurizio Scamperti, censura che si sovrappone a quella articolata dal difensore di Panaro e già ampiamente esaminata.
La difesa di Aniello Bidognetti insiste sul fatto che la Corte in ogni caso la Corte avrebbe dovuto prendere atto che gli accertamenti medico legali non erano di riscontro alle dichiarazioni di Luigi Diana e in ogni caso le modalità di esecuzione dello strangolamento da costui descritte erano talmente cruente che dovevano far ritenere inverosimile che da esse non fosse derivata la rottura dell’osso ioide. Tuttavia quella sin qui esposta non appare censura ammissibile. Seppure si volesse accogliere la prospettazione secondo la quale gli accertamenti medico legali non hanno dato riscontro alle modalità di esecuzione del delitto, descritte da Luigi Diana, allora al più dovrebbero considerarsi elemento neutro e a fronte dei numerosi altri elementi di riscontro estrinseci, anche individualizzanti a carico di Aniello Bidognetti, non potrebbe valere ad inficiare la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata.
Quanto all’elevata verosimiglianza dell’ipotesi che le modalità descritte da Luigi Diana comportassero la rottura dell’osso non riscontrata, essa si propone come plausibile valutazione di merito, ma meramente controvalutativa a fronte delle argomentate valutazioni della Corte napoletana che ha tenuto conto del fatto che, a fronte delle condizioni di deterioramento del cadavere della vittima, poteva essere non agevolmente rilevabile con certezza l’assenza di lesioni compatibili con quella violenta modalità di soffocamento. 4.2 Infondata è anche la censura in ordine all’omessa motivazione circa l’invocata esclusione delle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili.
La questione non era stata trattata e non poteva considerarsi preclusa dalla sentenza di annullamento con rinvio. Sostiene il ricorrente che non vi era prova di un apprezzabile lasso di tempo tra decisione ed esecuzione con riguardo ad Aniello Bidognetti e che il movente non potesse considerarsi abietto o futile, visto che egli si sarebbe limitato a dare esecuzione ad una volontà espressa dal padre per prevenire vendette, mentre nell’imputazione per l’omicidio di Maurizio Scamperti contestato al ricorrente non è richiamata la finalità di affermare la supremazia criminale sul territorio, a differenza di quanto si rileva nell’imputazione riguardante l’omicidio di Ubaldo Scamperti.
La motivazione della sentenza dà conto degli elementi che attestano lo stretto legame, noto al ricorrente, tra l’omicidio di Ubaldo Scamperti e quello di Maurizio, sicchè nessun rilievo assume il fatto che nell’imputazione, a fronte della contestazione delle aggravanti, non sia richiamata la finalità di affermare la supremazia della cosca, perseguita certamente con entrambi i delitti