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Sentenza — n. 22535/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annells surveillance court order denying probation due to absolute nullity from unnotified hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Bari Surveillance Court's order denying probation for Giuseppe Ronzino. Ronzino argued the order was void because the court failed to notify him of the January 9, 2025, hearing date, violating procedural rules. The Court ruled that omitting notice of a mandatory hearing constitutes an absolute nullity of general order, requiring the lower court to retry the case after proper notification.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 178, lett. c), codice di rito: The omission of notice to the interested party regarding the fixing of a hearing date constitutes an absolute nullity of general order, detectable ex officio in any stage of the proceedings.

Parole chiave

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absolute nullity omitted notice hearing date probation service surveillance court procedural defect ex officio review diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art.
Art. 178, lett. c), codice di rito
pen., la violazione dell'art. 178, lett.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giovanni Quarticelli, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al diniego dell'affidamento in prova.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 404 dell'11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280189 - 01
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RONZINO GIUSEPPE nato a Canosa il 03/11/1983; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 09/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Giuseppe Ronzino, con riferimento alla pena inflittagli dal Tribunale di Trani con sentenza pronunciata 1'8 settembre 2020; con la medesima ordinanza il Tribunale di sorveglianza ha concesso al condannato la misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza Giuseppe Ronzino, per mezzo dell'avv. Giovanni Quarticelli, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al diniego dell'affidamento in prova. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 178, lett. c), del codice di rito per non avere il Tribunale di sorveglianza rilevato l'omessa notifica, nei suoi confronti, del decreto di fissazione dell'udienza del 9 gennaio 2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.

2. Nel procedimento di esecuzione (e, quindi, anche in quello di sorveglianza) l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (ex multis: Sez. 3, n. 404 dell'11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280189 - 01). Orbene, come risulta dall'esame degli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) Y110 ima -su il decreto di fissazione dell'udienza del 9 gennaio 2025 (alla quale Giuseppe Ropzino non ha partecipato, / così come nemmeno il suo difensore di fiducia) stato notificato all'odierno ricorrente, il quale non aveva nemmeno eletto domicilio presso l' avv.

Antonio Di } Pillo, come emerge dalla originaria istanza di misure alternative alla detenzione presentata il giorno 6 febbraio 2023.3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio rispetto alla domanda di affidamento in prova, previa rituale instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso in Roma, il 2