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Sentenza — n. 22465/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against refusal of constitutional mitigation for minor robbery due to physical violence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22465/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maurizio Ugulini's appeal against the trial court's refusal to apply the constitutional mitigation for minor offenses. Ugulini argued that the lower court ignored implicit findings of low offensiveness and special minor damage, yet the court upheld the decision based on the defendant's numerous prior convictions and the severe physical violence inflicted on the victim. The ruling established that recognizing a general mitigation does not preclude a fresh assessment of the specific criteria for the constitutional mitigation, which requires the overall harm to be of minimal nature.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 2, c.p.; Sentenza Corte Cost. n. 86/2024: The recognition of a general mitigating circumstance does not preclude a new evaluation of the specific criteria for the constitutional mitigation of minor offenses, which requires the overall harm to be of minimal nature.

Parole chiave

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constitutional mitigation minor offenses robbery with physical violence special minor damage general mitigating circumstance Cassation appeal dismissal circostanza attenuante infrazione privilegiata furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 2, c.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 2024

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi Hassan
In Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi Hassan, Rv.
Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic Ibrahim
Si è inoltre condivisibilmente osservato (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic Ibrahim, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ugulini Maurizio nato a Castelfranco Emilia il 27/08/1975 avverso l'ordinanza del 10/12/2024 del Tribunale di Bologna esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere, Eva Toscani; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata da Maurizio Ugulini di applicazione in executivis dell'attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 in relazione al fatto di rapina giudicato con la sentenza del Tribunale di Bologna in data 22 aprile 2021, irrevocabile il 7 novembre 2023 A ragione della decisione, il Tribunale – in senso contrario alla richiesta del condannato – ha rilevato che la condotta non poteva considerarsi di portata minimale, sia perché tutt'altro che occasionale (essendo il condannato gravato da numerosissimi precedenti penali), sia a causa della violenza fisica realizzata ai danni della vittima, la cui autovettura era stata dapprima tamponata da quella condotta dal condannato, peraltro in stato di ebbrezza alcolica, quindi da questi schiaffeggiata.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione Ugulini, per mezzo del suo difensore avv. Murgo, e deduce un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta insussistenza dell'attenuante de qua. Il Tribunale avrebbe reso una motivazione carente, avendo trascurato di considerare che – attraverso il riconoscimento da parte del Giudice di merito delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, primo comma n. 4, cod. pen. – aveva già implicitamente rilevato la scarsa offensività ed estemporaneità del fatto ex sè considerato, in aggiunta all'esiguità del valore del bene sottratto, all'assenza di profili organizzativi dell'azione e alle caratteristiche della vittima (soggetto non vulnerabile). L'attenuante controversa sarebbe, quindi, stata negata sulla scorta d’indici inconferenti.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 4 marzo, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria depositata in data 6 marzo, il difensore del ricorrente ha ribadito, maggiormente articolandoli, i motivi di censura indicati nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, che deduce doglianze infondate, dev'essere rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito.

1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 (dep. 16 aprile 2024), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità e, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

In motivazione, la Corte ha affermato che «l’esigenza dell’attenuante in questione – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. – trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa», dato che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022);

«“l’individualizzazione” della pena, in modo da tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022)». A fronte della sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità risulta introdotta nel sistema, anche in relazione alle fattispecie di rapina, l'attenuante della lieve entità del fatto, i cui trattiqualificanti vanno individuati nell'estemporaneità della condotta, nella modestia dell'offesa personale, nell'esiguità del profitto e nell'assenza di profili organizzativi.

Questa Corte ha, invero, già avuto modo di chiarire che all'attenuante deve riconoscersi natura oggettiva e che la valutazione della levità «postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lieve entità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in rapporto alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta; ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01.

Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'indicata attenuante riguardo a due rapine di apparecchi cellulari, perpetrate recando provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di atti persecutori). Si è inoltre condivisibilmente osservato (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic Ibrahim, Rv. 287359 - 01) che l'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno altro strumento, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante.

Si è poi rilevato che i parametri per lo scrutinio delle cennate aggravanti sono solo parzialmente sovrapponibili, poiché, mentre per ritenere sussistente l’attenuante di matrice costituzionale è necessario valutare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», per concedere l’attenuante di cui di cui all'art. 62, primo comma n. 4, cod. pen. occorre valutare il «danno patrimoniale di speciale tenuità», ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, «il lucro di speciale tenuità», sempre che «l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».

In Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi Hassan, Rv. 287095 - 02, si è in proposito statuito che, ai fini della sua configurabilità di tale ultima attenuante, in relazione al delitto di rapina, «non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati».

La parziale omogeneità dei parametri, tenuto conto della ratio della sentenza additiva, non osta alla necessità di una loro rivalutazione, ai fini dell’ulteriore abbattimento della sanzione da infliggere in concreto (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic Ibrahim, Rv. 287359 - 01, citata).

2. Muovendo da tali premesse ermeneutiche, il Collegio osserva come tali principi siano stati correttamente applicati dal Giudice dell'esecuzione. Con motivazione esente da fratture razionali, infatti, il Tribunale ha evidenziato come la condotta attuata dall'imputato non fosse caratterizzata dalla richiesta levità necessaria ai sensi dell'applicazione dell'attenuante di matrice costituzionale, perché nient'affatto occasionale e caratterizzata dall’esercizio di una violenza fisica non minimale ai danni della vittima, che – dopo essere stata tamponata dal veicolo condotto dall’Ugulini – era stata presa a schiaffi, tanto da patire lesioni ecchimotiche.

Dunque – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – il Giudice dell'esecuzione ha ben per valutato se vi fossero, nel caso oggetto di scrutinio, ulteriori profili di meritevolezza da valorizzare ai fini del riconoscimento della speciale tenuità di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale ed è pervenuto a una risposta negativa, sulla scorta degli elementi che si sono indicati in premessa, in alcun modo avversati dalle doglianze generiche e rivalutative del ricorrente.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese