Italian Court dismisses appeal against probation court's refusal to grant early release for collaboration with justice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Romolo Ridosso's appeal against the Bologna probation court's order rejecting his request for early release based on collaboration with justice. The defense argued that the lower court failed to properly weigh the mitigating factor of collaboration, yet the Supreme Court upheld the decision, stating that such collaboration must be specific, concrete, and directly linked to the crimes being punished. The court found the lower court's reasoning logical and legally sound, noting that the defendant's statements lacked the necessary importance, coherence, and reliability to be considered indispensable for the authorities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58-ter ord. pen.; The assessment of useful collaboration under Article 58-ter of the Prison Order requires a global judgment on the convict's personality and specific, concrete contributions that are not objectively irrelevant to the reconstruction of facts and the determination of responsibility for the crimes in question.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ridosso Romolo nato a Castellammare di Stabia il 16/02/1961 avverso l'ordinanza del 11/07/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna sentita la relazione del Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Ettore Pedicini per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza in data 11 luglio 2024, ha rigettato l’istanza di accertare la condotta di collaborazione presentata da Romolo Ridosso ex art. 58-ter ord. pen.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione del Tribunale sarebbe errata perché il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto quanto in effetti evidenziato nelle sentenze e, in via principale, il fatto che al ricorrente è stata riconosciuta l’attenuante c.d. della collaborazione e che tale elemento assumerebbe una valenza prevalente, ciò anche considerato che le dichiarazioni rese hanno consentito di accertare la responsabilità di altre persone.
3. In data 14 febbraio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Ettore Pedicini chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Nell’unico motivo di impugnazione la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 58-ter ord. pen. La doglianza è infondata. 2.1. Ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen., il condannato per taluno dei reati contemplati dall'art. 4- bis ord. pen. può accedere ai benefici penitenziari previsti dal comma 1 del primo dei due articoli, anche senza applicazione dei relativi limiti di pena (Sez. 1, n. 26073 del 20/12/2017, dep. 2018, Ardizzone, Rv. 273123), quando sia stata positivamente accertata, da parte del tribunale di sorveglianza, la collaborazione con la giustizia e, dunque, allorché egli si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero abbia aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.
Sotto tale profilo, pertanto, la collaborazione attiva con la giustizia ex art. 58-ter ord. pen. non può essere generica e deve essere specificatamente riferita ai fatti e ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale si chiede il beneficio (Sez. 1, n. 9894 del 15/12/2020, dep. 2021, Cristini, Rv. 280677 – 01; Sez. 1, n. 43659 del 18/10/2007, Miraglia, Rv. 238689 - 01; Sez. 1, n. 4698 del 23/9/1996, Grassi, Rv. 205749 - 01; così anche Sez. 1, n. 37006 del 7/4/2017, dep. 2018, Trigila, n.m.) e, ove l'accertamento debba estendersi ad altri episodi, ciò può avvenire a condizione che esso concerna unicamente i reati finalisticamente collegati a quelli c.d. ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen. (Sez. 1, n. 9894 del 15/12/2020, dep. 2021, Cristini, Rv. 280677 – 01;
Sez. 1, n. 18866 del 25/5/2020, Leone, Rv. 279366 - 01; Sez. 1, n. 1790 del 13/11/2019, dep. 2020, Di Mauro, Rv. 278172- 01; Sez. 1, n. 45330 del 2/7/2019, Celli, Rv. 277489 - 01). Come più volte riconosciuto, quindi, l'accertamento della utile collaborazione previsto dall'art. 58-ter ord. pen. postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto percorso espiativo, con riferimento a tutti i fatti e le responsabilità oggetto del processo sfociato nella sentenza definitiva. Così che, in tale prospettiva, il presupposto della utile collaborazione comprende i contributi informativi integranti un "aiuto concreto" per l'autorità di polizia o per quella giudiziaria, da intendersi come apporto non oggettivamente irrilevante e, quindi, dotato di una reale efficacia ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità, che contribuisce alla formazione in dibattimento di prove indispensabili per dimostrare la responsabilità degli imputati e determinarne la condanna (Sez. 1, n. 18866 del 25/05/2020, Leone, Rv. 279366 – 01;
Sez. 1, n. 58075 del 26/10/2017, P.g. in proc. cagnazzo, Rv. 271616 - 01). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza si è conformato ai principi indicati e si è correttamente espresso in ordine alla richiesta del ricorrente, ristretto in esecuzione della pena residua di anni sedici e mesi undici di reclusione oggetto del cumulo emesso il 14 giugno 2023 dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna. Il giudice di merito, infatti, facendo riferimento a quanto indicato nelle diverse sentenze -nelle quali, pure se in alcune è stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 8 d.l. 152 del 1991 conv. in l. 203 del 1991, è indicato che questa era stata di “dubbia valenza” ovvero “confusionaria” o, ancora, di “dubbia valenza probatoria” o che l’imputato aveva fornito “informazioni confuse e contraddittorie”- ha dato atto di avere proceduto all’attenta e puntuale analisi delle pronunce di merito e ha quindi esposto in termini coerenti le ragioni poste a fondamento della propria conclusione nel senso che “le dichiarazioni mancano dei requisiti di importanza, innovatività, coerenza e affidabilità, tali da poterle considerare indispensabili per le autorità”.
La motivazione così resa risulta logica, adeguata e giuridicamente corretta e, pertanto, non è sindacabile in questa sede.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e