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Sentenza — n. 22111/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against surveillance court rejection of alternative measures due to missing social report and lawyer conflict.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22111/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Data Tsaava against the Salerno Surveillance Court's refusal to grant alternative measures. The appellant argued that the lower court erred by rejecting the request without a social report due to a clerical mistake regarding his gender, and by denying a postponement for his lawyer's conflict of interest. The court rejected these claims, finding the absence of the report based on the unfindable address was a factual error unrelated to gender, and the refusal to postpone the hearing was legally sound given the lack of urgency.

Regesto Legislator

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Art. 666 comma 5, 678 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen.: The Supreme Court may directly review the legality of a surveillance court's decision to reject alternative measures or deny a hearing postponement, and such decisions are not subject to cassation if the court balanced the proceedings' relevance against the absence of urgency.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Surveillance Court Alternative Measures Social Report Requirement Lawyer Conflict Postponement Direct Review of Legality Clerical Error Irrelevance mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 666 comma 5 cod. proc. pen.
Art. 678 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 185 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 47 ord. pen.
Art. 13 ord. pen.
Art. 484 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo denuncia violazione del diritto di difesa conseguente alla erronea applicazione dell'art. 484 cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 420-ter cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Alessandra Chiacchiaro, articolando i seguenti motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
art. 484 cod. proc. pen
Con il secondo motivo denuncia violazione del diritto di difesa conseguente alla erronea applicazione dell'art. 484 cod. proc. pen., in relazione all'art.
art. 420-ter cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 420-ter cod. proc. pen., per avere il Tribunale rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, per concomitante impegno professionale, avanzata dal difensore del condannato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14622 del 07/02/2019
si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest'ultima (Sez. 1, n. 14622 del 07/02/2019, Rv.
Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019
Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019; Rv.
Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020
277310; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020 Rv.
Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020
278488; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Rv.
Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020
279333; Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep.
Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021
281058; Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Rv.
Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021
281284; Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, Rv, 281191; Sez.
Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022
15868 del 18/03/2021, Rv, 281191; Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Rv.
Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019
Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013
Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv.
Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002
255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv.
Sez. 2, n. 36879 del 31/03/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TSAAVA DATA nato il 18/06/1983 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del PG, Silvia Salvadori, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, resa in data 04/12/2024, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno, respinta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di Data Tsaava, ha, nel merito, rigettato le richieste di ammissione a misure alternative alla detenzione, formulate dal condannato, libero in sospensione, in relazione alla residua pena di anni 1 e giorni 27 di reclusione, di cui alla sentenza della Corte d'appello di Salerno del 09/07/2019. A fondamento del provvedimento, il Tribunale evidenziava come, dalla relazione UEPE di Salerno del 28/08/2024, fosse emersa l'impossibilità di effettuare un incontro ai fini dell'espletamento dell'indagine socio familiare, per irreperibilità del prevenuto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Data Tsaava, per mezzo del suo difensore avv. Alessandra Chiacchiaro, articolando i seguenti motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 666 comma 5, 678 comma 2 cod. proc. pen., 185 disp. att. cod. proc. pen., 47 e 13 ord. pen. e vizio di motivazione, per avere il Tribunale assunto la decisione senza acquisire la relazione di sintesi e l'indagine socio familiare; la presunta irreperibilità del condannato sarebbe derivata da un errore in cui è incorso l'ufficio UEPE prima ed il Tribunale di sorveglianza successivamente, sulla base dell'erroneo presupposto che il richiedente fosse un soggetto di sesso femminile, anziché maschile. 2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione del diritto di difesa conseguente alla erronea applicazione dell'art. 484 cod. proc. pen., in relazione all'art. 420-ter cod. proc. pen., per avere il Tribunale rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, per concomitante impegno professionale, avanzata dal difensore del condannato.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Silvia Salvadori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. È da disattendere il primo motivo, con il quale il ricorrente censura l'impugnato provvedimento per avere il Tribunale respinto l'istanza del condannato in difetto della relazione di sintesi socio-famigliare a cura dell'UEPE, rilevando come la stessa non fosse stata predisposta per un errore sul genere del condannato, non rinvenuto nel domicilio indicato sulla base dell'erroneo presupposto che il richiedente fosse un soggetto di sesso femminile, anziché maschile Trattasi di assunto congetturale e indimostrato, atteso che, come emerge dal provvedimento impugnato, e dagli atti in esso richiamati, l'UEPE di Salerno attestava come il condannato (sia pure erroneamente indicato come avente genere femminile) fosse sconosciuto all'indirizzo indicato nell'istanza di misura alternativa e che gli accertamenti anagrafici (in relazione ai quali all'evidenza l'errore sul genere non potevano avete alcuna rilevanza) non risultasse neppure residente nel territorio salernitano.

3. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. Corretta risulta la valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza di Salerno al fine di rigettare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza volta ad ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova avanzata da Data Tsaava. È fuori dubbio che, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest'ultima (Sez. 1, n. 14622 del 07/02/2019, Rv. 275329;

Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019; Rv. 277310; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020 Rv. 278488; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Rv. 279333; Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281058; Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Rv. 281284; Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, Rv, 281191; Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Rv. 283163). Va anche osservato che questa Corte può operare scrutinio diretto della legittimità delle istanze di rinvio, proposte in sede di merito, esame che trova legittimazione nella giurisprudenza di questa Corte — che il Collegio condivide — secondo cui, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, a prescindere dal ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636;

Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322). Nel caso di specie, il Tribunale ha valutato l'istanza di rinvio, pervenendo ad un motivato rigetto, dopo avere operato un bilanciamento, e valutato la prevalenza del presente procedimento per la sua risalenza e per l'assenza di urgenza in quello sopravvenuto. Con tali argomenti, peraltro, il ricorrente non si confronta, limitandosi a ribadire l'impossibilità di una sostituzione con altro legale.Pertanto, poiché la motivazione del rigetto adottata dal Tribunale di sorveglianza risulta congrua, non è censurabile in sede di legittimità la decisione di non accogliere la richiesta di rinvio avanzata dal difensore del Tsaava (Sez. 2, n. 36879 del 31/03/2017, Rv. 271167 - 01).

4. Dalle esposte considerazioni discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 2