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Sentenza — n. 22109/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order revoking probation due to new crime committed over five years after benefit became irrevocable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22109/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution order that revoked the conditional sentence suspension. The lower court revoked the benefit based on a new crime committed in 2019, which occurred more than five years after the original 2014 sentence became irrevocable. The Supreme Court held that the five-year statutory period for revocation must be calculated from the date the granting judgment became final, rendering the execution order legally erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen.; Art. 163, comma primo, cod. pen.: The five-year period for revoking conditional sentence suspension runs from the date the granting judgment becomes irrevocable; crimes committed outside this period do not justify revocation.

Parole chiave

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conditional sentence suspension probation revocation five-year period irrevocable judgment execution order annulment revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen.
Con ordinanza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta dal Procuratore Generale territoriale, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma r n.
Art. 163, comma primo, cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095
168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAVIANO MORENO nato a FOGGIA il 20/11/1983 avverso l'ordinanza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del PG, Ettore Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta dal Procuratore Generale territoriale, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma r n. 1 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Moreno Laviano con la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/05/2013, irrevocabile il 14/01/2014, per il sopraggiungere, nel termine stabilito, di condanna per un nuovo delitto, commesso il 19/07/2019, di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 16/05/2023, irrevocabile il 28/11/2023, che aveva condannato il Laviano alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore avv. Francesco Paolo Ferragonio, che, con un unico motivo, lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione revocato la sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti di legge: in particolare la condanna successivamente riportata dal Laviano atteneva ad un delitto commesso il 19/07/2019, oltre quindi cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (14/01/2014).

3. Il Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha chiesto, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai sensi dell'art. 168, primo comma , n. 1 cod. pen. la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto allorquando il condannato commetta, nei termini stabiliti, un delitto per il quale riporti una pena detentiva. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095).

3. Nel caso di specie, il passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (Corte di appello di Bari del 17/05/2013) risale al 14/01/2014, mentre il delitto di cui alla sentenza Corte di appello di Bari del 16/05/2023, irrevocabile il 28/11/2023, che è stato posto a fondamento della revoca ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 1 cod. pen., risulta commesso il 19/07/2019, oltre il quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio (14/01/2014): l'ordinanza impugnata si appalesa pertanto erronea per avere posto a fondamento della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza Tribunale Gela del 03/07/2013, irrevocabile il 30/04/2014, la commissione di un reato commesso in epoca successiva al decorso del termine quinquennale, nel quale il rapporto punitivo inerente la citata sentenza è rimasto sospeso.

4. L'evidenziato errore non può che condurre all'annullamento senza rinvio del provvedimento oggi impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza