Cassation annuls surveillance order for debt remission due to lack of behavioral and economic fact-finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Spoleto surveillance judge's order rejecting Mario Gatto's request for debt remission. The defense argued the applicant faced financial hardship and maintained good conduct, while the lower court dismissed these claims based on pre-incarceration income and the wife's property. The supreme court found the lower court failed to properly investigate current financial status and specific behavioral details required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 2, d.P.R. 30/05/2002 n. 115; Art. 30-ter, comma 8, legge 26/07/1975 n. 354: The judicial authority must actively verify the applicant's current financial hardship and regular conduct, rather than relying solely on pre-incarceration data or presuming inadmissibility without specific factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GATTO MARIO nato a COSENZA il 20/05/1969 avverso l'ordinanza del 21/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/scritte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Roberto Aniello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Spoleto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha rigettato l'opposizione proposta da Mario Gatto avverso il provvedimento dello stesso Magistrato con cui era dichiarata inammissibile l'istanza di remissione del debito relativa a diverse partite di credito per spese di giustizia del Tribunale di Cosenza e della Corte di appello di Catanzaro indicate in una cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate di Pavia. Si osserva nell'ordinanza emessa all'esito di opposizione che: - sotto il profilo comportamentale il detenuto risulta essere stato sanzionato nel corso del periodo detentivo per fatti in violazione di precise regole penitenziarie di comportamento che disciplinano il regime speciale cui risulta sottoposto; - in merito alle condizioni economiche dalla nota trasmessa dal Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cosenza, in data 18 gennaio 2022, emerge che il condannato e i familiari con lui conviventi prima della detenzione risultano avere percepito redditi da lavoro dipendente e che, inoltre, la moglie è proprietaria di quote di numerosi beni immobili, fabbricati e terreni, in una località turistica in provincia di Belluno; - l'interessato, quindi, non versa in condizioni economiche che possano ritenersi disagiate in relazione all'entità complessiva del debito riferibile alle spese di giustizia, considerato che tale requisito sussiste quando il soggetto si trovi in un effettivo stato di indigenza e non anche nel caso in cui possa versare in difficoltà finanziarie, come evidenziato dal suo difensore, in assenza peraltro di documentazione in ordine all'asserito irrisorio valore economico di tali possidenze.
2. Avverso tale provvedimento Gatto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di Legge - e in particolare dell'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - anche come motivazione inesistente e/o apparente. Rileva la difesa che non si comprende quali siano le norme comportamentali che si assumono violate durante il periodo detentivo, anche considerato il riconoscimento della liberazione anticipata in relazione a tutti i periodi richiesti sin dal 2014. Aggiunge che: - la compagna del suo assistito, e convivente dello stesso prima della sua carcerazione, non è mai divenuta sua moglie, non essendo, pertanto, gravata da alcun dovere giuridico di adempiere alle obbligazioni del convivente; - Mario Gatto percepisce per lo svolgimento di lavoro saltuario all'interno della struttura penitenziaria una retribuzione mensile di 250 euro, da cui vanno detratti 100 euro a titolo di mantenimento dei congiunti; - i beni immobili, di cui alla nota della Guardia di Finanza, sono esclusivamente della sua compagna, in quanto dalla medesima ereditati; - il debito complessivo nei confronti dell'Erario è pari ad euro 45.496,07 e come tale non risulta affrontabile con la modesta retribuzione sopra indicata.
Insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. L'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 prevede, al secondo comma, che se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo o per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Non è previsto, in relazione alla remissione del debito, un onere di allegazione esclusivo a carico dell'interessato, essendo attribuito all'autorità giudiziaria il potere di compiere tutte le acquisizioni istruttorie ritenute necessarie; ne consegue che non è inammissibile l'istanza del condannato non corredata da sufficiente documentazione (Sez. 1, n. 5790 del 18/11/2014, Schiavone).
Il suddetto articolo non può essere letto in maniera sistematica, prescindendo dal contesto procedurale regolato dall' art. 678 cod. proc. pen. che mutua il relativo modello dall' art. 666 stesso codice, il cui comma 5 attribuisce espressamente all'autorità giudiziaria procedente il potere (tra l'altro) di richiedere tutte le informazioni e i documenti di cui abbia bisogno ai fini della decisione (Sez. 1, n. 12389 del 02/03/2007). Il Magistrato di sorveglianza nel provvedimento impugnato non fa buon governo di tali principi, incorrendo, altresì, in carenze motivazionali, quasi ai limiti dell'apparenza motivazionale.
Fa riferimento, invero, a violazione di norme comportamentali e a sanzioni nel corso del periodo detentivo, senza però precisare né le une né le altre e, quindi, senza spiegare in che cosa sarebbero consistiti i comportamenti, che impedirebbero di configurare il presupposto della regolare condotta richiesto dal suddetto disposto normativo per la remissione del debito, a fronte, peraltro, del riconoscimento della liberazione anticipata in relazione al medesimo periodo. Inoltre, per quanto concerne le condizioni economiche, l'ordinanza conferisce rilievo al fatto che il condannato e i familiari conviventi hanno percepito redditi prima della carcerazione, ma non ne precisa l'entitàfné considera che la carcerazione è iniziata nel 2014 e che, quindi, sarebbe stato necessario verificare, facendo uso dei poteri sopra indicati, se da quei redditi siano residuate disponibilità attuali.
Infine, relativamente alle quote di proprietà della moglie, che il ricorso precisa essere in realtà convivente di fatto, l'ordinanza non chiarisce se le stesse siano facilmente monetizzabili e se in misura tale da potere coprire il pagamento almeno in parte di un debito ammontale ad euro 45.000,00.
2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei suddetti principi, al Magistrato di sorveglianza di Spoleto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorvegli