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Sentenza — n. 22106/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on early release, ruling prior and subsequent crimes prove lack of reintegration. The court rejects the claim that a specific semester should be evaluated in isolation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22106/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Andrea Vito Taurino Rodio's appeal against the Milan Supervision Tribunal's rejection of his early release request. The lower court found that despite formal compliance in the contested period, the applicant's prior and subsequent serious crimes demonstrated a lack of genuine reintegration. The court upheld this decision, ruling that such criminal conduct invalidates the claim to a specific semester's benefit regardless of isolated evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 c.p.p.: The principle of fractional evaluation for early release does not exclude that prior or subsequent violations reflecting a refusal of resocialization may negatively impact the judgment on the specific semester in question.

Parole chiave

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early release supervision reintegration assessment fractional semester evaluation criminal conduct impact resocialization refusal messa in libertà provvisoria remissione della pena differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Taurino Rodio, deducendo violazione dell'art. 54 I.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015
C. Cost. n. 352 del 1991
C. Cost. n. 276 del 1990
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020
Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022
280522 e in senso conforme Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAURINO RODIO ANDREA VITO nato a BARI il 26/11/1973 avverso l'ordinanza del 11/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa Antonietta Picardi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da Andrea Vito Taurino Rodio avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Varese in materia di liberazione anticipata. Va premesso che, con l'ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza respingeva, con riferimento al periodo di pena espiata dal 22/03/22 al 21/09/23, la richiesta di liberazione anticipata. Evidenziava, invero, che: - nel primo semestre Taurino Rodio era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in relazione al reato di truffa aggravata, commesso il 6 giugno 2022, ed era stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Sondrio in data 5 settembre 2022 per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione; - durante il semestre 22/03/2023 - 21/09/2023 il suddetto era stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Sondrio per autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, commessi in data 10 agosto 2023, ed erano, inoltre, emersi gravi indizi di reato a carico di Taurino Rodio per il delitto di incendio in concorso commesso il 16 settembre 2023, reato per cui era stato successivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal G.i.p. del Tribunale di Sondrio; - nonostante il rispetto formale delle prescrizioni imposte durante il semestre 22/09/2022 - 21/03/2023, doveva ritenersi che l'adesione all'opera di rieducazione fosse stata meramente formale, avendo l'interessato posto in essere numerose condotte integranti fattispecie di reato in rapporto di continuità tra loro lsia prinnashe dopo la decorrenza del semestre in questione.

Il Tribunale di sorveglianza di Milano, a fronte del rilievo difensivo secondo cui i procedimenti penali a carico del condannato sarebbero stati ancora in fase di indagine, ritenendo condivisibili le argomentazioni del primo Giudice, osserva, con riferimento al primo e al terzo trimestre sopra indicati, che, al di là dell'accertamento della responsabilità penale, si tratta comunque di condotte illecite, confermate da gravi indizi di reato, che denotano l'incapacità di reinserimento del soggetto, in quanto, peraltro, reati della stessa indole di quelli in esecuzione, che hanno comportato la revoca della misura di affidamento in prova con decorrenza dal 16 settembre 2023, come da ordinanza dello stesso Tribunale di sorveglianza (che ha evidenziato, altresì, con riguardo al delitto di incendio, come i gravi indizi di colpevolezza si siano fondati su chiamate in correità, riscontrate da tabulati telefonici, messaggistica e localizzazione delle celle telefoniche, oltre che sulle ammissioni di Taurino Rodio).

Rileva, inoltre, il medesimo Tribunale, con riferimento al semestre 22/09/202 - 21/03/2023, che i reati commessi nel periodo immediatamente precedente e successivo a quello in esame sono tali, anche per loro gravità, da vanificare il dato meramente formale dell'assenza di rilievi nel semestre in esame, trattandosi di un intervallo di tempo che si inserisce in un periodo di condotte illecite continuate, indicative dell'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione da parte del condannato.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Taurino Rodio, deducendo violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1'975, n. 354 in relazione al semestre 22/09/2023 - 21/03/2023. Rileva la difesa che proprio il fatto che detto semestre è tra due semestri in cui il condannato avrebbe tenuto condotte illecite rende meritevole il suddetto del beneficio richiesto, secondo il principio della valutazione frazionata della liberazione anticipata in relazione ad ogni singolo semestre. Lamenta che sul punto il Tribunale di sorveglianza non fornisce un'adeguata motivazione. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte - si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 - la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».

La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali. 1.2. Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Milano fa buon governo dei principi sopra indicati, palesando, invece, i rilievi difensivi la loro infondatezza.

Invero, detto Tribunale valorizza, nei termini specifici di cui sopra che si sottraggono a qualsivoglia censura di legittimità, la commissione di gravissimi reati nel periodo antecedente e in quello successivo al periodo di valutazione, quale riprova della refrattarietà al percorso rieducativo che avrebbe dovuto essere perseguito anche con riguardo al periodo in esame. E ciò conformemente all'orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 e in senso conforme Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120).

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di Taurino Rodio al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento