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Sentenza — n. 22102/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on justification timing but annuls sentence for lack of reasoning on exemption.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22102/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first appeal ground regarding the timing of the justification for carrying a knife, ruling that defenses must be raised immediately rather than later. However, the court found the second ground valid because the lower court failed to explicitly address or reason why the statutory exemption for minor offenses was not applied. Consequently, the sentence was annulled only regarding the exemption issue and remanded for a new trial on that specific point.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 3 legge n. 110/1975; Art. 131 bis cod. pen.: The justification for carrying a weapon must be asserted immediately, not post-facto; conversely, a trial court must explicitly rule on any statutory exemption raised by the defense, with failure to do so warranting annulment.

Parole chiave

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carrying weapon without cause statutory exemption minor offense lack of reasoning in judgment immediate assertion of defense annulment with remittal porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 3 legge n. 110 del 1975
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, ha ritenuto Giuseppe Stanziola responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n.
Art. 131 bis cod. pen.
Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla configurabilità dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen., invocata in sede di conclusioni rassegnate innanzi al Giudice di merito.
Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1, lett.
Art. 623 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett.
Art. 344-bis cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla configurabilità dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen., invocata in sede di conclusioni rassegnate innanzi al Giudice di merito.
art. 344-bis cod. proc. pen
art. 131 bis c.p
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vallo della L

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi
Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.
Sez. 1 n. 18925 del 26/02/2013, Carrara
Sez. 3 n. 24326 del 27/02/2024, Fonti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STANZIOLA GIUSEPPE nato a VALLO DELLA LUCANIA il 31/03/1988 avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso; rigetto nel resto. TRATTAZIONE SCRITTA

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, ha ritenuto Giuseppe Stanziola responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, - per aver portato, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione un coltello della complessiva lunghezza di 20,5 cm. di cui 9 cm. di lama, in Centola, il 05/04/2021 - e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Giuseppe Stanziola, a mezzo del difensore avv. Agostino Bellucci, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di un giustificato motivo per il possesso di strumento atto ad offendere da parte dell'imputato. Il Tribunale, nel limitarsi ad affermare che l'imputato non aveva addotto alcun motivo sul possesso, omette di prendere in considerazione le ragioni addotte dalla Difesa a giustificazione, come emerso nel corso del giudizio dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla configurabilità dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen., invocata in sede di conclusioni rassegnate innanzi al Giudice di merito.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Luca Tampieri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, essendo il primo motivo infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, dovendosi respingere nel resto.

2. Il primo motivo è infondato e dev'essere disatteso. Il Tribunale ha ritenuto integrato l'elemento psicologico del reato in contestazione, osservando come alcun giustificato motivo al pacifico possesso del coltello fosse stato addotto dall'imputato nell'immediatezza, facendo corretta applicazione del consolidato principio affermato dalla questa Corte di legittimità per cui il "giustificato motivo" rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza (cfr.

Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01, e Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara). Nel caso di specie, dalla stessa articolazione del ricorso, risulta che il motivo giustificativo del possesso del coltello, fu addotto non già dall'imputato, tantomeno nell'immediatezza dei fatti, bensì dalla Difesa stessa, ed emerse nel corso del giudizio dibattimentale.

3. È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Dall'esame della sentenza impugnata risulta che il difensore aveva chiesto, nel formulare le proprie conclusioni, l'applicazione della speciale esimente di cui all'art. 131-bis cod.pen. Tale richiesta imponeva una decisione da parte del Tribunale, trattandosi di uno specifico punto affrontato dall'imputato. Nella sentenza impugnata si è invero verificata una mancanza anche grafica di motivazione: il Tribunale non ha concesso l'invocata esimente, ma non ha motivato in alcun modo la sua decisione, né è possibile, dal complesso della motivazione, dedurre che l'abbia valutata implicitamente non concedibile. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., al Tribunale di Vallo della Lucania, affinché, libero nell'esito, rinnovi il giudizio limitatamente all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.

4. È infine da ricordare che, in caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, quale quello in esame, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 24326 del 27/02/2024, Fonti, Rv. 286558 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vallo della L