Cassation court annuls conditional suspension granted in plea bargain without agreement inclusion, violating plea deal principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's grant of conditional suspension of sentence without a corresponding agreement between the defendant and prosecutor. The defendant argued that such a benefit cannot be granted in plea proceedings unless explicitly included in the negotiated settlement. The court ruled that since the prosecutor did not request or devolve this benefit, the judge could not grant it ex officio, thereby violating the principle of the plea bargain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 61-bis l. 689/1981: In plea bargain proceedings, conditional suspension of sentence may only be granted if it is an integral part of the agreement or explicitly devolved by both parties, as the judge cannot grant benefits ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tosti Massimiliano nato a PERUGIA il 19/09/1986 avverso la sentenza del 12/12/2024 del TRIBUNALE di Spoleto udita la relazione del Consigliere Vincenzo Galati lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 dicembre 2024, il Tribunale di Spoleto, ha applicato a Massimiliano Tosti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di dieci giorni di arresto e quaranta euro di ammenda, sostituendola ai sensi degli artt. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen., 53 e seguenti, 56 quater, legge n. 689 del 1981, con quella di 1.040 euro di ammenda. Ha concesso all’imputato la sospensione condizionale della pena cui, secondo quanto riportato in sentenza, la richiesta di patteggiamento era stata subordinata.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Massimiliano Tosti, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge. In particolare, ha rilevato che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è avvenuta, da parte del Tribunale, all’esito di un procedimento definito con le forme di cui all’art. 444 cod. proc. pen., senza che lo stesso beneficio avesse fatto parte dell’accordo intervenuto tra imputato e pubblico ministero. La sospensione condizionale della pena può essere concessa con la sentenza di patteggiamento nel solo caso in cui la stessa abbia fatto parte dell’accordo negoziale, circostanza che, nel caso in esame, non ricorre.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla concessione della sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Dalla disamina della richiesta di applicazione della pena avanzata da Massimilaino Tosti il 3 dicembre 2024, depositata il giorno successivo con l’assenso del pubblico ministero, risulta che per il reato contestato è stata chiesta l’applicazione della pena di dieci giorni di arresto e 40 euro di ammenda e la sostituzione della corrispondente pena pecuniaria di 1.040 euro di ammenda. La richiesta non è stata subordinata alla sospensione condizionale della pena. Il ricorso mira ad evidenziare proprio tale circostanza ed è, pertanto, ammissibile laddove funzionale a lamentare ildifetto di correlazione tra richiesta e sentenza (art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.).
La violazioe di legge emerge sotto un duplice profilo. In primo luogo, va ribadito, che «in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio» (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Pg, Rv. 277610 – 01;
Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, Ciogli, Rv. 241371; Sez. 4, n. 21508 del 28/02/2007, Lepre, Rv. 236719; Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv. 230178). Alla ragione indicata, va aggiunto il richiamo all’art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 secondo cui «le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste nel presente Capo», fra le quali la pena pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 56-quater.
La disposizione è pacificamente applicabile alla fattispecie in esame che riguarda un reato commesso in data 8 giugno 2023.
3. L’annullamento della sentenza impugnata può essere disposto senza rinvio riguardando il solo profilo della sospensione condizionale della pena che può essere eliminata direttamente da questa Corte, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessario alcun provvedimento del giudice di rinvio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione