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Sentenza — n. 21844/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal, ruling Appellate Court, not GIP, has execution jurisdiction for all co-defendants.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21844/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a GIP order recognizing execution continuation, arguing the Appellate Court should have jurisdiction instead. The court found the final irrevocable decision was the Appellate Court's ruling from June 2023, which established execution against all co-defendants. Consequently, the court annulled the GIP order without remittal, transferring the case to the Appellate Court for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In proceedings with multiple defendants, the Appellate Court has exclusive jurisdiction over execution matters for all co-defendants, not just those whose first-instance sentences were substantially modified.

Parole chiave

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execution jurisdiction multiple defendants Appellate Court competence GIP limitations co-defendants execution esame di cassazione continuazione dell'esecuzione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n.21681 del 22.3.2013, rv 256081
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il tribunale TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: Costantino Lorenzo nato a BARI il 21/09/1985 avverso l'ordinanza del 25/11/2024 del GIP TRIBUNALEdi Bari; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Lucia Odello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 25 novembre 2024 il GIP del Tribunale di Bari – quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione, tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, introdotta da Costantino Lorenzo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, deducendo vizio di incompetenza funzionale del giudice della esecuzione che ha emesso la decisione, dovendosi ritenere competente la Corte di Appello di Bari, sempre in riferimento alla decisione del 27 giugno 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. La decisione divenuta irrevocabile per ultima è effettivamente quella emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 27 giugno 2023. Si tratta di una decisione che radica l’esecuzione nei confronti di tutti i coimputati, tra cui Costantino Lorenzo, avendo operato una variazione sostanziale della decisione di primo grado per il coimputato Costantino Alessandro (v. Sez. I n.21681 del 22.3.2013, rv 256081 e successive, per cui nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza a provvedere "in executivis" è del giudice di appello non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente riformata, ma anche per quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata). Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso. Così è d