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Sentenza — n. 21583/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure, ruling facts support mafia collusion theory.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21583/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's challenge to the preventive seizure of Basile Giuseppa's business. The court found the lower tribunal's reasoning sufficiently complete regarding the company's subordination to the criminal organization and the contamination of assets by mafia protection. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 325 cod. proc. pen.; The appeal against a preventive seizure decision is inadmissible if it merely proposes an alternative reading of facts without demonstrating radical flaws in the lower court's coherent and complete reasoning.

Parole chiave

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preventive seizure mafia collusion inadmissible appeal contaminated assets procedural law società madre responsabilità del gerente azienda agricola

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. pen.
art. 324 cod.proc.pen
Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2024 il Tribunale di Palermo – costituito ai sensi dell’art. 324 cod.proc.pen.
art. 325 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. II n. 18951 del 14.3.2017
Sez. VI n. 7072 del 14.07.2021
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Basile Giuseppa nato a PALERMO il 08/02/1981 avverso l'ordinanza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di Palermo vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2024 il Tribunale di Palermo – costituito ai sensi dell’art. 324 cod.proc.pen. – ha confermato il decreto di sequestro preventivo della società MM4480 s.r.l.s., della ditta individuale Basile Giuseppa e del marchio “Sharbat”, emanato sulla base del fumus commissi delicti relativo al reato di cui agli articoli 110 e 416 bis cod.pen. provvisoriamente contestato a Mario Mancuso.

2. Secondo l’accusa Mancuso ha assicurato, nel corso del tempo, a Micalizzi Michele – esponente di vertice del mandamento di San Lorenzo / Tommaso Natale di cosa nostra – entrate economiche attraverso il versamento di una quota di profitti derivanti da alcune attività commerciali (svolte con i marchi BRIOSCIA e SHARBAT). Il GIP ha disposto il sequestro preventivo dei beni suindicati, ritenuti strumentali alla consumazione del reato, in vista della successiva confisca di cui all’art. 416 bis, comma 7, cod.pen. .

3. Sia l’ordinanza genetica, che il provvedimento del Tribunale, precisano come i risultati delle investigazioni consentano di qualificare indubbiamente le attività commerciali esercitate da Mancuso Mario quali “imprese mafiose”, riconducibili alla categoria dell’impresa “a partecipazione mafiosa”, dovendosi ritenere che il predetto indagato sia un “imprenditore colluso”. La ditta individuale Basile Giuseppa viene ritenuta solo formalmente intestata alla predetta, ma sostanzialmente amministrata da Mancuso Mario, in un più ampio contesto di amministrazione mafiosa delle proprie imprese.

Vengono ricostruiti i rapporti tra Mancuso Mario e Micalizzi Michele, esponente di spicco della consorteria mafiosa di “Partanna-Mondello”, il quale avrebbe beneficiato dei proventi delle attività amministrate dal primo, anche mediante l’assunzione formale del proprio figlio Micalizzi Giuseppe, pur senza avervi investito alcun capitale. Micalizzi Michele, secondo le ricostruzioni, avrebbe intrattenuto reiterati e continuativi rapporti con il Mancuso, fornendo a quest’ultimo supporto ed ausilio nello svolgimento delle sue attività, estrinsecatesi sia in una protezione delle imprese, secondo il classico modello mafioso, sia intermediando con professionisti di sua conoscenza per cercare di superare alcuni ostacoli amministrativi.

Il GIP ha concluso nel senso di ritenere sussistente il fumus del concorso esterno in associazione mafiosa del Mancuso, avendo lo stesso dato un consapevole, volontario e stabile contributo alla organizzazione mafiosa, ottenendo in cambio, sia pure in una costante posizione di subalternità, vantaggi per la sua attività imprenditoriale, che non avrebbe potuto altrimenti ottenere. L’ordinanza ricorsa ricostruisce i rapporti tra Mancuso Mario e Micalizzi Michele (anche per mezzo dell’intermediazione del figlio di quest’ultimo, Micalizzi Giuseppe).

Dalle indagini sarebbe emersa la messa a disposizione delle imprese del Mancuso in favore del Micalizzi, in un’ottica di reciproci scambi di favori. Ricostruiti i rapporti tra i due, prima con riferimento alla società Magi s.r.l. (società esercente l’attività di “produzione gelateria e pasticcieria”, proprietaria del marchio di gelato “Brioscià”, gestita di fatto dal Mancuso), poi con riferimento alla costituzione della società MM4480 s.r.l.s. (già operante sotto il marchio “Brioscià”, poi operante altresì sotto il nuovo marchio “Sharbat”), il provvedimento impugnato concentra l’attenzione sulla riconducibilità della ditta individuale Basile Giuseppa al Mancuso Giuseppe.

Anzitutto, si pone in evidenza come sotto il marchio ‘Sharbart’ abbiano operato sia la società MM4480, sia la ditta individuale Basile Giuseppa. Le concrete modalità operative di queste imprese, come rilevato dagli inquirenti, “sono risultate collocarsi in un solco di continuità rispetto a quanto precedentemente accertato per il marchio Brioscià e per la Magi s.r.l.” In secondo luogo, la Basile non solo era già dipendente dalle Magi s.r.l., ma nel frattempo aveva instaurato una situazione sentimentale con il Mancuso. Inoltre, dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, è emerso che una nuova attività, operante sempre sotto il marchio “Sharbart”, era formalmente riconducibile alla ditta individuale Basile Giuseppe.

È risultato, altresì, che la stessa Basile avesse registrato proprio il marchio Sharbat, creato prima della costituzione della citata ditta individuale. Tale ultima costituzione viene, dunque, ritenuta attuazione del più ampio progetto imprenditoriale volto all’espansione del marchio Sharbat voluto dal Mancuso e dal Micalizzi, come confermato da ulteriori elementi, i quali dimostrerebbero che le modalità gestorie dell’attività sono sovrapponibili a quelle che avevano caratterizzato le precedenti società del Mancuso. Tali elementi, oltre a quelli già esaminati, sono così indicati:

a) il Mancuso si occupava della gestione dei turni di servizio dei dipendenti e della gestione economica dell’attività commerciale, oltre che dei rapporti con i fornitori;

b) in un’intercettazione telefonica con la cugina, il Mancuso rivendicava implicitamente la proprietà degli utili ricavati tramite la ditta individuale;c) sia la ditta individuale Basile Giuseppa che la società MM4480 s.r.l.s. hanno assunto gli stessi dipendenti nel medesimo arco temporale, ciò a conferma della sovrapposizione gestionale tra le due realtà imprenditoriali;d) per l’attività della ditta Basile sono stati utilizzati taluni beni riferibili alla fallita società Magi; e) è stata accertata la costante ingerenza nella attività commerciale della Basile di Micalizzi Giuseppe, figlio di Michele, gravato dal novembre 2022 della misura cautelare degli arresti domiciliari;

f) l’attività tecnica di videosorveglianza ha documentato la consegna di denaro effettuata dal Mancuso in favore di Giuseppe Micalizzi.

g) vi sono plurime intercettazioni che dimostrerebbero come Mancuso abbia preso istruzioni in ordine alla gestione della società da Micalizzi Giuseppe.

4. Dunque, alla luce delle risultanze probatorie citate, vengono ritenute prive di rilievo le censure difensive volte a dimostrare come la costituzione della ditta Basile Giuseppa sia avvenuta con provviste lecite, apportate dai genitori della donna, considerato che, una volta accertato come l’attività si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione mafiosa, ne risulta contaminato l’intero patrimonio aziendale. È bene ricordare che proprio la liceità del capitale iniziale ha escluso la gravità indiziaria in ordine al reato di intestazione fittizia, contestato tra gli altri alla stessa Basile.

5. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Basile Giuseppa. Il ricorso si articola in un motivo unico, con il quale si deduce il vizio di mera apparenza di motivazione. In apertura la difesa pone in evidenza come la MM4480 s.r.l.s. fosse oggettivamente riconducibile al Mancuso, non anche alla Basile, e che, in riferimento alla ditta intestata a quest’ultima, non si registrerebbe alcuna intercettazione idonea a far desumere, neanche indirettamente, che la stessa fosse nella disponibilità del Mancuso o di soggetti terzi.

In secondo luogo, si censura l’ordinanza ricorsa nella parte in cui non avrebbe tenuto adeguatamente conto della provenienza non solo lecita, ma anche familiare, delle provviste utilizzate dalla Basile Giuseppa per avviare la gelateria oggetto di sequestro preventivo, grazie all’aiuto economico ricevuto dagli anziani genitori. Ad opinione della difesa, il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato la conciliabilità, sul piano degli ordinari comportamenti umani, dell’impegno economico affrontato dagli anziani coniugi Basile per aiutare la figlia, con la riconducibilità della ditta Basile al Mancuso, considerato che tali familiari «non si sarebbero privati dei loro risparmi per favorire quel progetto di espansione del Marchio Sharbat ideato da Micalizzi Michele e Mancuso Mario».

Gli elementi individuati dal Tribunale a riprova del collegamento tra la ditta Basile ed il Mancuso (quali la gestione dei turni di lavoro, l’assunzione dei dipendenti ecc.) troverebbero giustificazione nel rapporto sentimentale intercorrente tra i due soggetti citati e nel fatto che il Mancuso era ritenuto un “talentuoso maestro gelatiere, riconosciuto nel panorama cittadino per la sua alta professionalità”, circostanze che il Tribunale non avrebbe per nulla ponderato. La difesa, inoltre, pone in evidenza come tutte le condotte rilevanti in chiave di concorso esterno contestate al Mancuso siano avvenute nel biennio 2017/2019 ed abbiano coinvolto esclusivamente le realtà commerciali Magi s.r.l. e MM4480 s.r.l.s. Solo un episodio contestato sarebbe stato astrattamente riferibile alla ditta Basile, cioè la presunta consegna di denaro effettuata dal Mancuso a favore di Giuseppe Micalizzi, il quale però non sarebbe un “uomo d’onore”, ma solamente il figlio di Micalizzi Michele, il quale viene ritenuto, in tesi investigativa, il referente mafioso del Mancuso.

Per di più, dalla lettura dei capi d’accusa emergerebbe una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la Magi e la MM4480, da un lato, e la ditta Basile, dall’altro. Viene sottolineato come l’aggravante di cui al 416 bis.1 cod.pen. sia stata contestata solo in riferimento all’attività della Magi s.r.l. e della MM4480 s.r.l.s., non anche per la ditta Basile Giuseppa, mentre il sequestro è stato disposto per tutte e tre le imprese. È oggetto di critica anche la tesi, sostenuta dal Tribunale, secondo la quale Micalizzi Giuseppe sarebbe subentrato al padre Michele, dopo che quest’ultimo è stato ristretto agli arresti domiciliari, nell’attività di gestione delle imprese del Mancuso.

Sostiene la difesa che Giuseppe, il quale non è affatto “un uomo d’onore”, non può aver sostituito il padre, esponente di vertice del mandamento San Lorenzo Tommaso Natale, considerato che tale consorteria mafiosa non avrebbe consentito una simile sostituzione. I rapporti tra Giuseppe Micalizzi e Mario Mancuso sarebbero piuttosto riconducibili a meri affari personali, come tali non riconducibili alla condotta di concorso esterno oggetto di contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché propone una lettura alternativa, in fatto, delle emergenze istruttorie, a fronte di ampia e congrua motivazione della decisione impugnata. Peraltro, trattandosi di decisione cautelare in tema di sequestro preventivo, la limitazione legislativa dei motivi di ricorso per cassazione alla violazione di legge (art. 325 cod.proc.pen.) impone la individuazione di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte Sez. II n. 18951 del 14.3.2017, rv 269656).

2. Nulla di tutto questo è dato intravedere nella decisione impugnata, atteso che in motivazione si prende in esame la tesi difensiva ma si indicano con assoluta completezza i numerosi elementi che portano a ritenere come l’attività della ditta individuale sia stata del tutto asservita alle finalità del Mancuso di arrecare sostegno economico al Micalizzi, in un contesto di agevolazione mafiosa. Da ciò la considerazione per cui la strumentalità dell’azienda alla consumazione del reato di concorso esterno rende del tutto ininfluente l’origine lecita del capitale iniziale investito nella attività.

Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza formatasi in ambito di prevenzione patrimoniale ma applicabile anche all’ipotesi in esame, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci (tra le molte Sez.

VI n. 7072 del 14.07.2021, rv 283462). Si tratta di un argomento dirimente in diritto, con cui la ricorrente omette di confrontarsi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determ