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Sentenza — n. 21580/2025 — snpen Generato dall'IA

Court annuls execution judge's refusal to remove criminal records due to identity error, ordering retrial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21580/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome execution judge's order rejecting the removal of criminal records attributed to the wrong person. The applicant, Souada Omar, argued that records belonging to Snaibel Maati were erroneously placed on his file despite different biometric data, while the prosecution insisted on the lack of a formal declaration of responsibility. The court ruled that the execution judge must verify physical identity independently of the name and found sufficient documentary evidence proving the records belonged to Snaibel, thus ordering a new trial to correct the error.

Regesto Legislator

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Art. 668 c.p.p.; Art. 130 c.p.p.; Art. 630 c.p.p.: When a convicted person is wrongly identified by name in an enforceable title, the execution judge must verify physical identity; if distinct, the judge must annul the record and refer the case for correction.

Parole chiave

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execution judge powers wrongful conviction records identity verification error criminal record removal biometric data distinction art 668 code of criminal procedure alias identification error sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 668 cod. proc. pen.
Preliminarmente si deve puntualizzare che il Tribunale di Roma è stato adito quale giudice dell’esecuzione, dovendosi qualificare il ricorso proposto dal condannato ai sensi dell’art. 668 cod.
Art. 130 cod. proc. pen.
In caso di esito positivo dell'accertamento, egli deve stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui all'art. 130 cod.
Art. 630, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.
pen.; e quella in cui, al contrario, la citazione del responsabile è avvenuta sotto l'unico nome per il quale è stata emessa la condanna, caso in cui deve provvedersi ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.
art. 668 cod. proc. pen
Preliminarmente si deve puntualizzare che il Tribunale di Roma è stato adito quale giudice dell’esecuzione, dovendosi qualificare il ricorso proposto dal condannato ai sensi dell’art. 668 cod.
art. 130 cod. proc. pen
In caso di esito positivo dell'accertamento, egli deve stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui all'art. 130 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13564 del 22/01/2009
Trattasi, quindi, di domanda su cui deve provvedere il Giudice dell'esecuzione: come affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 13564 del 22/01/2009, dep.
Sez. 1, n. 17543 del 20/04/2012
pen., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto (Sez. 1, n. 17543 del 20/04/2012, Confl.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Souada Omar nato in MAROCCO il 02/08/1978 avverso l'ordinanza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. Ferdinando Lignola che depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 13 dicembre 2024, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di Souada Omar e volta ad ottenere la cancellazione delle annotazioni relative a cinque sentenze di condanna in quanto iscritte per errore, poiché egli nel periodo di riferimento non era in Italia e dette condanne erano state emesse a carico di persona diversa dall’istante. Il Tribunale disponeva delle verifiche circa l’identità del condannato da cui emergeva che in precedenza il Tribunale di Roma aveva disposto la cancellazione dalla scheda del casellario intestata a Snaibel Maati di una sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, nonchè di altra sentenza emessa dal Tribunale di Padova, questo in quanto Snaibel Maati risulta avere utilizzato le generalità di Souada Omar.

Nel provvedimento impugnato si è affermato che non può farsi luogo alle cancellazioni perchè non vi è prova che le condanne in oggetto siano effettivamente emesse nei confronti di persona diversa, in assenza di una dichiarazione di Snabel di assunzione di responsabilità, dichiarazioni che era stata resa in precedenza aveva indotto il Tribunale di Roma a cancellare le iscrizioni di cui sopra.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore, lamentando violazione dell’art. 4 primo comma lett. A) DPR 313/2002. Il ricorrente sottolineava come i codici identificativi e le impronte dattiloscopiche dei due soggetti erano differenti e pertanto sarebbe stato agevole accertare quali iscrizioni fossero riferibili ad un soggetto e quali all’altro.

3. Il sostituto procuratore generale Ferdinando Lignola depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Preliminarmente si deve puntualizzare che il Tribunale di Roma è stato adito quale giudice dell’esecuzione, dovendosi qualificare il ricorso proposto dal condannato ai sensi dell’art. 668 cod. proc. pen., che prevede due distinte ipotesi di condanna di una persona "in luogo di un'altra per errore di nome": quella in cui la persona contro cui si doveva procedere è stata citata in giudizio come imputato anche sotto altro nome, potendo in questo caso il giudice dell'esecuzione provvedere alla correzione della sentenza nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen.; e quella in cui, al contrario, la citazione del responsabile è avvenuta sotto l'unico nome per il quale è stata emessa la condanna, caso in cui deve provvedersi ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.

Trattasi, quindi, di domanda su cui deve provvedere il Giudice dell'esecuzione: come affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 13564 del 22/01/2009, dep. 27/03/2009, Ristic, Rv. 243436), spetta al giudice dell'esecuzione - che, investito in executivis dalla persona condannata con sentenza irrevocabile, sia dell'erronea indicazione delle sue generalità nella sentenza stessa, sia della propria estraneità al fatto, abbia escluso la ricorrenza della prima doglianza - verificare se tale persona, nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli, sia stata citata in giudizio.

In caso di esito positivo dell'accertamento, egli deve stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; in caso opposto, egli deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa previsione dell'art. 668 cod. proc. pen., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto (Sez. 1, n. 17543 del 20/04/2012, Confl. comp. in proc. radi el mostapha, Rv. 252653 ) In questo caso il condannato Snaibel Maati è stato sottoposto al processo, identificato con CUI, e ha riportato le condanne anche con il nome di Souada Omar, che ha differente CUI e differenti impronte dattiloscopiche e che, ciononostante, si è visto appostare nel certificato del casellario delle condanne mai riportate.

A seguito degli accertamenti disposti dal Tribunale di Roma, sono prodotti in atti i certificati penali dei soggetti coinvolti : uno in cui Souada è collegato come alias a Snaibel e l’altro in cui Souada è collegato a se stesso. Circa la esatta identificazione dei due soggetti l’elenco delle iscrizioni SIC che utilizza il CUI come dato identificativo non lascia adito a dubbi : tutte le iscrizioni cui si riferisce l’istanza sono attribuite a Snaibel, ovvero al condannato identificato con le impronte dattiloscopiche e il CUI attribuiti a Snaibel e, quindi, contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnato provvedimento, il giudice dell’esecuzione aveva in atti gli elementi documentali da cui trarre le proprie conclusioni.

Sotto tale profilo il provvedimento è viziato e deve essere annullato con rinvio degli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.