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Sentenza — n. 21553/2025 — snpen Generato dall'IA

Continuazione di reati in sede esecutiva: la Corte rigetta il ricorso per difetto di programmazione preventiva dei fatti.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21553/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonio Bonaventura's appeal against the Appellate Court of Bari's refusal to recognize criminal continuity in execution proceedings. Bonaventura argued that the temporal proximity and predatory nature of the crimes indicated a premeditated pattern rather than isolated acts. The Court held that mere temporal closeness or predatory character is insufficient without concrete evidence of prior planning for the subsequent offenses.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione richiede una verifica approfondita di indicatori come la sistematicità e la programmazione preventiva, non essendo sufficiente la sola prossimità temporale o la natura predatoria dei reati.

Parole chiave

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continuazione di reati sede esecutiva programmazione preventiva prossimità temporale reati predatori codice di procedura penale sezione unite recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen.
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di Antonio BONAVENTURA volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con sei sentenze.
art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di Antonio BONAVENTURA volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONAVENTURA Antonio nato a SAN SEVERO il 29/03/1993 avverso l'ordinanza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca TAMPIERI che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Dato avviso al difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di Antonio BONAVENTURA volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con sei sentenze. 1.1. Il giudice dell’esecuzione ha escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra i fatti giudicati con le citate sentenze, relative ai reati di furto, rapina, riciclaggio, false dichiarazioni ed evasione consumati tra il 17 dicembre 2013 e il 8 febbraio 2016, ponendo in evidenza la tendenza a delinquere e il difetto di elementi specifici dai quali poter desumere una anteriore programmazione di tutti gli episodi, anche in ragione della distanza temporale tra i fatti.

2. Ricorre Antonio BONAVENTURA,a mezzo del difensore avv. Giuseppe Casale, che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata considerazione della coincidenza temporale di alcuni episodi (riciclaggio ed evasione, commessi e accertati il 8 febbraio 2016), della analoga tipologia di larga parte dei reati (tutti di tipo predatorio) e della vicinanza temporale tra i fatti di riciclaggio (8 febbraio 2016), false dichiarazioni (23 gennaio 2015), evasione (8 febbraio 2016) e furto (9 ottobre 2015).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. È bene premettere che secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Ciò premesso, deve essere rilevato che le critiche mosse dal ricorrente non sono idonee a superare la motivazione del provvedimento impugnato che, dopo avere ricordato i reati e le sentenze oggetto dell’istanza, ha sottolineato che le condotte sono semmai espressive della tendenza a delinquere, ciò in ragione della distanza temporale tra i reati e della natura predatoria e, comunque, occasionale delle condotte. 3.1. La segnalata prossimità temporale tra alcune condotte (evasione e riciclaggio), come ha esattamente rilevato il provvedimento impugnato, non è idonea a dimostrare la preventiva ideazione dei reati, soprattutto ove si consideri che si tratta di comportamenti estemporanei, come risulta pure per il reato di false dichiarazioni, per i quali l’unicità del disegno criminoso è soltanto predicata dal ricorrente. 3.2.

I restanti reati (furti e rapine), come il ricorso non contesta specificamente, sono stati commessi a distanza di molti mesi l’uno dall’altro e, essendo caratterizzati dalla natura predatoria delle condotte, non sono stati logicamente ritenuti espressivi di alcuna preventiva ideazione. Il ricorso si limita a non convenire con tale congrua motivazione.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e con