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Sentenza — n. 21548/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for interpreter due to lack of specific grounds and improper evidence re-evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21548/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding her role as an interpreter and her professional registration status. The prosecution argued the defendant knowingly used a forged identity document to facilitate a fraudulent work permit application, while the defense contended she lacked knowledge of the document's falsity and that the lower court failed to verify her professional standing. The court ruled that the appeal lacked the required specificity to challenge the factual basis of the conviction and improperly sought a re-evaluation of evidence, which is reserved for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to specify the legal violation or if it attempts to re-evaluate evidence, as such matters fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds evidence re-evaluation prohibition burden of proof allocation fraud by interpreter lavoro del detenuto sanzione disciplinare dell'avvocato incapacità lavorativa psichiatrica

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità del motivo (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Il secondo motivo è inammissibile, perché si limita a chiedere una rivalutazione delle evidenze probatorie oggetto del giudizio, che non è ammessa in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese
"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva” (Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: El Sanafawy Monica nata a MILANO il 04/02/1984 avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d'appello di Milano udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 febbraio 2024 il Tribunale di Milano, in rito ordinario, ha condannato Monica El Sanafawy alla pena di 3 anni ed 8 mesi di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per i reati degli artt. 5, comma 8-bis, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (capo a), 497-bis cod. pen. (capo b), 348 cod. pen. (capo d). Con sentenza del 15 gennaio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla condanna per il capo a), perchè l’imputata si è limitata a svolgere la funzione di interprete per conto del cittadino albanese interessato ad ottenere il nulla osta al lavoro ed ad inserire la relativa istanza nel portale, e non poteva sapere che i documenti che le erano stati forniti erano falsi. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla condanna per il capo d), perchè non è mai stato accertato in giudizio se l’imputata fosse iscritta a qualche albo professionale nel periodo dei fatti; il giudice di appello si è accontentato delle dichiarazioni della stessa imputata che ammetteva di essere stata radiata dall’albo ma non ha effettuato alcun ulteriore accertamento.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Antonio Balsamo, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità del motivo (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché, limitandosi a sostenere che la ricorrente aveva soltanto svolto il lavoro di interprete e di inserimento della pratica nel portale, non prende posizione sugli argomenti usati già dal giudice di primo grado, e riportati anche nella sentenza di appello, su cui è stata fondata la responsabilità dell’imputata, ovvero la circostanza che la firma del dirigente di polizia che avrebbe emesso il nulla osta al lavoro è falsa, che il numero di protocollo dell’istanza è inesistente, e che la carta d’identità dell’apparente datore di lavoro era stata contraffatta sulla base di un documento materiale che dal numero risulta intestato alla stessa imputata.

Sulla base di questi elementi, in modo non manifestamente illogico, è stato ritenuto che l’autore dei falsi sia stata la ricorrente, che era il soggetto che disponeva legittimamente del documento di identità che è stato utilizzato come base per formare la falsa carta di identità dell’apparente datore di lavoro, circostanza con cui il ricorso non si confronta in alcun modo.

2. Il secondo motivo è inammissibile, perché si limita a chiedere una rivalutazione delle evidenze probatorie oggetto del giudizio, che non è ammessa in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519). Nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata, dopo aver ricordato che la stessa imputata ha ammesso in giudizio di essere stata radiata dall’albo degli avvocati, ed aver aggiunto che il testimone di polizia ha riferito di aver accertato la mancata iscrizione, ha ritenuto che l’imputata potesse agevolmente dare la prova di tipo contrario provando di essere iscritta all’albo all’epoca dei fatti, in conformità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva” (Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373).

Il ricorso si limita a sostenere che la prova non sia sufficiente, ricadendo, però, in valutazioni che sono proprie del giudizio di merito, e non confrontandosi in alcun modo con il percorso logico della sentenza impugnata.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen