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Sentenza — n. 21545/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls detention order denying family visitation due to lack of specific security reasons.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21545/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the G.i.p. order denying Mouhssine Mansouri permission to visit his wife during pre-trial detention. The lower court rejected the request citing the unavailability of co-defendants, while the applicant argued this violated the favorable regime for family visits. The Court held that family visits require only a preventive consent and cannot be denied based on general co-defendant status without specific, concrete evidence of security risks.

Regesto Legislator

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Art. 18, n. 9; Art. 18, n. 4 of Ord. pen.; Family visits in detention must be granted based on the principle of favoring human bonds, and cannot be refused solely due to the status of co-defendants without specific, concrete evidence of security risks or investigative compromise.

Parole chiave

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family visitation rights pre-trial detention security risk assessment co-defendant status favorable treatment regime procedural annulment rehabilitation principles diritto di visita

Disposizioni normative citate

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Art. 18, n. 9 of Ord. pen.
Mouhssine Mansouri ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n.
Art. 18, n. 4 of Ord. pen.
Mouhssine Mansouri ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n.
Art. 27, n. 3 of the Constitution
ai «colloqui con i familiari», essendo la centralità delle relative relazioni un punto fermo del trattamento rieducativo e risocializzante di valenza costituzionale (art. 27, terzo comma, Cost.), come previsto dall’art.
Art. 15 of Ord. pen.
27, terzo comma, Cost.), come previsto dall’art. 15 stesso Ord., sicché il diritto del detenuto alla loro preservazione va assicurato a prescindere dall’enunciazione di specifiche «ragionevoli» motivazioni a sostegno (richieste, viceversa, per i colloqui con soggetti terzi, a norma dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41705 del 16/09/2015, Schiavone
pen: sul punto, Sez. 1, n. 41705 del 16/09/2015, Schiavone, Rv.
Sez. 1, n. 48956 del 28/10/2022, Ministero della giustizia
pen.: Sez. 1, n. 48956 del 28/10/2022, Ministero della giustizia; Sez.
Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014
48956 del 28/10/2022, Ministero della giustizia; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Monica Boni - Presidente - Sent. n. sez. 1505/2025 Filippo Casa CC – 29/04/2025 Francesco Centofanti Francesco Aliffi Carmine Russo - Relatore - R.G.N. 8402/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mansouri Mouhssine, nato in Marocco il 12/05/1994 avverso l’ordinanza del 27/12/2024 del G.i.p. del Tribunale di Vercelli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21545/2025 Roma, lì, 09/06/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli rigettava l’istanza di Mouhssine Mansouri, detenuto presso la locale Casa circondariale in regime di custodia cautelare – istanza diretta alla concessione di un permesso di colloquio con la moglie – e adottava tale decisione «in considerazione dei rapporti con gli altri coindagati ancora irreperibili».

2. Mouhssine Mansouri ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Il diniego sarebbe contrastante con la disciplina di favore dettata in ambito penitenziario per i colloqui di tipo familiare, intesa alla valorizzazione dei relativi legami, anche in prospettiva rieducativa, e si baserebbe su un presupposto totalmente inconferente. Il diniego sarebbe altresì in contraddizione con l’analogo e speculare permesso già accordato al coniuge del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La ratio che presiede la disciplina dei colloqui, nel vigente ordinamento penitenziario, è quella di garantire, nel peculiare contesto detentivo, il mantenimento dei legami umani e affettivi del soggetto ristretto, al fine di scongiurare gli effetti segreganti e desocializzanti della carcerazione, tutelando al contempo la sicurezza e l’ordine interno dei penitenziari, nonché, durante le indagini preliminari, le esigenze investigative. Lo scopo è perseguito attraverso la regolamentazione dei colloqui e la previsione di un assenso preventivo alla loro effettuazione, che -fintantoché non è esercitata l’azione penale- è di competenza del giudice per le indagini preliminari (artt. 11, comma 4, e 18, nono comma, Ord. pen.), rimanendo, ciò nonostante, strettamente funzionale al contemperamento degli interessi sopra indicati.

In quest’ottica, il giudice in questione dovrà tenere specialmente conto del «particolare favore» accordato dall’art. 18, quarto comma, Ord. pen. ai «colloqui con i familiari», essendo la centralità delle relative relazioni un punto fermo del trattamento rieducativo e risocializzante di valenza costituzionale (art. 27, terzo comma, Cost.), come previsto dall’art. 15 stesso Ord., sicché il diritto del detenuto alla loro preservazione va assicurato a prescindere dall’enunciazione di specifiche «ragionevoli» motivazioni a sostegno (richieste, viceversa, per i colloqui con soggetti terzi, a norma dell’art. 37 reg. es.

Ord. pen: sul punto, Sez. 1, n. 41705 del 16/09/2015, Schiavone, Rv. 264956-01) ed esso è sacrificabile sull’altare della prevenzione solo per esigenze stringenti, compiutamente esposte nel provvedimento di diniego (finanche per i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.: Sez. 1, n. 48956 del 28/10/2022, Ministero della giustizia; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417-01).

3. Il provvedimento impugnato è censurabile alla luce dei principi dianzi esposti, perché esso inibisce al ricorrente la possibilità di intrattenere colloqui con il coniuge, e così gli impedisce di avvalersi dello strumento di elezione volto al mantenimento dei rapporti familiari, sulla base di un rilievo tanto assertivo quanto, allo stato almeno, incongruo. La posizione giuridica dei coindagati non poteva, nella specie, essere elevata a fattore preclusivo al riguardo, se non previa specifica e analitica enunciazione degli elementi di fatto da cui desumere l’esistenza di loro contatti con il coniuge del ricorrente, e previa dimostrazione che, per tale via, lo svolgimento dei colloqui in discorso fosse in grado di favorirne la latitanza ulteriore, o di compromettere altrimenti il proficuo sviluppo delle indagini.

4. Il provvedimento impugnato, incoerente con il paradigma normativo di riferimento, e totalmente carente dal lato motivazionale, deve essere pertanto annullato, con rinvio al giudice per le indagini preliminari per rinnovata valutazione. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli. Così deciso il 29/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Monica Boni