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Sentenza — n. 21544/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order due to failure to notify criminal decree to appointed defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21544/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the execution order issued by the preliminary investigation judge, which had rejected the request for non-enforceability of a criminal decree. The appellant argued that the decree was never properly notified to his appointed defense lawyer, Amedeo di Pietro, and that the judge's reliance on a different office lawyer was invalid. The court found that the appointment of the appointed lawyer was present in the original case file and that the failure to notify the decree to him rendered the executive title invalid.

Regesto Legislator

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Art. 670 cod. proc. pen.; Art. 461 cod. proc. pen.: Failure to notify a criminal decree to the specifically appointed defense counsel invalidates the formation of the executive title, rendering the opposition timely even if filed after the statutory deadline.

Parole chiave

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criminal decree notification appointed defense counsel execution order annulment non-enforceability declaration procedural nullity executive title validity preliminary investigation judge nomina del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 670 cod. proc. pen.
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Francesco Maglione, formulata ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. e diretta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del decreto penale n.
Art. 461 cod. proc. pen.
L’omissione dell’adempimento preclude la valida formazione del titolo esecutivo, rendendo tempestiva l’opposizione eventualmente proposta oltre il termine previsto dall’art. 461 cod. proc. pen. (Sez.
art. 670 cod. proc. pen
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Francesco Maglione, formulata ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.
art. 461 cod. proc. pen
L’omissione dell’adempimento preclude la valida formazione del titolo esecutivo, rendendo tempestiva l’opposizione eventualmente proposta oltre il termine previsto dall’art. 461 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16023 del 27/01/2016, Manente
Quest’ultimo avrebbe dovuto, pertanto, essere notificato al difensore fiduciariamente nominato (Sez. 1, n. 16023 del 27/01/2016, Manente, Rv.
Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019, Gualtieri
(Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019, Gualtieri, Rv.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Monica Boni - Presidente - Sent. n. sez. 1512/2025 Filippo Casa CC – 29/04/2025 Francesco Centofanti Francesco Aliffi Carmine Russo - Relatore - R.G.N. 8774/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maglione Francesco, nato a Napoli il 13/09/1963 avverso l’ordinanza del 17/01/2025 del G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Napoli; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21544/2025 Roma, lì, 09/06/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Francesco Maglione, formulata ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. e diretta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del decreto penale n. 4436/2014, emesso il 24 ottobre 2024, in quanto mai notificato al difensore di fiducia, avvocato Amedeo di Pietro. Secondo il giudice dell’esecuzione, la notificazione era stata ritualmente eseguita, in difetto di nomina fiduciaria, presso il difensore di ufficio, avvocato Fabio Borriello. L’atto di designazione dell’avvocato di Pietro quale patrocinatore fiduciario, risalente al 16 luglio 2024, prodotto dall’istante, non risulterebbe dagli atti e conterrebbe l’interpolazione del numero di registro generale identificativo del procedimento (aggiunto a penna e non siglato), tale da alterarne il contenuto e inficiarne la validità.

2. Francesco Maglione ricorre per cassazione, con il ministero dell’avvocato di Pietro. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sarebbe bastato, a suo dire, che il giudice dell’esecuzione avesse preso realmente visione del fascicolo di cognizione, perché egli potesse accorgersi della presenza al suo interno, in originale, della nomina fiduciaria, in termini esattamente corrispondenti (al netto delle marche da bollo) alla copia esibita in sede di incidente di esecuzione. La nomina, ritualmente contenuta nel fascicolo in questione, doveva considerarsi efficace anche a prescindere dall’annotazione grafica del numero di procedimento penale sul relativo atto, che era comunque intervenuta, a mero completamento, anteriormente al deposito.

Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione di ordine consequenziale. L’omessa notificazione del decreto penale di condanna al difensore abilitato a riceverla integrava, infatti, una nullità di ordine generale, incidente sulla formazione del titolo esecutivo, che il giudice dell’esecuzione avrebbe indebitamente omesso di rilevare e sanzionare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è fondato.

2. Dagli atti processuali trasmessi a corredo del ricorso, che questa Corte è abilitata a compulsare in ragione della natura processuale del vizio dedotto, si evince effettivamente la originaria presenza, nel fascicolo del pubblico ministero, della nomina fiduciaria di cui si dibatte. Tale nomina – comprendente l’indicazione a penna, sul relativo documento, del numero di registro generale identificativo del procedimento – è munita di rituale attestazione di deposito, apposta dal funzionario competente a riceverla. Il timore, evidenziato dal giudice a quo, di contraffazione documentale, riferibile alla copia della nomina prodotta in sede di incidente di esecuzione, appare dunque, allo stato, privo di base logico-razionale, una volta accertato, come nella specie, che la copia in esame trova precisa corrispondenza nelle formali risultanze del fascicolo processuale della fase di cognizione.

3. La nomina fiduciaria risultava acquisita al predetto fascicolo in data anteriore all’emissione, e comunque all’inoltro, del decreto penale. Quest’ultimo avrebbe dovuto, pertanto, essere notificato al difensore fiduciariamente nominato (Sez. 1, n. 16023 del 27/01/2016, Manente, Rv. 266621-01). L’omissione dell’adempimento preclude la valida formazione del titolo esecutivo, rendendo tempestiva l’opposizione eventualmente proposta oltre il termine previsto dall’art. 461 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019, Gualtieri, Rv. 275654-01), come esattamente dedotto dal ricorrente.

4. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l’ha adottata per rinnovata deliberazione. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Così deciso il 29/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Monica Boni