Supreme Court annuls surveillance court order denying probation due to absolute nullity of summons notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Florence surveillance court's order denying probation for Sergio Romano due to a procedural defect. The defendant argued that the summons for the hearing was never properly served, noting the lack of a signed receipt or proof of non-receipt despite attempted delivery. The court ruled that the failure to notify the interested party of the hearing date constitutes an absolute nullity of general order, requiring the case to be remitted for a new trial with proper service.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 8, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: The omission of notice to the interested party regarding the hearing date constitutes an absolute nullity of general order, detectable ex officio at any stage of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANO SERGIO nato a Napoli 15/12/1965; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 30/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARILIA di NARDO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Sergio Romano, con riferimento alla pena inflittagli dal Tribunale di Firenze con sentenza pronunciata il 21 marzo 2018 e divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2018; con la medesima ordinanza il Tribunale di sorveglianza, invece, ha concesso al condannato la detenzione domiciliare.
2. Avverso detta ordinanza Sergio Romano, per mezzo dell'avv. Riccardo Moschetta, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al diniego dell'affidamento in prova. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 127, 157,161, 178 e ss. del codice di rito per non avere il Tribunale di sorveglianza rilevato l'omessa notifica - nei suoi confronti - del decreto di fissazione dell'udienza del 30 gennaio 2025, nonostante il difensore avesse eccepito la nullità della notifica con memoria del 29 gennaio 2025.
In particolare, il ricorrente evidenzia che l'ufficiale giudiziario aveva effettuato due accessi presso la sua abitazione (il 27 ed il 29 novembre 2024) ed aveva indicato di avere effettuato la notifica mediante raccomandata (spedita il 4 dicembre 2024), ma che agli atti non risulta la cartolina di ricezione di detta raccomandata sottoscritta dal destinatario, né tantomeno la prova dell'avvenuta giacenza con la conseguente nullità della notifica per violazione dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. come, peraltro, eccepito con la memoria della quale però il Tribunale di sorveglianza non ha fatto nessuna menzione. 2.2.
Con il secondo motivo Sergio Romano deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 47 Ord. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento al rigetto della domanda di affidamento in prova, disposto dal Tribunale di sorveglianza mediante il travisamento delle prove e delle informative acquisite e senza l'effettuazione di attività istruttoria in ordine all'attività lavorativa svolta e, in genere, alla condotta da lui serbata successivamente alla condanna per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso è fondato (ed assorbente) per le ragioni appresso indicate.2. Nel procedimento di esecuzione (e, quindi, anche in quello di sorveglianza) l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (ex multis: Sez. 3, n. 404 dell'11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280189 - 01). Orbene, come risulta dall'esame degli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) non risulta che la raccomandata sopra indicata sia stata ricevuta della raccomandata e nemmeno l'attestazione di compiuta giacenza della medesima come richiesto dall'art. 157 del codice di rito ai fini del perfezionamento della notifica.
3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio rispetto alla domanda di affidamento in prova, previa rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così