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Sentenza — n. 21511/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for suspension of execution due to unexpiated aggravating sentence portion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to suspend the execution order. The convicted applicant argued that he had already expiated the portion of the sentence related to the aggravating circumstance, which should have allowed for suspension under Article 656 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this benefit is inapplicable because the aggravating sentence portion remained unexpiated at the time the execution order was issued, triggering a specific legal preclusion for certain crimes.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90; The suspension of execution under Article 656 is unavailable when the sentence involves crimes under Article 4-bis of the Penal Code, as the institution applies only to those in freedom and cannot suspend execution for those already detained for other reasons.

Parole chiave

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suspension of execution aggravating circumstance Article 4-bis crimes preclusion of benefit expiation of sentence execution order inadmissible appeal sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata nell'interesse di Abehhar 3awad e volta ad ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.
Art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90
pen., della pena inflittagli con sentenza pronunciata dal medesimo Giudice in data 29 febbraio 2024 per violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, con l'aggravante di cui all'art.80, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90
656, comma 5, del codice di rito da parte, prima dell'organo dell'esecuzione, e poi del giudice dell'esecuzione per non avere tenuto conto che, al momento della emissione dell'ordine di esecuzione, egli aveva già espiato la quota di 'pena inflitta per l'aggravante ostativa di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 4-bis Ord. pen.
Fanno eccezione, tra gli altri, i casi in cui la sentenza o il cumulo concernano una condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis Ord.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Massimiliano D'Alessio, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 656 cod. proc. pen
94, il comma 4-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., a mente del quale «al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, Salvatore
656, il pubblico ministero non potrebbe sospendere, comunque, l'esecuzione della pena, posto che, in relazione al titolo de quo, il condannato era stato in precedenza detenuto (ex plurimis Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, Salvatore, Rv.
Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Wahid
Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Wahid, Rv.
Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, Di Marzo
Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, Di Marzo
267325 - 01; Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, Di Marzo, Rv.
Sez. 1, n. 9213 del 31/01/2008, Mrhinnrhi
244652 - 01; Sez. 1, n. 9213 del 31/01/2008, Mrhinnrhi, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABEHHAR JAWAD nato in Marocco il 23/06/1976; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 20/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata nell'interesse di Abehhar 3awad e volta ad ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., della pena inflittagli con sentenza pronunciata dal medesimo Giudice in data 29 febbraio 2024 per violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, con l'aggravante di cui all'art.80, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 1.1. In particolare, l'istanza era diretta ad ottenere la scissione delle pene inflitte con detta sentenza e - stante l'avvenuta espiazione, a titolo di presofferto, della quota di pena di mesi sei irrogata per l'aggravante sopra indicata che impedirebbe la sospensione dell'ordine di esecuzione - la conseguente scarcerazione del condannato, per consentirgli di presentare domanda di misure alternative alla detenzione. 1.2.

Il giudice dell'esecuzione ha, invece, evidenziato che al momento della emissione dell'ordine di esecuzione (avvenuta il giorno 12 novembre 2024) la invocata sospensione non poteva essere disposta atteso che la quota di pena inflitta per la sopra citata aggravante, a quel momento, non era stata ancora espiata.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Massimiliano D'Alessio, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 656, comma 5, del codice di rito da parte, prima dell'organo dell'esecuzione, e poi del giudice dell'esecuzione per non avere tenuto conto che, al momento della emissione dell'ordine di esecuzione, egli aveva già espiato la quota di 'pena inflitta per l'aggravante ostativa di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, di talché l'esecuzione della pena doveva essere sospesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato è, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.2. Invero, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. quando la pena detentiva da eseguire per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza o della formazione di un provvedimento di cumulo è inferiore ai quattro anni, anche quale porzione residua di una pena maggiore, il pubblico ministero competente emette l'ordine di carcerazione e, contestualmente, il decreto di sospensione di esso, onde consentire al condannato di presentare al tribunale di sorveglianza una richiesta di misura alternativa alla detenzione. 2.1.

Fanno eccezione, tra gli altri, i casi in cui la sentenza o il cumulo concernano una condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis Ord. pen., atteso che, in tali ipotesi, il pubblico ministero non può emettere, insieme all'ordine di carcerazione, il decreto di sospensione, sicché, in siffatte evenienze, l'esecuzione della pena ha inizio. Mostrando un chiaro atteggiamento di favor verso l'accesso alle misure alternative e, corrispondentemente, per disincentivare l'inizio della esecuzione in carcere nei casi in cui il condannato possa, in prospettiva, essere ammesso a una misura alternativa, è stato introdotto, dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 94, il comma 4-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., a mente del quale «al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata.

Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354». Dunque, al momento del passaggio in giudicato della sentenza o della formazione del cumulo l'emissione dell'ordine di carcerazione è preceduta da una fase incidentale che è diretta a verificare se vi siano le condizioni per la concessione della liberazione anticipata in relazione a eventuali periodi di presofferto e, in questo modo, se la pena residua, eventualmente superiore ai quattro anni di reclusione, possa essere abbassata, in modo da rientrare nei limiti previsti dal comma 5, così consentendo la sospensione dell'ordine di carcerazione e l'eventuale accesso a una misura alternativa, evitando l'ingresso in carcere. 2.2.

Questa possibilità, tuttavia, non è data ove la sentenza o il cumulo riguardino uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis Ord. pen. In questi casi, infatti, ferma restando la possibilità di concedere la liberazione anticipata per il presofferto, la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza avviene dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione, sicché l'eventuale concessione del beneficio non incide sull'esecuzione della pena, che avrà comunque inizio. E in ipotesi siffatte, qualora il condannato sia successivamente ammesso alla liberazione anticipata in questione, anche se la pena residua dovesse essere inferiore al limite previsto dal comma 5 dell'art. 656, il pubblico ministero non potrebbe sospendere, comunque, l'esecuzione della pena, posto che, in relazione al titolo de quo, il condannato era stato in precedenza detenuto (ex plurimis Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, Salvatore, Rv. 232938 - 01, secondo cui la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non è applicabile a coloro che, al sopravvenire di un nuovo titolo definitivo, si trovino già detenuti in espiazione di una pena per altra causa, ma riguarda soltanto i condannati in stato di libertà, trattandosi di istituto volto a impedire l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi alla detenzione; in termini, nella giurisprudenza successiva, v.

Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Wahid, Rv. 283688 - 01; Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, Di Marzo, Rv. 267325 - 01; Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, Di Marzo, Rv. 244652 - 01; Sez. 1, n. 9213 del 31/01/2008, Mrhinnrhi, Rv. 239218 - 01).

3. Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, l'ordinanza impugnata non appare censurabile avendo il giudice dell'esecuzione osservato che - al momento della emissione dell'ordine di esecuzione - la pena inflitta per l'aggravante sopra indicata non era stata ancora espiata, di talché la invocata sospensione dell'ordine di esecuzione non poteva essere disposta stante la preclusione espressamente prevista per i reati ricompresi nell'art. 4-bis Ord. pen. In particolare, come risulta dall'ordine di esecuzione in atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato), alla data di emissione di detto ordine (12 novembre 2024) l'odierno ricorrente non aveva espiato - nemmeno parzialmente - la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione inflittagli con la sopra indicata sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, con la conseguenza che la relativa esecuzione non poteva essere sospesa non essendo stato espiata la parte di pena relativa all'aggravante di cui al citato art. 80.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu