Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21505/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for continuatio of crimes due to lack of specific evidence of unitary criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21505/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize the continuatio of crimes. The convicted defendant argued that the chronological proximity of two offenses warranted a single sentencing framework, but failed to provide concrete evidence of a unified criminal plan. The court ruled that mere temporal contiguity is insufficient without proof of systematic intent, placing the burden of proof squarely on the accused.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The burden of proving unitary criminal intent for continuatio lies with the accused, requiring specific evidence of a premeditated project beyond mere chronological proximity or identical legal titles.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuatio of crimes unitary criminal intent onere di allegazione execution proceedings systematic delinquency temporal contiguity Italian Penal Code allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
267580 - 01) Tale onere di allegazione è funzionale ad evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
artt. 671 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento interponeva ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'amico
(Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'amico, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 17738 del 14/12/2018
(Sez. 3, Sentenza n. 17738 del 14/12/2018, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANULI ALESSANDRO nato a TAORMINA il 10/02/1982 avverso l'ordinanza del 14/10/2024 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette le conclusioni del PG Pietro Molino che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina, in qualità di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 14 ottobre 2024 respingeva l'istanza proposta nell'interesse di Manuli Alessandro e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra due sentenze di condanna; una emessa dalla Corte di Appello di Messina per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso in Taormina il 28 aprile 2019 e l'altra emessa dal Tribunale di Messina per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso in Taormina il 21 maggio 2019. Il giudice dell'esecuzione sottolineava come le singole determinazioni criminose fossero state del tutto occasionali ed estemporanee e come non si potessero individuare, né li avesse segnalati l'istante, degli indici della unitarietà di determinazione criminosa.

2. Avverso detto provvedimento interponeva ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Richiamando molteplici pronunce di legittimità sul punto del riconoscimento della continuazione, il ricorrente lamenta che la motivazione del diniego da parte del giudice non sia fondata su elementi concreti e determinati, contestando la interpretazione data nel provvedimento al concetto di onere di allegazione.

3. Il sostituto procuratore generale Pietro Molino depositava requisitoria scritta chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Come è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'amico, Rv. 267580 - 01) Tale onere di allegazione è funzionale ad evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. (Sez. 3, Sentenza n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451) Il Tribunale di Messina ha fatto corretta applicazione degli insegnamenti testè riportati e, in difetto di allegazioni specifiche sul punto da parte del condannato, ha rilevato la natura del tutto estemporanea delle violazioni consistite in allontanamenti non autorizzati dagli arresti domiciliari in due occasioni del tutto disomogenee fra loro: nel primo caso egli si era allontanato subito dopo il controllo delle forze dell'ordine e nell'altro caso al dichiarato scopo di pranzare con la madre.

Per contro il ricorrente, al di là di una generica critica incentrata sul merito della decisione, più che sul metodo applicativo della disciplina della continuazione, non si è confrontato con le argomentazioni spese nell'impugnato provvedimento e non ha offerto elementi da cui evincere una unicità ideativa delle violazioni, non soddisfacendo l'onere di allegazione che su di lui incombeva.

2. Il ricorso è dunque inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 202