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Ordinanza — n. 20877/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses civil party's request to correct cassation judgment for missing expense ruling in oral hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20877/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the civil parties' request to correct a prior judgment for allegedly omitting a ruling on their defense costs. Although the parties had submitted a memorandum requesting expenses, the court noted the appeal was heard orally with the prosecutor and defense attorney present. The court ruled that in oral cassation proceedings, costs cannot be awarded to a civil party who did not participate in the public hearing, citing established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 127, 130 cod. proc. pen.; In oral cassation proceedings, a civil party who did not participate in the public hearing cannot be awarded costs merely by submitting a memorandum requesting them.

Parole chiave

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correction of judgment oral hearing civil party costs cassation procedure public hearing participation rimborso delle spese spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 127 cod. proc. pen.
Art. 130 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sull’istanza proposta dalle parti civili PELLEGRINI ROMINA e ORLANDI NINO nel procedimento a carico di ZANIN ROBERTA nata a LATISANA il 22/01/1967 relativamente alla sentenza del 22/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto accogliersi la richiesta

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il 22/01/2025, questa Corte ha pronunciato sentenza nel processo a carico di Roberta Zanin, dichiarando inammissibile il ricorso. Con la presente istanza, il difensore delle parti civili Romina Pellegrini e Nino Orlandi chiede procedersi - ai sensi degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. - alla correzione di un errore materiale contenuto in tale sentenza; tale errore consisterebbe nella mancata statuizione, in ordine alle spese di assistenza e difesa sostenute dalle suddette parti civili, nell’ambito del giudizio di legittimità. A fondamento della richiesta, gli istanti prospettano il fatto di aver depositato – in data 02/01/2025 - una memoria difensiva contenente, oltre alle conclusioni, anche la richiesta di condanna alle spese.

2. Giova precisare che il processo a carico di Roberta Zanin si è svolto, in sede di legittimità, con trattazione orale; infatti – nell’epigrafe della relativa sentenza – viene dato atto della presenza del Procuratore generale e del difensore dell’imputato. L’istanza è allora da rigettare, essendo bastevole il richiamo al dictum di Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03, a mente della quale: ‹‹Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese››. In applicazione di tale principio, la richiesta deve ritenersi infondata.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell’istanza. P.Q.M Rigetta la richiesta di correzione. Così è deciso, 16/05/2025 I