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Sentenza — n. 20701/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls detention home request denial due to incorrect statutory reference regarding health-based sentence suspension limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20701/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower tribunal's decision denying home detention, ruling the request was admissible under specific health-related provisions. The detainee argued the lower court erred by citing standard penalty limits instead of the exception for health conditions exempt from such caps. Consequently, the Supreme Court ordered the case remitted for a new judgment applying the correct legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 1-ter, ord. pen.; Art. 146, 147 cod. pen.; The lower court must apply the specific provision allowing home detention for health reasons even when the remaining sentence exceeds standard limits, rather than dismissing the request based on general penalty thresholds.

Parole chiave

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home detention application health condition exception statutory interpretation error sentence suspension limits remittal for new trial penal code provisions procedural admissibility permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 1-ter, ord. pen.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter.
Art. 146 cod. pen.
Art. 147 cod. pen.
Art. 47, commi 1 e 1-bis, ord. pen.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Berlingieri Nuccio nato a Catanzaro il 17/09/1980 avverso il decreto del 23/07/2024 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Francesca Cerioni per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto del 23 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare proposta da Nuccio Berlingeri evidenziando che la richiesta era manifestamente infondata in quanto la pena residua da scontare è superiore al limite previsto dagli artt. 47 e 47-ter ord. pen.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter. comma I- ter, ord. pen. evidenziando che il giudice è incorso in errore perché, diversamente come indicato, la richiesta non era stata proposta ai sensi degli artt. 47 e 47-ter, commi 1 o 1-bis, ma, invece, ai sensi dell'art. 47 -ter, comma 1 -ter ord. pen., cioè lamentando condizioni di salute che impongono il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ex artt. 146 e 147 cod. pen. per cui non è previsto alcun limite di pena.

3. In data 11 marzo 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Francesca Ceroni chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è fondato. Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094- 01), infatti, risulta che il ricorrente ha proposto l'istanza facendo riferimento alle proprie condizioni di salute. In tale ipotesi si applica quanto disposto dall'art. 47, comma 1 -ter, ord. pen., che prevede che la detenzione domiciliare può essere disposta anche nelle ipotesi in cui la pena supera i limiti di cui al comma 1. Il provvedimento impugnato, che fa erroneamente riferimento a quanto stabilito dagli artt. 47 e 47 -ter, commi 1 e 1 -bis, ord. pen., deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino affinché si pronunci in merito all'istanza.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Così è deciso il 3 aprile 2025 Il Consigli estensore Il Presidente Mar .1' . onac CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria eggi