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Sentenza — n. 20693/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls lower court order for case return due to abnormal act regarding notification of summons.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20693/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed a Padua court order that returned case files to the prosecution. The lower court had deemed the direct summons null because it was served at the defense lawyer's office instead of the suspect's elected domicile. The Supreme Court ruled this an 'abnormal act' because the notification was legally valid, having been properly communicated to the suspect's lawyer during initial police identification. Consequently, the court annulled the lower decision to restore procedural stasis and ordered the files be transmitted for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 01 cod. proc. pen.; Art. 415-bis cod. proc. pen.: The Supreme Court establishes that a lower court's order returning case files constitutes an 'abnormal act' when based on a nullity of notification that was actually valid, as the notification to the defense lawyer was legally sufficient under the statutory requirements for informing the suspect of violated norms.

Parole chiave

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abnormal act notification of summons defense lawyer service procedural stasis case file return indictment phase notification validity notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 01 cod. proc. pen.
Con tale motivo, il Pubblico ministero denuncia il provvedimento impugnato quale atto abnorme con la violazione di legge di cui all'art. 161, comma 01, cod.
Art. 415-bis cod. proc. pen.
L'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., è evidentemente al di fuori di quelle comunicazioni che devono essere notificate all'indagato pur in presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio.3.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché, avendo la polizia giudiziaria indicato nel verbale di identificazione del 20 giugno 2023 contenente le norme violate, la data del fatto e l'Autorità giudiziaria procedente, tali dati erano stati poi pedissequamente riportati nell'avviso di cui all'art.
art. 415-bis cod. proc. pen
150, perché, avendo la polizia giudiziaria indicato nel verbale di identificazione del 20 giugno 2023 contenente le norme violate, la data del fatto e l'Autorità giudiziaria procedente, tali dati erano stati poi pedissequamente riportati nell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023
Preliminarmente, va ricordato che la categoria dell'abnormità dell'atto è stata individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, Rv.
Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022
285213-02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Rv.
Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018
283552; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Rv.
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009
272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv.
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007
243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep.
Sez. U, n. 26 del 24/11/1999
238240; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep.
Sez. U, n. 17 del 10/12/1997
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PADOVAnei confronti di: AMAGOUR MOHAMED AMINE nato a MONSELICE il 07/11/2003 avverso l'ordinanza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Perla Lori, che ha chiesto chiedendo 1>tannullamento senza rinvio deùordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Padova per /ulteriore corso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Giudice dell'udienza predibattimentale del Tribunale di Padova disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero sulla base dell'eccepita nullità della citazione diretta a giudizio a seguito dell'errata notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., realizzatasi presso il difensore nominato di fiducia piuttosto che al domicilio eletto da parte dell'indagato Mohamed Amine Amagour nel verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria operante nel primo atto alla presenza dell'indagato.

2. Il Pubblico ministero ricorre per cassazione avverso tale provvedimento affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, il Pubblico ministero denuncia il provvedimento impugnato quale atto abnorme con la violazione di legge di cui all'art. 161, comma 01, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché, avendo la polizia giudiziaria indicato nel verbale di identificazione del 20 giugno 2023 contenente le norme violate, la data del fatto e l'Autorità giudiziaria procedente, tali dati erano stati poi pedissequamente riportati nell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. per cui la notifica di questo ultimo, effettuata via PEC presso il difensore nominato, era da considerarsi immune dal vizio rappresentato e il giudice non avrebbe dovuto imporre la regressione del procedimento, di fatto avvenuta con la restituzione degli atti al pubblico ministero, da considerarsi quale atto "abnorme". 2.1. Da parte del difensore dell'imputato, è stata depositata una memoria con cui si sollecita una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento.

2. Preliminarmente, va ricordato che la categoria dell'abnormità dell'atto è stata individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, Rv. 285213-02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Rv. 283552; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000 Rv. 215094; Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603) in relazione alle ipotesi in cui si realizza uno sviamento della funzione giurisdizionale con l'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento, cui consegue una situazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugnatori espressamente previsti dalla legge.

In particolare, si è affermato che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga ai di fuori del sistema organico della legge processuale (carenza di potere in astratto), ovvero può riguardare l'aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (carenza di potere in concreto). In questi casi, dunque, la mancata previsione normativa dell'impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale e il riconoscimento della ricorribilità per cassazione ha lo scopo specifico di superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile.

A tale riguardo, le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 37502 del 2022, hanno chiarito che la mancata definizione dell'abnormità all'interno del codice di rito è correlata a una precisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla «Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale», in cui si è dato atto della rinuncia a prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità».

Si è, quindi, affermato che la necessità di introdurre tale categoria è correlata all'esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia processuale, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti. Dal che l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione.

In tale consolidato solco ermeneutico si è rimarcata la necessità di un inquadramento della categoria dell'abnormità, avente carattere di eccezionalità traducendosi in una deroga al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione, e si è escluso che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili (da ultimo, Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, in motivazione). 2.1. Come correttamente ricordato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, a seguito delle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 150 del 2022 ai sensi dell'art. 161, comma 01, cod. proc. pen., «la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio».

L'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., è evidentemente al di fuori di quelle comunicazioni che devono essere notificate all'indagato pur in presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio.3. Nel caso in esame, si è di fronte all'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice dell'udienza predibattimentale del Tribunale di Padova, il quale ha operato con carenza di potere in concreto, producendo una stasi processuale non altrimenti rimediabile, essendo stato regolarmente notificato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e non potendo farsi altrimenti, come da previsione normativa sopra riportata.

Il Procuratore ricorrente, infatti, ha evidenziato come, nell'atto di identificazione effettuato dalla polizia giudiziaria il 20 giugno 2023, all'indagato erano stati forniti le indicazioni e gli avvisi indicati dall'art. 161, comma 01; cod. proc. pen., con la conseguenza che l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. ben poteva essere notificato presso il difensore, come effettivamente avvenuto via PEC in data 18 settembre 2023. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata disponendo la restituzione degli atti al P.M sul presupposto della nullità della notifica, ha determinato, con provvedimento abnorme, la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari in violazione dell'attuale disciplina normativa vigente in tema di notificazioni.

4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso processuale.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova. Così